Cassazione Penale, Sentenza n. 34918/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione di due assegni bancari e contesta la disamina della Corte d'appello su tre profili principali: (1) errata applicazione dell'art. 648 c.p. sostenendo che gli assegni, riferiti a un conto chiuso, sarebbero privi di valore, dunque non idonei a costituire oggetto di ricettazione né a integrare il fine di profitto o il danno; contesta inoltre che l'elemento psicologico (dolo) sia stato provato dato il presunto utilizzo in buona fede nel contesto commerciale; (2) lamenta, "per scrupolo difensivo", errori nell'applicazione dell'art. 640 c.p. (truffa), sostenendo che le condotte contestate (visita al locale, versamento caparra tramite bonifico, uso degli assegni) fossero normali atti negoziali e che manchi il danno e la querela; inoltre contesta carenza di motivazione circa il dolo; (3) vizio di motivazione e contraddittorietà: a suo avviso la sentenza non dimostrerebbe profitto né danno, non avrebbe accertato adeguatamente il presupposto furto e avrebbe capovolto l'onere della prova esigendo dal ricorrente spiegazioni alternative non prospettate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito: (1) ha ritenuto infondati i motivi riguardanti la ricettazione, affermando che il reato è a dolo specifico e non richiede il conseguimento effettivo del profitto, ma solo la volontà di trarne un vantaggio; ha inoltre sottolineato che il valore economico della cosa non è requisito della ricettazione e che gli assegni, per la loro cartolarità/astrattezza e letteralità, possono costituire oggetto di ricettazione anche se riferiti a conto chiuso; la Corte ha condiviso l'interpretazione che il possesso di assegni al di fuori delle regole ordinarie indica consapevolezza della provenienza illecita, escludendo la buona fede invocata. (2) Il motivo relativo alla truffa è stato dichiarato inammissibile per genericità: chi impugna una pronuncia di non doversi procedere per prescrizione deve allegare elementi chiari e non contestabili che giustifichino l'assoluzione per manifesta innocenza ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p.; il ricorrente non ha fornito tali specifiche. Inoltre non poteva prospettare per la prima volta in Cassazione la mancanza di querela come condizione di procedibilità. (3) Le censure sulla motivazione sono state ritenute infondate: la Corte d'appello non ha invertito l'onere della prova ma ha fatto rilevare l'assenza di allegazioni alternative plausibili da parte dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La ricettazione è reato a dolo specifico: non richiede il conseguimento effettivo del profitto né che la cosa abbia un valore economico concreto al momento della ricezione; rileva la volontà di trarne profitto e la consapevolezza della provenienza delittuosa.
art. 640 cod. pen. (truffa)
Per la truffa è necessario l'inganno e il dolo specifico relativo al conseguimento di un ingiusto profitto; tuttavia nel caso la pronuncia relativa alla prescrizione non è stata riesaminata in mancanza di allegazioni specifiche atte a dimostrare l'evidenza dell'innocenza.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Fattispecie invocate dal ricorrente in cassazione: la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute, rispettivamente, infondate (lett. b) e prive di specificità o proposte tardivamente (lett. e).
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede il proscioglimento nel merito quando risulti evidente l'innocenza dell'imputato; la Corte ricorda che chi impugna una sentenza di non doversi procedere per prescrizione deve allegare elementi chiari ed evidenti per ottenere tale proscioglimento, onere che nel caso non è stato assolto.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sui costi del giudizio di cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in applicazione di tale disposizione.
R.D. 21/12/1933, n. 1736, regolamento allegato (art.1) - disposizioni sull'assegno
Richiamata per spiegare la cartolarità, l'astrattezza causale e la letteralità dell'assegno: il titolo contiene un ordine incondizionato di pagamento e mantiene una propria autonomia e potenziale valore nel traffico giuridico, idoneo a costituire oggetto di reato.
Massime di principio
- La ricettazione è un reato a dolo specifico: non è necessario che l'agente raggiunga effettivamente il profitto perseguito, è sufficiente la volontà di trarne vantaggio al momento della ricezione del bene.
- Assegni bancari e titoli similari mantengono efficacia e possono costituire oggetto di ricettazione anche se riferiti a conti chiusi o apparentemente "inesigibili", per la natura cartolare e la letteralità del titolo.
- Il valore economico concreto della cosa non è requisito della ricettazione; analogamente, l'eventuale assenza di danno immediatamente quantificabile per la parte offesa non esclude automaticamente la sussistenza del reato di ricettazione.
- La mera invocazione della buona fede nell'uso di titoli ricevuti al di fuori delle regole ordinarie di circolazione è insufficiente se non supportata da elementi probatori concreti; il possesso di assegni fuori canale può legittimamente indurre il giudice a ritenere la consapevolezza della provenienza illecita.
- Chi impugna in Cassazione una pronuncia che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione deve allegare fatti e documenti chiari ed evidenti che permettano, in questa sede, di pronunciare un proscioglimento per manifesta innocenza ai sensi dell'art.129 c.p.p.; l'assenza di tali allegazioni rende il motivo inammissibile per genericità.
- Non è possibile sollevare in Cassazione questioni nuove rilevanti per la procedibilità (ad es. la mancanza di querela) se non erano state dedotte tempestivamente in precedenti gradi di giudizio.
- Il giudice non capovolge l'onere della prova quando, dopo avere valutato il materiale probatorio, rileva l'assenza di spiegazioni alternative plausibili proposte dall'imputato: ciò può legittimamente rafforzare la valutazione di responsabilità.
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