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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34922/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di pace di Termini Imerese che l'aveva condannata a multa di euro 300 per aver arbitrariamente invaso e occupato un immobile ubicato a Misilmeri sottoposto a procedura esecutiva immobiliare. Nel ricorso si deduceva la mancata querela legittima, sostenendo che la querela era stata proposta dal proprietario dell'immobile e non dal creditore procedente che aveva attivato l'esecuzione immobiliare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha riaffermato il principio secondo cui, quando il reato di cui all'art. 633 cod. pen. riguarda un immobile sottoposto a procedura esecutiva, sono legittimati a proporre querela sia il proprietario (titolare del bene fino al termine della procedura) sia, in via concorrente ma non esclusiva, il creditore procedente. Perciò la doglianza sulla mancanza di querela del creditore non rendeva il procedimento improcedibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente determinata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Il reato di invasione di edificio trova tutela anche quando l'immobile è sottoposto a procedura esecutiva; la tutela penale può essere fatta valere tramite querela da parte del proprietario e, in concorrenza, anche dal creditore procedente.

  • art. 120 cod. pen.

    La titolarità della querela deve essere individuata nel soggetto che è titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale; la persona offesa è chi subisce la lesione dell'interesse penalmente protetto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali e possibile condanna a beneficio della Cassa delle ammende), applicata dalla Corte a carico della ricorrente.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Ha consentito lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto nel giudizio di legittimità, come indicato nella fase di trattazione.

  • Cass. Sez. 2, n. 3103 del 23/11/2022 (richiamata)

    Giurisprudenza della Corte che conferma il principio secondo cui, per il reato contestato in presenza di procedura esecutiva sull'immobile, possono coesistere più soggetti legittimati a proporre querela (proprietario e creditore procedente).

Massime di principio

  • Quando l'immobile oggetto del reato è sottoposto a procedura esecutiva, sia il proprietario sia il creditore procedente possono legittimamente proporre querela: la querela del proprietario non è viziata se il creditore non l'ha promossa.
  • La persona offesa va individuata con riferimento alla titolarità dell'interesse penalmente protetto; più soggetti possono quindi essere legittimati come persone offese del medesimo reato.
  • Le sentenze del Giudice di pace che infliggono esclusivamente una pena pecuniaria non sono appellabili; un appello può essere convertito in ricorso per Cassazione ove previsto.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile in Cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Prima di impugnare o sollevare questioni di querela in casi di occupazione di immobili in esecuzione, verificare lo status dell'immobile e chi ha effettivamente interesse e titolo a proporre querela (proprietario vs creditore procedente) per evitare l'inammissibilità o conseguenze economiche.

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