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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07324/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un agente della riscossione aveva promosso azione revocatoria contro una donazione immobiliare compiuta da un debitore nei confronti dei figli, a tutela di un credito derivante da danno erariale. Nel frattempo, il debitore aveva: 1) dichiarato di voler profittare di una transazione intervenuta tra il creditore pubblico e un coobbligato solidale; 2) fatto risolvere la donazione, riacquistando il bene. I giudici di merito avevano ritenuto cessata la materia del contendere sulla revocatoria per effetto della risoluzione della donazione e, inoltre, avevano considerato estinto il credito azionato perché la transazione con il coobbligato si era estesa anche al debitore che vi aveva aderito. Con il ricorso per cassazione l’agente della riscossione deduceva: violazione degli artt. 1304 e 2043 c.c. per l’erronea estensione della transazione a un soggetto ritenuto obbligato a titolo diverso; violazione dell’art. 1304 c.c. perché la transazione sarebbe stata parziale e non estensibile al terzo; violazione dell’art. 1304 c.c. perché la transazione presupporrebbe una res dubia e non un credito già definitivamente accertato; violazione dell’art. 2901 c.c. per avere la corte sovrapposto il proprio giudizio a quello già reso sul credito; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul pregiudizio patrimoniale derivante dalla donazione; omesso esame di un fatto decisivo con riferimento alla dedotta indisponibilità del credito per danno erariale e alla pendenza di altro giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e sei i motivi. Ha affermato che la transazione conclusa da uno dei coobbligati solidali può estendersi all’altro coobbligato-terzo se riguarda il medesimo debito e non solo la quota del transigente, anche quando i coobbligati rispondano sulla base di titoli diversi, purché vi sia un unico contributo causale al danno. Ha inoltre precisato che la clausola di riserva delle azioni verso gli altri obbligati non impedisce, di per sé, l’efficacia estensiva della transazione se il terzo dichiara di profittarne, salvo che dal contenuto dell’accordo risulti espressamente l’intenzione di limitare la transazione alla sola posizione del firmatario. La Corte ha poi ribadito che la transazione richiede una res litigiosa e può riguardare anche crediti già accertati, e che la questione della validità dell’accordo non poteva essere fatta valere nel giudizio di revocatoria. Quanto alla revocatoria, ha ritenuto non fondato il rilievo sulla sovrapposizione di giudicati, poiché il giudice di merito aveva preso atto di un evento sopravvenuto, cioè l’estinzione del credito per transazione. Sul piano processuale, ha escluso sia l’omessa pronuncia sia l’omesso esame di fatto decisivo, osservando che la corte territoriale aveva considerato la pretesa lesione della garanzia patrimoniale e la questione della indisponibilità del credito, ma aveva ritenuto decisive la successiva risoluzione della donazione e l’autonoma valutazione del credito da parte del giudice della revocatoria. Ricorso rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1304 c.c.

    La transazione conclusa da uno dei coobbligati solidali può essere opposta anche al terzo coobbligato che dichiari di volerne profittare, purché l'accordo riguardi il medesimo debito e non sia limitato alla sola quota del transigente; la riserva di agire verso gli altri non impedisce l'efficacia estensiva se il terzo aderisce, salvo espressa esclusione contrattuale.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per contestare la diversa qualificazione delle responsabilità dei coobbligati; la Corte ha osservato che il diverso titolo della responsabilità non esclude la solidarietà se il danno deriva da un unico contributo causale.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria presuppone un pregiudizio attuale alla garanzia patrimoniale, ma nel caso concreto il credito originario è stato ritenuto venuto meno per effetto della transazione sopravvenuta, sicché il motivo che denunciava sovrapposizione di giudizi è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito considera la questione del pregiudizio patrimoniale, ma la supera rilevando che l'atto dispositivo è stato successivamente rimosso mediante risoluzione della donazione.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La transazione stipulata da uno dei coobbligati solidali può spiegare effetti anche nei confronti di un altro coobbligato che non abbia partecipato al negozio, quando il secondo dichiari di voler profittare dell'accordo e la transazione abbia ad oggetto l'intero debito comune, non una mera quota interna del contraente.
  • Il diverso titolo giuridico della responsabilità dei condebitori non impedisce la solidarietà quando il danno derivi da un unico contributo causale concorrente; ciò che rileva, ai fini dell'estensione degli effetti della transazione, è l'unicità del debito sostanziale, non l'omogeneità formale delle fonti di responsabilità.
  • La clausola di riserva delle azioni verso gli altri obbligati non esclude automaticamente l'effetto estensivo della transazione: essa va letta come clausola efficace fino a quando il terzo non eserciti la facoltà di profittarne, salvo che dal testo dell'accordo risulti in modo espresso la volontà di limitarne gli effetti al solo stipulante.
  • La transazione presuppone una res litigiosa e può avere ad oggetto anche un credito già accertato, purché permangano reciproche pretese o contestazioni fra le parti; non è necessario che il credito sia incerto in senso tecnico.
  • Nel giudizio revocatorio, il giudice può prendere in considerazione eventi sopravvenuti che incidono sull'esistenza o sull'attualità del credito o del pregiudizio patrimoniale, senza che ciò integri sovrapposizione indebita rispetto a precedenti decisioni sul credito originario.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice affronta la questione del pregiudizio alla garanzia patrimoniale e la reputa superata da un evento successivo che ha rimosso l'atto dispositivo oggetto di revocatoria.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneObbligazioni solidaliOpposizioni esecutiveGiudicato
RamiContrattiObbligazioniEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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