Cassazione Penale, Sentenza n. 14805/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna per omicidi commessi a Napoli nel 1997: l'omicidio aggravato di Borrelli Raffaele (3/10/1997) e il duplice omicidio di Maione Antonio e Tubelli Vincenzo (21/10/1997). La difesa sosteneva che le condotte erano funzionali allo stesso disegno criminoso del clan (assicurarne l'egemonia sul territorio), che gli omicidi erano stati decisi dai vertici del clan (Sarno) e pertanto, al momento dell'adesione al sodalizio, Romano avrebbe potuto prevedere, anche in linea di massima, le condotte mortefere poi poste in essere; inoltre rilevava che la diversa funzione operativa di Romano nei due episodi non escludeva l'unitarietà del disegno criminoso. Il ricorso in cassazione lamentava omessa e contraddittoria valutazione degli elementi probatori da parte della Corte territoriale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l'ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli che aveva escluso il vincolo della continuazione tra i due omicidi. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la continuazione richiede che i reati siano la realizzazione di un programma criminoso delineato, anche se solo in linee essenziali, nella mente del soggetto al momento dell'inizio della sequenza delittuosa; tale previsione deve essere provata con indici esteriori concreti (omogeneità delle violazioni, tipologia dei reati, bene giuridico tutelato, modalità di commissione). Ha ritenuto logica e aderente ai principi la motivazione della Corte territoriale, che ha indicato la diversità di movente e di ruolo di Romano nei due episodi, la natura contingente e imprevedibile delle decisioni omicidarie e l'assenza di elementi tali da dimostrare che, all'atto dell'adesione al clan o al primo fatto, Romano avesse previsto i successivi omicidi. La Cassazione ha altresì affermato che la mera appartenenza al clan, la fedeltà al capo e l'obbedienza agli ordini non sono sufficienti a provare l'identità di disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Articolo richiamato per assumere i motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge).
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla possibile continuazione fra reato associativo e reati fine: la continuazione richiede che i reati predeterminati fossero prevedibili, anche a grandi linee, al momento dell'adesione all'associazione.
Giurisprudenza di legittimità (principi sulla continuazione)
Sez. 1, n. 34502/2015 Rv. 264294; Sez. 5, n. 21326/2010 Rv. 247356; Sez. 1, n. 1534/2017 Rv. 271984-01
La continuazione richiede la prova che i singoli reati rientrino in un programma criminoso delineato ab initio; la prova si desume da indici esteriori concreti e la semplice contiguità cronologica, la somiglianza dei reati o l'appartenenza a un medesimo contesto non sono di per sé sufficienti.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario provare che i reati siano espressione di un programma criminoso delineato, anche solo in linee essenziali, già nella mente dell'agente al momento dell'inizio della serie delittuosa.
- La mera vicinanza temporale o spaziale tra reati, l'identità o analogia dei titoli di reato e il comune contesto associativo non bastano: occorrono indici esteriori specifici e concreti (omogeneità delle violazioni, modalità di commissione, funzione delle condotte rispetto allo stesso scopo criminale).
- La diversità del movente e del ruolo operativo dell'imputato nei singoli episodi può escludere l'unitarietà dell'ideazione criminosaa meno che non emerga, con elementi concreti, che le azioni erano previste o programmate sin dall'origine.
- L'appartenenza a un'associazione criminale e l'esecuzione obbediente di ordini non determinano automaticamente il beneficio sanzionatorio della continuazione: bisogna verificare se i reati fine erano prevedibili al momento dell'adesione.
- In sede di valutazione è lecito distinguere tra il programma criminoso generico dell'associazione (obiettivo indeterminato di affermazione sul territorio) e le concrete modalità attuative, che possono essere mutevoli e non preordinate, impedendo di per sé il riconoscimento della continuazione.
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione deve allegare e dimostrare elementi specifici e non limitarsi a dedurre l'unità di disegno criminoso da circostanze generiche o dalla coesione del gruppo.
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