Cassazione Penale, Sentenza n. 14810/2026 del 23/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello de L'Aquila (28/02/2025) con quattro motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento sul profilo dell'elemento oggettivo del reato contestato (art. 388, comma 5 c.p.); 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e erronea applicazione dell'art. 603 c.p.p.; 3) vizio di motivazione ed errata applicazione di norme penali in ordine all'insussistenza dei presupposti per la causa di non punibilità dell'art. 131-bis c.p. e per la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (artt. 53 e ss. legge n. 689/1981); 4) mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 539, comma 2, c.p.p. in relazione al riconoscimento della provvisionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che, in pendenza del ricorso, è pervenuta il giorno 8/04/2026 la remissione di querela da parte di Ruscitti Vallorino, accettata dai ricorrenti (verbale del 7/04/2026). Sulla base del consolidato principio giurisprudenziale, la remissione di querela validamente intervenuta e accettata determina l'estinzione del reato anche se il ricorso è pendente e va dichiarata d'ufficio dal giudice di legittimità. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. Ha inoltre condannato gli imputati alla rifusione delle spese processuali, conformemente all'accordo tra le parti richiamante l'art. 340, comma 4, c.p.p. Per l'effetto l'organo ha dichiarato assorbite tutte le censure dedotte in ricorso e non le ha esaminate.
Norme richiamate
art. 388, comma 5, cod. pen.
Norma che definisce il delitto contestato; il ricorso deduceva errori sulla sussistenza dell'elemento oggettivo. La Corte di cassazione non ha esaminato la questione in quanto il reato si è estinto per remissione di querela.
art. 603 cod. proc. pen.
Norma relativa alla valutazione dell'elemento soggettivo e alla motivazione sulla colpevolezza; i ricorrenti hanno invocato la sua erronea applicazione, ma la Corte ha ritenuto le censure assorbite dall'estinzione del reato.
art. 606 cod. proc. pen.
Disposizione che elenca i motivi di impugnazione in cassazione (lett. b, c, e menzionate nel ricorso); utilizzata per qualificare le doglianze sulla motivazione e sull'applicazione della legge penale.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità (recidiva/circostanze di particolare tenuità o misure alternative) che i ricorrenti richiedevano di vedere riconosciuta; la Corte non ha proceduto all'esame causa l'estinzione del reato.
artt. 53 e ss. legge n. 689/1981
Norme che regolano la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria; richiamate nel ricorso in relazione alla possibilità di sostituzione della pena, ma non valutate per effetto dell'estinzione del reato.
art. 539, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che riguarda la provvisionale in favore della parte civile; il ricorso contestava la motivazione in ordine alla provvisionale, questione poi assorbita dalla estinzione del reato.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata dall'accordo tra le parti per disporre la rifusione delle spese processuali nonostante l'annullamento per estinzione del reato; la Corte ha condannato gli imputati al pagamento delle spese in base all'accordo evocato.
remissione di querela (principio giurisprudenziale)
Principio consolidato di diritto secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e validamente accettata determina l'estinzione del reato, prevale su altre cause e va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con conseguente assorbimento delle censure.
Massime di principio
- La remissione di querela validamente intervenuta e accettata in pendenza di ricorso per cassazione estingue il reato e impone al giudice di legittimità di annullare la sentenza senza rinvio; le censure sul merito vengono assorbite e non vanno esaminate.
- Per essere efficace in cassazione la remissione di querela deve essere formale e tempestiva e la sua accettazione deve risultare dagli atti; in tal caso il relativo effetto estintivo prevale su altri profili di impugnazione.
- L'estinzione del reato non esclude la possibilità per il giudice di legittimità di pronunciare decisioni sulle spese processuali: le parti possono concludere accordi (richiamando, ad esempio, l'art. 340 c.p.p.) che il giudice può omologare anche se il reato si è estinto.
- Se il querelante rinuncia alla costituzione di parte civile e remette la querela, il proscioglimento per estinzione impedisce il riesame delle questioni penali sottese (elemento oggettivo/soggettivo, applicazione di norme alternative di pena), salvo profili che abbiano effetto autonomo (es. risarcimento civile ancora richiesto).
- In situazioni simili è opportuno verificare tempestivamente la forma e la prova della remissione/accettazione (verbali ufficiali, istanze scritte) perché la loro produzione agli atti è determinante per ottenere la declaratoria di estinzione del reato in sede di gravame o cassazione.
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