Cassazione Penale, Sentenza n. 45592/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per rapina impropria; il ricorso chiedeva la riforma del trattamento sanzionatorio alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 c.p. nella parte in cui non prevede la diminuente quando il fatto risulti di "lieve entità", e quindi la rideterminazione della pena o l'applicazione della diminuente
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza costituzionale (sent. n.86/2024 e n.120/2023) e del confronto con l'art. 62 n.4 c.p., la diminuente per "lieve entità" non è applicabile nel caso concreto perché il giudice di merito aveva già valutato e ritenuto gravi le modalità dell'azione (aggressione a più persone, lesioni/rottura di una catenina, condotta violenta e pericolosa, recidiva), ossia aveva effettivamente considerato gli aspetti sia della "particolare tenuità del danno o del pericolo" sia della "natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione". Pertanto non sussistono i presupposti per applicare la nuova diminuente costituzionalmente rilevata. Il ricorrente è condannato alle spese e ad un versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
art. 628 c.p. (rapina)
dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità (Corte Cost. n.86/2024)
La Corte costituzionale ha introdotto una "valvola di sicurezza": quando il fatto di rapina, per le sue caratteristiche concrete, risulti di lieve entità il giudice deve poter applicare una diminuzione della pena (fino a un terzo).
art. 62, n.4 c.p. (attenuante della speciale tenuità del danno)
attenuante speciale per avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità o per avere agito per lucro di speciale tenuità
L'art. 62 n.4 incide sulla "tenuità" specialmente in chiave patrimoniale; la Cassazione distingue gli aspetti valutabili dall'art.62 n.4 (danno patrimoniale di speciale tenuità) dagli aspetti maggiormente collegati alla "lieve entità" in senso generale (natura, mezzi, modalità e pericolo), stabilendo che la nuova diminuente costituzionale non si applica se il giudice di merito ha già esaminato e ritenuto non sussistenti entrambi gli aspetti.
Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 (nella parte indicata) introducendo la possibilità della diminuzione fino a un terzo per i casi di "lieve entità"
Ha affermato la necessità di una riduzione della pena in presenza di fatti di rapina che, per natura o modalità, sono privi dei profili di allarme sociale che giustificano minimi edittali elevati; la decisione va confrontata con le attenuanti speciali esistenti.
Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023
decisione precedente citata come paradigma (su estorsione) che ha motivato l'esigenza di una "valvola di sicurezza" per evitare pene sproporzionate
Fornisce il precedente logico e argomentativo per la sentenza n.86/2024: l'inasprimento sanzionatorio senza possibilità di modulazione della pena può violare i principi di proporzione e umanità della pena.
art. 616 c.p.p.
norma processuale usata per condannare il ricorrente alle spese a seguito della dichiarazione di inammissibilità e al pagamento a favore della cassa delle ammende
Consente la condanna della parte privata alle spese del procedimento quando il ricorso viene dichiarato inammissibile e l'irritualità o la colpa nella proposizione giustificano anche sanzioni pecuniarie.
art. 27 Cost.
citato dalla Corte Costituzionale in relazione al principio di proporzione e finalità della pena
La Corte costituzionale ha ritenuto che l'assenza di una possibilità di modulare la pena per fatti di minore gravità può violare i principi costituzionali legati alla responsabilità e proporzione della pena (art.27).
Massime di principio
- La diminuzione della pena introdotta dalla Corte Costituzionale per l'art. 628 c.p. si applica solo se il giudice di merito non ha già valutato negativamente entrambi gli aspetti richiamati dalla Consulta: la "particolare tenuità del danno o del pericolo" (aspetto prevalentemente patrimoniale) e la "lieve entità" riconducibile a natura, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
- Se il giudice di primo grado ha ritenuto gravi le modalità della condotta (violenza, più vittime, lesioni, pericolo concreto) tale valutazione preclude normalmente l'applicazione della nuova diminuente per "lieve entità".
- L'attenuante speciale ex art.62 n.4 c.p. e la diminuente di "lieve entità" costituzionalmente riconosciuta non sono automaticamente sovrapponibili: bisogna verificare quali profili concreti sono stati esaminati e valorizzati dal giudice di merito.
- La sentenza costituzionale intervenuta dopo la pronuncia di merito puo' avere efficacia favorevole retroattiva, ma il beneficiario deve dimostrare che la fattispecie concreta rientra nei presupposti indicati dalla Consulta e che il giudice non ha già escluso quei presupposti nella motivazione.
- In presenza di fatti con elementi di violenza o pericolo reali e refrattarietà (es. recidiva, modalità violente anche per beni di modesto valore), il criterio della proporzione della pena tende a non favorire l'applicazione della diminuzione prevista dalla Consulta.
- Difensori e imputati che invocano l'applicazione di novità giurisprudenziali costituzionali devono articolare ricorso dimostrando puntualmente quali aspetti non sono stati valutati dal giudice di merito o sono stati valutati in senso favorevole all'applicazione della diminuzione.
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