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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45592/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per rapina impropria; il ricorso chiedeva la riforma del trattamento sanzionatorio alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 c.p. nella parte in cui non prevede la diminuente quando il fatto risulti di "lieve entità", e quindi la rideterminazione della pena o l'applicazione della diminuente

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza costituzionale (sent. n.86/2024 e n.120/2023) e del confronto con l'art. 62 n.4 c.p., la diminuente per "lieve entità" non è applicabile nel caso concreto perché il giudice di merito aveva già valutato e ritenuto gravi le modalità dell'azione (aggressione a più persone, lesioni/rottura di una catenina, condotta violenta e pericolosa, recidiva), ossia aveva effettivamente considerato gli aspetti sia della "particolare tenuità del danno o del pericolo" sia della "natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione". Pertanto non sussistono i presupposti per applicare la nuova diminuente costituzionalmente rilevata. Il ricorrente è condannato alle spese e ad un versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Norme richiamate

  • art. 628 c.p. (rapina)

    dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità (Corte Cost. n.86/2024)

    La Corte costituzionale ha introdotto una "valvola di sicurezza": quando il fatto di rapina, per le sue caratteristiche concrete, risulti di lieve entità il giudice deve poter applicare una diminuzione della pena (fino a un terzo).

  • art. 62, n.4 c.p. (attenuante della speciale tenuità del danno)

    attenuante speciale per avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità o per avere agito per lucro di speciale tenuità

    L'art. 62 n.4 incide sulla "tenuità" specialmente in chiave patrimoniale; la Cassazione distingue gli aspetti valutabili dall'art.62 n.4 (danno patrimoniale di speciale tenuità) dagli aspetti maggiormente collegati alla "lieve entità" in senso generale (natura, mezzi, modalità e pericolo), stabilendo che la nuova diminuente costituzionale non si applica se il giudice di merito ha già esaminato e ritenuto non sussistenti entrambi gli aspetti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 (nella parte indicata) introducendo la possibilità della diminuzione fino a un terzo per i casi di "lieve entità"

    Ha affermato la necessità di una riduzione della pena in presenza di fatti di rapina che, per natura o modalità, sono privi dei profili di allarme sociale che giustificano minimi edittali elevati; la decisione va confrontata con le attenuanti speciali esistenti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023

    decisione precedente citata come paradigma (su estorsione) che ha motivato l'esigenza di una "valvola di sicurezza" per evitare pene sproporzionate

    Fornisce il precedente logico e argomentativo per la sentenza n.86/2024: l'inasprimento sanzionatorio senza possibilità di modulazione della pena può violare i principi di proporzione e umanità della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    norma processuale usata per condannare il ricorrente alle spese a seguito della dichiarazione di inammissibilità e al pagamento a favore della cassa delle ammende

    Consente la condanna della parte privata alle spese del procedimento quando il ricorso viene dichiarato inammissibile e l'irritualità o la colpa nella proposizione giustificano anche sanzioni pecuniarie.

  • art. 27 Cost.

    citato dalla Corte Costituzionale in relazione al principio di proporzione e finalità della pena

    La Corte costituzionale ha ritenuto che l'assenza di una possibilità di modulare la pena per fatti di minore gravità può violare i principi costituzionali legati alla responsabilità e proporzione della pena (art.27).

Massime di principio

  • La diminuzione della pena introdotta dalla Corte Costituzionale per l'art. 628 c.p. si applica solo se il giudice di merito non ha già valutato negativamente entrambi gli aspetti richiamati dalla Consulta: la "particolare tenuità del danno o del pericolo" (aspetto prevalentemente patrimoniale) e la "lieve entità" riconducibile a natura, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
  • Se il giudice di primo grado ha ritenuto gravi le modalità della condotta (violenza, più vittime, lesioni, pericolo concreto) tale valutazione preclude normalmente l'applicazione della nuova diminuente per "lieve entità".
  • L'attenuante speciale ex art.62 n.4 c.p. e la diminuente di "lieve entità" costituzionalmente riconosciuta non sono automaticamente sovrapponibili: bisogna verificare quali profili concreti sono stati esaminati e valorizzati dal giudice di merito.
  • La sentenza costituzionale intervenuta dopo la pronuncia di merito puo' avere efficacia favorevole retroattiva, ma il beneficiario deve dimostrare che la fattispecie concreta rientra nei presupposti indicati dalla Consulta e che il giudice non ha già escluso quei presupposti nella motivazione.
  • In presenza di fatti con elementi di violenza o pericolo reali e refrattarietà (es. recidiva, modalità violente anche per beni di modesto valore), il criterio della proporzione della pena tende a non favorire l'applicazione della diminuzione prevista dalla Consulta.
  • Difensori e imputati che invocano l'applicazione di novità giurisprudenziali costituzionali devono articolare ricorso dimostrando puntualmente quali aspetti non sono stati valutati dal giudice di merito o sono stati valutati in senso favorevole all'applicazione della diminuzione.

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