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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14805/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna per omicidi commessi a Napoli nel 1997: l'omicidio aggravato di Borrelli Raffaele (3/10/1997) e il duplice omicidio di Maione Antonio e Tubelli Vincenzo (21/10/1997). La difesa sosteneva che le condotte erano funzionali allo stesso disegno criminoso del clan (assicurarne l'egemonia sul territorio), che gli omicidi erano stati decisi dai vertici del clan (Sarno) e pertanto, al momento dell'adesione al sodalizio, Romano avrebbe potuto prevedere, anche in linea di massima, le condotte mortefere poi poste in essere; inoltre rilevava che la diversa funzione operativa di Romano nei due episodi non escludeva l'unitarietà del disegno criminoso. Il ricorso in cassazione lamentava omessa e contraddittoria valutazione degli elementi probatori da parte della Corte territoriale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l'ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli che aveva escluso il vincolo della continuazione tra i due omicidi. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la continuazione richiede che i reati siano la realizzazione di un programma criminoso delineato, anche se solo in linee essenziali, nella mente del soggetto al momento dell'inizio della sequenza delittuosa; tale previsione deve essere provata con indici esteriori concreti (omogeneità delle violazioni, tipologia dei reati, bene giuridico tutelato, modalità di commissione). Ha ritenuto logica e aderente ai principi la motivazione della Corte territoriale, che ha indicato la diversità di movente e di ruolo di Romano nei due episodi, la natura contingente e imprevedibile delle decisioni omicidarie e l'assenza di elementi tali da dimostrare che, all'atto dell'adesione al clan o al primo fatto, Romano avesse previsto i successivi omicidi. La Cassazione ha altresì affermato che la mera appartenenza al clan, la fedeltà al capo e l'obbedienza agli ordini non sono sufficienti a provare l'identità di disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Articolo richiamato per assumere i motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge).

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla possibile continuazione fra reato associativo e reati fine: la continuazione richiede che i reati predeterminati fossero prevedibili, anche a grandi linee, al momento dell'adesione all'associazione.

  • Giurisprudenza di legittimità (principi sulla continuazione)

    Sez. 1, n. 34502/2015 Rv. 264294; Sez. 5, n. 21326/2010 Rv. 247356; Sez. 1, n. 1534/2017 Rv. 271984-01

    La continuazione richiede la prova che i singoli reati rientrino in un programma criminoso delineato ab initio; la prova si desume da indici esteriori concreti e la semplice contiguità cronologica, la somiglianza dei reati o l'appartenenza a un medesimo contesto non sono di per sé sufficienti.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario provare che i reati siano espressione di un programma criminoso delineato, anche solo in linee essenziali, già nella mente dell'agente al momento dell'inizio della serie delittuosa.
  • La mera vicinanza temporale o spaziale tra reati, l'identità o analogia dei titoli di reato e il comune contesto associativo non bastano: occorrono indici esteriori specifici e concreti (omogeneità delle violazioni, modalità di commissione, funzione delle condotte rispetto allo stesso scopo criminale).
  • La diversità del movente e del ruolo operativo dell'imputato nei singoli episodi può escludere l'unitarietà dell'ideazione criminosaa meno che non emerga, con elementi concreti, che le azioni erano previste o programmate sin dall'origine.
  • L'appartenenza a un'associazione criminale e l'esecuzione obbediente di ordini non determinano automaticamente il beneficio sanzionatorio della continuazione: bisogna verificare se i reati fine erano prevedibili al momento dell'adesione.
  • In sede di valutazione è lecito distinguere tra il programma criminoso generico dell'associazione (obiettivo indeterminato di affermazione sul territorio) e le concrete modalità attuative, che possono essere mutevoli e non preordinate, impedendo di per sé il riconoscimento della continuazione.
  • Chi chiede il riconoscimento della continuazione deve allegare e dimostrare elementi specifici e non limitarsi a dedurre l'unità di disegno criminoso da circostanze generiche o dalla coesione del gruppo.

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