Cassazione Penale, Sentenza n. 45645/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bartoloni ha impugnato la sentenza d'appello per tre motivi principali: (1) errata determinazione della diminuzione di pena applicata al rito abbreviato (sosteneva che, trattandosi di contravvenzione, la diminuzione dovesse essere della metà e non di un terzo) e violazione del divieto di reformatio in peius; (2) vizio di motivazione ed errata applicazione della legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo il danno patrimoniale tenue e il ricorrente incensurato; (3) nullità o vizio di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, contestando che le eventuali condanne sopravvenute siano posteriori al fatto e quindi non ostative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul primo punto: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di merito relativa al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in mesi tre di arresto ed euro 525,00 di ammenda, ritenendo corretta l'applicazione della diminuzione prevista dall'art.442 comma 2 cod.proc.pen. (mezzo) per le contravvenzioni. Il resto del ricorso è stato respinto: i motivi relativi alle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale sono stati ritenuti infondati o inammissibili, con la Corte che ha confermato il giudizio negativo sulla personalità del condannato come motivazione idonea a negare la sospensione; inoltre non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius, poiché il mutato contesto processuale aveva posto la contravvenzione come unico reato da sanzionare.
Norme richiamate
art. 442 comma 2 cod. proc. pen.
La diminuzione della pena per il rito abbreviato, dopo la modifica della legge n.103/2017, è nella misura della metà quando si procede per una contravvenzione; la Corte ha applicato questo criterio annullando la precedente determinazione errata (un terzo).
art. 1 comma 44 legge n.103/2017
Norma che ha modificato l'art.442 c.2 c.p.p. determinando la differenziazione della misura della diminuzione in relazione alla natura del reato (delitto vs contravvenzione).
Ha determinato la sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela per taluni reati, motivo per cui alcuni capi (furto e tentato furto) sono divenuti improcedibili in sede d'appello.
Riguarda il porto di strumenti atti ad offendere; nella vicenda il relativo fatto, inizialmente considerato reato-satellite, è risultto l'unico reato residuo sul quale determinare la pena in appello.
art. 81 comma secondo cod. pen.
Il principio richiamato riguarda il computo degli aumenti per continuazione: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice che determina la pena per il reato residuo dopo annullamento parziale non è vincolato alla specifica quantificazione degli aumenti fatta nel giudizio precedente, salvo che non si configuri un aggravamento vietato dalla regola della reformatio in peius.
Massime di principio
- Se il procedimento abbreviato riguarda una contravvenzione, la diminuzione di pena va operata nella misura della metà (art.442 c.2 c.p.p. come modificato dalla legge n.103/2017).
- La sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela estingue i capi pertinenti e il giudice d'appello può determinare autonomamente la pena per il reato residuo, ma deve rispettare il divieto di reformatio in peius: non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento ingiustificato rispetto alla situazione precedente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale può essere motivato su base prognostica negativa della personalità del condannato; anche condanne sopravvenute possono essere considerate nella valutazione della pericolosità, se la Corte di merito ritiene rilevante tale elemento.
- Quando si impugna un provvedimento per errori di diritto (es. applicazione normativa sulla diminuzione di pena), la Cassazione può annullare senza rinvio solo la parte affetta da errore e rideterminare la sanzione se la normativa lo consente, rigettando gli altri motivi se manifestamente infondati.
- In situazioni di reati 'satellite' residui, il giudice che deve determinare la pena per l'unico reato rimasto ha autonomia valutativa, fermo restando il principio di non peggioramento rispetto alla situazione complessiva antecedente all'annullamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45588/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45589/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45591/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45592/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45593/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45594/2024 del 12/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →