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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14811/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione del decreto che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca di prevenzione (provvedimenti originari: decreto Corte d'appello 23/05/2014 e decreto Tribunale 13/01/2011). La ricorrente deduceva violazione di legge con riferimento all'art. 28, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 159/2011 e agli artt. 4, lett. b) e c) del medesimo decreto, nonché vizio di motivazione: sosteneva che la consulenza tecnica di parte (arch. Bruno Sansotta, 10/02/2023) costituiva "prova nuova" rilevante per la revoca, in quanto dimostrerebbe l'assenza di correlazione cronologica tra acquisto del bene e manifestazione della pericolosità sociale del proposto Nirta Giuseppe.

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la procedura corretta per la revoca della confisca di prevenzione fosse quella prevista dall'art. 7 della legge n. 1423/1956 (non l'art. 28 del d.lgs. 159/2011). Ne consegue che in cassazione, ratione temporis, è ammesso il sindacato solo per violazione di legge (richiamo all'art. 3-ter, secondo comma, legge 31/05/1965 n.575). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la revoca ex art. 7 L. 1423/1956 non può fondarsi su elementi preesistenti non prodotti nel giudizio di prevenzione in assenza di causa di forza maggiore: il concetto di "prova nuova" è più restrittivo rispetto a quello della revisione penale. Nel caso concreto la consulenza tecnica di parte non era prova nuova perché si basava su documentazione già disponibile e consultabile prima e durante il giudizio di prevenzione. Inoltre la ricorrente non era legittimata a contestare i presupposti applicativi della misura (avrebbe potuto farlo solo il proposto; l'erede ha limiti processuali analogo al de cuius). Perciò il motivo era manifestamente infondato. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 159 del 2011, art. 28, comma 1, lett. a)

    Norma richiamata dalla ricorrente come possibile riferimento procedurale; la Corte ha ritenuto però che non fosse applicabile ratione temporis al caso di revoca della confisca di prevenzione, indicando come corretta la disciplina della legge n. 1423/1956

  • decreto legislativo n. 159 del 2011, art. 4, lett. b) e c)

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'art. 28; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione di queste disposizioni perché ha escluso l'applicabilità complessiva del d.lgs. 159/2011 alla fattispecie oggetto di revoca

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7

    Norma sostanzialmente applicabile alla revoca della confisca di prevenzione nel caso concreto; disciplina la procedura di revoca e implica, secondo la giurisprudenza, regole più restrittive rispetto al concetto di "prova nuova" in sede di revisione penale

  • legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, secondo comma

    Richiamata per stabilire i limiti della giurisdizione della Cassazione ratione temporis: il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge nei casi disciplinati dall'art. 4 della legge citata

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Richiamato per precisare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: nel caso dell'art. 7 L. 1423/1956 non è sindacabile in Cassazione l'illogicità manifesta (lett. e), ma solo la motivazione inesistente o apparente

Massime di principio

  • La revoca della confisca di prevenzione segue la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 1423/1956 quando questa sia la norma ratione temporis applicabile; non può essere correttamente gestita con le regole del d.lgs. n. 159/2011 se incompatibili per tempo o materia
  • In sede di revoca della confisca di prevenzione il concetto di "prova nuova" è più restrittivo rispetto alla revisione penale: non possono valere, a priori, elementi preesistenti che non siano stati prodotti nel giudizio di prevenzione, salvo comprovata causa di forza maggiore
  • In Cassazione, nei procedimenti di revoca disciplinati dall'art. 7 L. 1423/1956, il sindacato è limitato alla violazione di legge e alla eventuale assenza o apparente motivazione; non è consentito un libero riesame degli elementi di fatto o della presunta illogicità della motivazione
  • La consulenza tecnica di parte costituisce "prova nuova" solo se fondata su elementi non disponibili o non conoscibili al momento del giudizio di prevenzione per cause di forza maggiore; relazioni basate su documentazione già disponibile non sono rilevanti ai fini della revoca
  • Un terzo indicato come intestatario fittizio (o un erede) può far valere in sede di revoca solo l'effettiva titolarità dei beni: la contestazione dei presupposti applicativi della misura spetta al proposto; l'erede subentra nella posizione giuridica del de cuius e non può invocare facoltà non spettanti al dante causa

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