Cassazione Penale, Sentenza n. 34921/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso era articolato in due motivi principali. Primo motivo (responsabilità): si deduceva carenza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, con specifico rilievo sull’attendibilità del riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa Paolo Boccaletti, dalla moglie Maria Maddalena Giacobino e da una testimone oculare, nonché sul presunto travisamento della consulenza tecnica difensiva relativa alla collocazione del telefono cellulare della ricorrente (contestando l’uso del numero anziché dell’IMEI). Secondo motivo (trattamento sanzionatorio): si lamentava l’erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p., la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate e la erronea determinazione della misura della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: sul primo, ha confermato la legittimità della valutazione dei giudici di merito circa i riconoscimenti fotografici (espressi in termini di "inequivocabilità" e convergenti) e ha ritenuto non illogica la mancata valorizzazione della collocazione del cellulare, considerato possibile che l’imputata non avesse il telefono al momento della rapina; sul secondo, ha ritenuto legittima la comparazione tra attenuanti e aggravanti svolta dal giudice di merito e congrua la determinazione dell’aumento di pena per la continuazione con il reato di lesioni. Conseguenze pratiche: conferma della condanna di merito, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell’art. 616 c.p.p.). (In primo e secondo grado la ricorrente era stata condannata per rapina pluriaggravata e lesioni aggravate; la sentenza di merito aveva inflitto la pena pronunziata in sede di merito)
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio della motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto i rilievi della ricorrente inammissibili e non sussistenti.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato con riguardo ai motivi sul trattamento sanzionatorio (errata applicazione delle norme penali relative alle circostanze), la Corte ha ritenuto corretta la valutazione discrezionale del giudice di merito.
Norma sulla ricognizione formale di persone; la Corte ricorda che il riconoscimento fotografico non \è l’unico mezzo probatorio e che la sua forza probatoria dipende dal valore della dichiarazione e dal libero convincimento del giudice.
Principio della non tassatività dei mezzi di prova; richiamato per sostenere la piena utilizzabilità delle prove atipiche come il riconoscimento fotografico.
Principio del libero convincimento del giudice, invocato per giustificare la valutazione dei giudici di merito sui riconoscimenti e sulle prove.
Norma sulle circostanze aggravanti previste per reati commessi nei confronti di persone di età avanzata; oggetto del confronto con le attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento operato dal giudice di merito.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente applicato e considerato gli elementi indicati in questa norma nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e nella determinazione della misura.
Attribuisce al giudice di merito la discrezionalità nel fissare la pena; la Corte ha valutato come regolare l’esercizio di tale discrezionalità dai giudici di merito.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per comminare euro 3.000.
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico e le dichiarazioni di vittime/testimoni, se espresse in termini di "inequivocabilità" e convergenti tra loro, possono avere pieno valore probatorio anche se non effettuate con le formalità previste dall’art. 213 c.p.p.; il loro apprezzamento rimane affidato al libero convincimento del giudice di merito.
- La discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della prova e nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti non è sindacabile in Cassazione se la motivazione non risulta illogica o arbitraria e se sono stati considerati i criteri di legge (art. 133 c.p.).
- Elementi tecnici contrari (es. dati di traffico telefonico) non ribaltano automaticamente valutazioni accusatorie fondate su riconoscimenti convergenti e su elementi indiziari aggiuntivi; il giudice di merito deve motivare il peso relativo da attribuire a tali elementi e la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione o logica.
- Per contestare con successo in Cassazione la valutazione della prova occorre dimostrare un vizio di motivazione palese, illogico o un travisamento sistematico degli elementi probatori, non semplici scenari alternativi o incongruenze parziali.
- La declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso in Cassazione può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda; i rischi economici devono essere considerati nella valutazione di proporre ricorso.
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