Cassazione Penale, Sentenza n. 34919/2023 del 16/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su più censure: (1) violazione dell'art. 23-bis d.l. 137/2020 e vizio di motivazione per mancata considerazione delle conclusioni scritte depositate via PEC, con conseguente lesione del diritto di difesa e del contraddittorio cartolare; (2) violazione dell'art. 648 c.p. e vizio di motivazione circa la sussistenza della ricettazione, lamentando mancanza di elementi concreti sulla ricezione degli assegni e possibile concorso nel reato presupposto; (3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4 c.p. (tenuità del fatto), senza valutazione completa degli elementi dell'art. 133 c.p.; (4) violazione dell'art. 640 c.p. per mancata prova di artifici e raggiri e per il carattere meramente civilistico del comportamento (insolvenza); (5) vizio nella quantificazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 c.p., eccessività e mancata prevalenza delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: (1) il primo motivo è manifestamente infondato perché le conclusioni scritte depositate non contenevano argomentazione autonoma rispetto ai motivi di appello e dunque la loro mancata considerazione non ha determinato una nullità di rilievo; in generale l'omissione di considerazione di conclusioni scritte integra nullità solo se esse contengono autonomo contenuto argomentativo idoneo a esercitare il diritto di difesa; (2) la richiesta di riconsiderare la valutazione delle prove è inammissibile in assenza dell'indicazione di vizi logico-giuridici manifesti nel percorso motivazionale della Corte territoriale; la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la consapevolezza del ricorrente circa l'illiceità degli assegni; (3) il mancato riconoscimento della tenuità del fatto è congruamente motivato tenendo conto dei precedenti specifici e dell'entità economica, secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; (4) la fattispecie di truffa è correttamente ritenuta integrata dalla dazione di assegni non propri, idonea a ingannare e a determinare il comportamento della vittima; (5) la determinazione della pena rientra nella discrezionalità dei giudici di merito e non manifesta illogicità. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il contraddittorio cartolare via PEC; la mancata considerazione delle conclusioni trasmesse integra nullità generale solo se tali conclusioni contengono autonomo contenuto argomentativo idoneo ad esercitare il diritto di difesa
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020
Prevede lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto in ambito emergenziale; richiamato per la correttezza formale dello svolgimento
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento alla nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, applicabile se comprovato pregiudizio
La sentenza verifica la sussistenza della ricettazione richiedendo la prova della conoscenza della provenienza illecita; la valutazione del concorso nel reato presupposto va adeguatamente istruita se prospettata
art. 648, comma 4 c.p. (attenuante della lieve entità)
Per il riconoscimento della tenuità occorre valutare gli elementi di cui all'art. 133 c.p.; nel caso concreto la Corte ha escluso la lieve entità per precedenti specifici e rilevante valore economico
Per integrare la truffa è richiesta un'idoneità decettiva della condotta; la dazione di assegni non propri è ritenuta idonea ad ingannare la vittima e quindi a integrare il reato
art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)
Stabilisce i criteri (personalità, precedenti, modalità del fatto, danno, etc.) cui i giudici di merito devono attenersi nella quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto applicato correttamente tale parametro
Prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per comminare euro 3.000
Massime di principio
- L'omissione da parte del giudice di merito di considerare conclusioni scritte inviate via PEC integra nullità solo se tali conclusioni contengono un autonomo e concreto contenuto argomentativo che incida sul diritto di difesa; semplici richiami formali ai motivi di gravame non sono sufficienti
- La Corte di Cassazione non può riformare la valutazione di merito sulle prove se non sono indicati vizi logico-giuridici manifesti nel percorso motivazionale della sentenza impugnata; i motivi devono rispettare il principio di autosufficienza
- Per la ricettazione è necessario dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita del bene; la mera collocazione temporale o contiguità con il luogo di smarrimento non è di per sé risolutiva senza elementi probatori concreti
- La dazione di assegni non propri può integrare la truffa quando è idonea a ingannare la vittima e a determinarne il comportamento, sicché non sempre la questione si riduce a un inadempimento civilistico
- Il riconoscimento della tenuità del fatto (art. 648, comma 4 c.p.) richiede una valutazione complessiva secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; precedenti specifici e l'entità economica dell'operazione possono escluderla
- Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale indicare in modo preciso i vizi del ragionamento motivazionale: contestazioni generiche o ipotetiche sulla prova sono generalmente inammissibili
- I giudici di merito hanno ampio margine di discrezionalità nella quantificazione della pena; questa può essere censurata in Cassazione solo per illogicità manifesta o violazione dei parametri legali
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