Cassazione Penale, Sentenza n. 45594/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma dell'appello che aveva ritenuto l'imputato penalmente responsabile per ricettazione, commercio di prodotti con segni falsi, tentata frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Il ricorso deduceva errore di diritto e carenza/contraddittorietà della motivazione in relazione alla prova della contraffazione dei marchi "Bticino" e "Living" e alla consapevolezza dell'imputato (articoli 474, 648 e 712 c.p.), nonché contestava l'applicazione degli artt. 56, 515 e 517 c.p. e l'interpretazione della normativa sul marchio CE (d.lgs. 86/2016 e direttive/Regolamenti UE), sostenendo che fatture e dichiarazioni di conformità avrebbero escluso la ricettazione o, al più, fatto ricadere la condotta nell'art. 712 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto fondate le valutazioni dei giudici di merito: la perizia tecnica ha accertato la contraffazione dei beni e la possibilità di trarre in inganno il consumatore medio; l'imputato, commerciante all'ingrosso, non ha fornito documentazione idonea e tempestiva a comprovare la legittima provenienza della merce e non ha dimostrato che il fornitore fosse un rivenditore autorizzato. Quanto al marchio CE, la Corte ha evidenziato la distinzione tra il marchio CE autentico e la dicitura 'China Export': l'apposizione di un contrassegno contraffatto o non conforme integra reati penali (art. 515 e 517 c.p.). Per questi motivi la condanna per i reati contestati è stata ritenuta corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato di commercio di prodotti con segni falsi è stato ritenuto integrato dalla presenza di beni recanti marchi contraffatti; la perizia tecnica che attesta la potenziale idoneità a trarre in inganno il consumatore medio è elemento decisivo.
La ricettazione è stata riconosciuta sulla base della detenzione e messa in vendita di merce contraffatta e della circostanziale consapevolezza dedotta dalle modalità di commercializzazione e dalla mancata documentazione comprovante l'origine lecita.
La Corte ha escluso la derubricazione alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p., ritenendo che gli elementi probatori descrivono condotte penalmente rilevanti e non mera irregolarità formale.
La presenza di un marchio 'CE' contraffatto o diverso (es. 'China Export') integra il tentativo di frode nell'esercizio del commercio perché attesta falsamente conformità e sicurezza del prodotto.
La vendita di prodotti industriali con segni mendaci è integrata dall'apposizione di contrassegni falsi o non conformi che ingannano il compratore sull'origine o qualità del prodotto.
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 86/2016 (attuazione direttiva 2014/35/UE)
La disciplina sulla marcatura CE e sugli obblighi dei produttori/distributori è richiamata; tuttavia la Corte ha precisato che la normativa amministrativa sulla marcatura non esclude la rilevanza penale quando il contrassegno è contraffatto o ingannevole. La mera esibizione di documentazione di conformità, se non tempestiva o convincente, non esclude la responsabilità penale.
Regolamento n. 765/2008 e decisione n. 768/2008
Regolamento (CE) n. 765/2008 e Decisione n. 768/2008
Stabiliscono responsabilità e obblighi dei distributori di verificare la regolarità della marcatura CE e di rendere disponibili le informazioni tecniche; la mancata produzione di documentazione nei controlli è indice significativo dell'irregolarità dell'apposizione.
Norma invocata per la condanna alle spese e per il versamento di una somma a titolo di penalità per la inammissibilità del ricorso, con riferimento ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In casi di merce sospetta, la perizia tecnica che attesta la capacità di trarre in inganno il consumatore medio ha forte valore probatorio per accertare la contraffazione.
- Il commerciante, e ancor più l'operatore all'ingrosso, ha l'onere di verificare la legittima provenienza dei prodotti e l'affidabilità del fornitore; l'assenza di documentazione tempestiva può far presumere consapevolezza della natura illecita della merce.
- La produzione di fatture o dichiarazioni di conformità presentate tardivamente non necessariamente esclude la responsabilità penale se non dimostrano in modo convincente e contestuale la provenienza lecita e la natura autentica dei beni.
- La dicitura 'CE' contraffatta o non conforme (es. 'China Export') non è un mero vizio formale: può integrare reati penalmente rilevanti come la frode nell'esercizio del commercio e la vendita di prodotti con segni mendaci.
- Nei giudizi di legittimità la valutazione dell'elemento soggettivo (dolo/consapevolezza) è principalmente riservata al giudice di merito e la Cassazione interviene soprattutto per vizi di motivazione o errori di diritto, non per un nuovo apprezzamento delle prove.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è determinante documentare sin dall'intervento di polizia l'origine lecita della merce (contratti, fatture immediate, documentazione del fornitore autorizzato, certificazioni tecniche verificabili).
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