Cassazione Civile, Ordinanza n. 34767/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Un consorzio agrario otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di forniture di gasolio; la società ingiunta proponeva opposizione deducendo che gli ordini erano stati impartiti da un proprio dipendente al quale la procura ad agire per conto della società era stata revocata, sicché i contratti non potevano produrre effetti nei suoi confronti. Il Tribunale rigettava l’opposizione ritenendo che, nonostante la revoca comunicata al fornitore, la società avesse poi continuato per un apprezzabile periodo a ricevere e pagare forniture ordinate dal medesimo dipendente, senza contestazioni, così ingenerando un affidamento incolpevole nella controparte circa l’esistenza del potere rappresentativo. La società proponeva appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. per mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento. In cassazione la società impugnava l’ordinanza di inammissibilità dell’appello con un primo motivo ex art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; impugnava inoltre la sentenza di primo grado con cinque motivi, tra cui la violazione degli artt. 1398, 1396 e 1399 c.c. in tema di rappresentanza senza potere, l’omesso esame di un fatto decisivo circa la consegna della merce e la violazione dell’art. 116 c.p.c. per l’uso di elementi tratti dalla fase stragiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo contro l’ordinanza della Corte d’appello, sia perché la ricorrente si doleva dell’omessa pronuncia su un’eccezione che non risultava da essa proposta, sia perché il vizio di omessa pronuncia non riguarda eccezioni di rito ma solo questioni di merito; ha inoltre osservato che la declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. presuppone comunque che il gravame superi il vaglio formale dell’art. 342 c.p.c. Quanto ai motivi rivolti contro la sentenza di primo grado, li ha ritenuti inammissibili: ha ribadito che l’apparenza del diritto e l’affidamento incolpevole operano in materia di rappresentanza solo se, oltre alla buona fede del terzo, vi sia un comportamento colposo del rappresentato idoneo a ingenerare la convinzione ragionevole dell’esistenza del potere rappresentativo; ha qualificato come accertamento di merito, non censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, la valutazione secondo cui i pagamenti successivi e la reiterazione degli ordini avevano superato la revoca della procura, fondando l’apparenza di rappresentanza. Ha inoltre escluso la scrutinabilità del motivo ex art. 348-ter c.p.c. sul preteso omesso esame del fatto decisivo circa la consegna della merce e ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 116 c.p.c. perché non denunciava un’erronea attribuzione di valore legale alla prova, ma solo un diverso apprezzamento del materiale istruttorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per eccezioni pregiudiziali di rito e, in ogni caso, la parte non può dolersi dell’omissione su un’eccezione che non risulta da essa proposta.
L’inammissibilità del gravame per difetto di specificità costituisce vaglio preliminare rispetto alla valutazione di non ragionevole probabilità di accoglimento.
Il giudice d’appello può dichiarare inammissibile l’appello per mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento anche d’ufficio.
Dopo la declaratoria di inammissibilità dell’appello, il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado incontra i limiti propri del c.d. ricorso per saltum.
La revoca della procura rileva nei rapporti con i terzi, ma può essere di fatto superata da comportamenti successivi del rappresentato idonei a ingenerare affidamento sulla persistente rappresentanza.
Il terzo può invocare la tutela dell’apparenza solo se ricorrono, oltre alla sua buona fede, circostanze imputabili al rappresentato che rendano ragionevole l’affidamento.
Il pagamento di forniture successive alla revoca della procura può, in astratto, integrare ratifica, ma la qualificazione della condotta come ratifica oppure come fonte di apparenza rappresentativa è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
La censura in cassazione è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia derogato alla regola del prudente apprezzamento; non è consentita la mera contestazione del peso probatorio assegnato.
La tardiva contestazione in giudizio di un fatto non tempestivamente allegato resta preclusa secondo il regime delle preclusioni processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 in materia di ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di rappresentanza senza potere, la tutela dell’apparenza opera solo se alla buona fede del terzo si accompagni un comportamento colposo del rappresentato idoneo a generare un ragionevole affidamento nella persistenza del potere rappresentativo.
- La revoca della procura non impedisce, di per sé, l’applicazione del principio dell’apparenza quando, dopo la revoca, il dominus prosegua per un apprezzabile periodo nell’esecuzione di ordini analoghi e nei pagamenti senza contestazioni, così consolidando l’affidamento del terzo.
- La qualificazione di condotte successive alla revoca della procura come ratifica oppure come fonte di apparenza rappresentativa è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile rispetto a eccezioni di rito e, comunque, non può essere denunciato dalla parte che non risulti aver sollevato l’eccezione asseritamente non esaminata.
- Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia la violazione delle regole legali di valutazione della prova, non quando si contesti soltanto il diverso apprezzamento del materiale probatorio.
- Quando l’appello è dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado resta soggetto ai limiti derivanti dall’art. 348-ter c.p.c. e non può essere utilizzato per riesaminare liberamente il merito della controversia.
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