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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14807/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha confermato l'applicazione della misura degli arresti domiciliari a Gregorio Fotia per il reato previsto dall'art. 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso). Il ricorrente contestava la mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (sostenendo che non era provato l'elemento relativo alla promessa di procurare voti con modalità mafiose e che l'intermediario non fosse a conoscenza della natura politico-mafiosa dell'accordo) e la carenza delle esigenze cautelari (anche per il significativo lasso di tempo intercorso tra i fatti contestati, fine 2019-primi 2020, e l'applicazione della misura nel 2025, nonché per la mancata adeguata motivazione sulla inidoneità di misure meno afflittive).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sulla questione della configurabilità dell'art. 416-ter c.p. ha confermato l'interpretazione consolidata dopo la legge 21 maggio 2019 n. 43: è sufficiente la promessa di procurare voti da "soggetti appartenenti ad associazione mafiosa" anche senza prova specifica dell'uso del metodo intimidatorio, quando il procacciatore appartenga alla mafia. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame che ha richiamato intercettazioni, incontri e il ruolo di intermediario di Fotia per ritenere la presenza di gravi indizi. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto non elisa la presunzione di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (art. 275, comma 3, c.p.p.), considerando i collegamenti qualificati dell'indagato con contesti di 'ndrangheta, e ha giudicato adeguata la scelta della misura custodiale (arresti domiciliari). Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen.

    Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 43/2019, la fattispecie comprende alternativamente la promessa di procurare voti mediante modalità mafiose o la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti ad associazione mafiosa; non è sempre necessario provare l'impiego concreto del metodo intimidatorio quando il procacciatore è mafioso.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato nella parte che disciplina le 'modalità' mafiose (terzo comma); la giurisprudenza rileva che, se il procacciatore è intraneo alla consorteria, le modalità mafiose possono ritenersi immanenti all'accordo.

  • legge 21 maggio 2019 n. 43

    Ha ampliato il campo di rilevanza penale dell'art. 416-ter rendendo punibile anche la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose, senza richiedere sempre la prova delle modalità intimidatorie.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regole generali sulle misure cautelari; il giudice deve valutare esigenze cautelari ma, nel caso di reati indicati nell'art. 275, comma 3, la presunzione prevista da quest'ultimo è prevalente.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie (tra cui i delitti connessi alla criminalità organizzata): la presunzione rende più agevole per il giudice ritenere attuali e concreti i pericoli cautelari, salvo prova contraria; il decorso del tempo è un elemento da valutare ma non è di per sé risolutivo.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (erronea applicazione di norme penali e vizio di motivazione manifestamente illogico). La Corte ha ritenuto le censure infondate perché la motivazione del giudice di merito era adeguata e logica.

  • art. 51 cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare la particolare disciplina probatoria e cautelare applicabile ai reati legati alla criminalità organizzata; la relativa presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari si applica nei casi indicati.

Massime di principio

  • Dopo la legge n. 43/2019, per l'art. 416-ter c.p. è sufficiente, ai fini dell'integrazione del reato, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti ad associazione mafiosa: non è sempre necessario provare l'uso concreto del metodo intimidatorio.
  • Intercettazioni e documentate riunioni/contatti tra soggetti legati alla consorteria e intermediari costituiscono elementi indiziari rilevanti e possono sostenere la gravità indiziaria quando sono collegati organicamente alla vicenda.
  • Nel giudizio cautelare relativo a reati collegati alla criminalità organizzata opera una presunzione favorevole sulla sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.); il decorso del tempo va valutato ma non elimina automaticamente il pericolo se permangono rapporti e collegamenti con la consorteria.
  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente il merito fattuale o la valutazione di attendibilità delle prove: controlla la logicità e la sufficienza della motivazione del giudice di merito, non la ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Per chiedere misure meno afflittive il difensore deve proporre elementi concreti che dimostrino l'attenuazione della pericolosità dell'indagato e l'effettiva idoneità delle misure alternative a prevenire i rischi di reiterazione.

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