Cassazione Penale, Sentenza n. 14719/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per due presunte "errori di fatto": 1) errore percettivo sulla permanenza di contestazioni in materia di armi ed esplosivi (deducendo che alcuni reati ex l. n. 895/1967 erano definitivamente prosciolti mentre altri, ex artt. 2 e 4 della stessa legge, rientrerebbero nel catalogo di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p., con conseguente divieto di partecipazione del giudice onorario e nullità assoluta delle udienze cui abbia partecipato); 2) errore percettivo sulla rinnovazione istruttoria: si contesta che le dichiarazioni testimoniali rese davanti a un collegio che comprendeva un giudice onorario siano state poi materialmente utilizzate da un diverso collegio togato senza che vi fosse stata una effettiva rinnovazione dell'istruttoria, e che ciò sarebbe stato erroneamente valutato dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis sia limitato agli "errori di fatto" intesi come svista o equivocità percettive decisive e non possa essere usato per rimettere in discussione valutazioni o censure di merito. Sul primo punto la Corte ha osservato che la Cassazione non ha affermato l'assenza di reati indicati nell'art. 407 c.p.p., ma ha rilevato il definitivo proscioglimento per taluni reati ex art. 1 l. n. 895/1967; sul secondo punto ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui l'utilizzazione delle prove assunte da un diverso collegio è ammissibile in assenza di esplicita istanza di rinnovazione dell'istruttoria. Perciò non è stato ravvisato alcun "errore percettivo" decisivo. Il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione in favore della parte civile Poste Italiane della somma complessiva di euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Il rimedio è strettamente limitato agli "errori di fatto" intesi come svista o equivocità percettive negli atti del giudizio di legittimità che siano decisive per l'esito; non può essere utilizzato per sindacare valutazioni di merito o errori di giudizio.
Fondamento per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; applicata per determinare la somma di euro 3.000,00 dovuta alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità.
Richiamato nel contesto della nullità derivante dalla partecipazione illegittima del giudice onorario: l'asserita violazione rileva se effettivamente configurabile ma nel caso di specie la Corte ha ritenuto non decisiva la questione.
art. 12 d.lgs. n. 116/2017
Preclude la partecipazione del giudice onorario a giudicare determinati reati indicati nel catalogo di cui all'art. 407 c.p.p.; il rischio di nullità sussiste se quelle contestazioni permangono, ma va valutato concretamente se e quanto i reati siano effettivamente partecipi del giudizio.
art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, cod. proc. pen.
art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.
Elenca specifiche fattispecie per le quali sussistono limitazioni relative alla composizione del collegio; la corte ha valutato che la presenza di alcuni reati nel catalogo richiede attenzione ma nel caso concreto non è stato rilevato l'effetto nullo deciso invocato dal ricorrente.
l. n. 895/1967 (normativa sulle armi)
l. n. 895/1967, artt. 1, 2, 4
Nel caso alcune ipotesi previste dalla legge (art. 1) erano risultate definitivamente prosciolte; la distinzione tra reati prosciolti e reati ancora contestati è centrale per valutare la rilevanza della partecipazione del giudice onorario.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per "errori di fatto" intesi come svista o equivocità percettive negli atti del giudizio di legittimità e solo se tali errori risultano decisivi per l'esito; non serve a rimettere in discussione valutazioni di merito.
- Le censure che consistono in una rivalutazione del compendio probatorio o in contestazioni di valutazioni argomentative della Corte di cassazione rientrano nell'errore di giudizio e non sono proponibili con il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis.
- La partecipazione del giudice onorario è incompatibile con i procedimenti relativi a determinate fattispecie indicate dall'art. 407 c.p.p.; tuttavia, per affermare la nullità assoluta è necessario dimostrare che quelle fattispecie siano effettivamente rimaste nel giudizio e che la loro presenza abbia inciso concretamente sulla legittimità della composizione del collegio.
- L'utilizzazione, da parte di un diverso collegio togato, di deposizioni già assunte davanti a un collegio comprendente un giudice onorario è generalmente ritenuta valida in assenza di una esplicita istanza di rinnovazione dell'istruttoria: l'assenza di richiesta di rinnovazione equivale, sul piano processuale, alla utilizzazione delle prove già assunte.
- Perché una presunta svista giustifichi il ricorso straordinario occorre che l'errore abbia incidenza effettiva e decisiva sul contenuto della pronuncia impugnata; in mancanza di decisività il ricorso è inammissibile e il ricorrente può essere condannato a spese e sanzioni.
- Nelle impugnazioni contro decisioni di legittimità è fondamentale distinguere tra errore percettivo, riconducibile a mera svista degli atti, ed errori interpretativi o valutativi: solo il primo rientra nell'ambito del rimedio straordinario.
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