Cassazione Penale, Sentenza n. 14725/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila (che aveva riformato la condanna del Tribunale di Pescara) sostenendo un vizio di motivazione: secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe aderito alle istanze difensive senza confrontarsi adeguatamente con gli argomenti e le prove che, nel giudizio di primo grado, avevano portato alla condanna per il delitto previsto dall'art. 544-ter c.p. (maltrattamento di animali con esito morte). In particolare il ricorso contestava la preferenza accordata dalla Corte d'appello ad alcune prove (referto autoptico e valutazione di veterinari ASL) rispetto ad altre (testimonianza della guardia giurata del Nucleo WWF e valutazioni dell'ex dipendente del canile).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente la scelta di dare maggiore peso alle conclusioni del referto autoptico e alle dichiarazioni del direttore dell'UOC di Sanità animale dell'ASL, che avevano escluso un nesso di causalità certo tra la condotta della titolare del canile e il decesso del cane (emergendo, fra l'altro, positività al parvovirus e accertamenti che non individuavano l'eziologia della morte). La Cassazione ha rilevato che il ricorso si limitava a contestare la valutazione e la preferenza delle prove compiuta dal giudice di merito, materia non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica, razionale e compatibile con il senso comune; non essendovi un vizio formale o logico nella motivazione, il gravame è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 544-ter cod. pen.
Norma che punisce i maltrattamenti contro gli animali; nel caso era contestato il comportamento che avrebbe sottoposto il cane a trattamenti dannosi fino alla morte. La Corte d'appello ha tuttavia escluso il nesso di causalità fra la condotta e il decesso, impedendo l'affermazione del reato.
Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020 (giurisprudenza della Cassazione)
Principio richiamato secondo cui la Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito se la motivazione è compatibile con il senso comune e rientra nei limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; non sono ammesse letture alternative dei fatti se non è dimostrata l'irragionevolezza o la contraddittorietà della motivazione.
Massime di principio
- Per affermare un reato di maltrattamento con esito morte è necessario non solo dimostrare condotte crudeli, ma anche il nesso di causalità tra la condotta e il decesso dell'animale; l'assenza di un nesso certo conduce all'assoluzione.
- Le risultanze tecnico-scientifiche (referti autoptici, perizie veterinarie, dichiarazioni di specialisti ASL) hanno peso determinante rispetto a testimonianze non specialistiche nella valutazione della causa della morte e dello stato di sofferenza dell'animale.
- In sede di Cassazione non è sufficiente contestare la scelta probatoria del giudice di merito: occorre dimostrare specifici vizi di motivazione, illogicità, contraddittorietà o violazione di norme processuali per ottenere l'annullamento.
- Chi impugna una decisione favorevole all'imputato deve argomentare criticamente le ragioni per cui la motivazione del giudice di merito sarebbe irragionevole o manifestamente contraddittoria, non limitarsi a preferire una diversa ricostruzione dei fatti.
- Per la difesa (o per l'accusa che vuole sostenere la responsabilità) è strategico acquisire e valorizzare perizie veterinarie approfondite che chiariscano eziologia, nesso causale e durata della sofferenza, oltre a documentare cronologia delle cure e comunicazioni con i servizi veterinari.
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