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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45589/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per truffa in concorso e rapina aggravata sostenendo cinque censure: 1) manifesta illogicità della motivazione ove la Corte d'appello avrebbe preferito la versione resa il giorno successivo dalla persona offesa rispetto all'annotazione di polizia del giorno dei fatti (contestando l'esistenza della violenza); 2) omissione di motivazione circa l'interpretazione dell'annotazione di servizio come possibile errata interpretazione della querela; 3) errata qualificazione del fatto come rapina aggravata anziché furto con strappo; 4) errore nel calcolo della pena (riferimento a norme modificate successivamente al fatto); 5) illogicità della decisione di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche (anche alla luce di una presunta confessione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo i motivi manifestamente infondati o insuscettibili di sindacato per i limiti del controllo di legittimità. In particolare: i primi due motivi (versioni contrastanti della vittima) sono stati ritenuti infondati perché la Corte d'appello, aderendo al giudizio di primo grado con motivazione congrua, ha legittimamente privilegiato la versione resa quando era cessato lo stato d'agitazione; il terzo motivo è stato respinto in quanto la giurisprudenza distingue furto con strappo e rapina in base alla direzione della violenza e qui lo strappo ha comportato violenza diretta alla persona (collana aderente al collo); il quarto motivo è infondato perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione fornita è stata ritenuta sufficiente; il quinto motivo è infondato perché il diniego delle attenuanti generiche e la non valorizzazione della confessione parziale sono valutazioni di merito non sindacabili se logicamente motivate. Conseguenza pratica: confermata la sentenza impugnata e la condanna per i reati contestati (conferma della statuizione di merito e delle sanzioni come nella sentenza impugnata).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita i motivi di cassazione alle vizi della motivazione quali la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà; la Corte ha applicato questo criterio escludendo sindacati di merito non basati su vizi manifesto-logici

  • art. 624-bis cod. pen. (furto con strappo)

    Richiamato per la distinzione dalle fattispecie di rapina; la Corte ricorda che il furto con strappo ricorre quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    Norma che disciplina la rapina e prevista pena edittale; la Corte ha interpretato che la violenza esercitata per staccare una collana aderente al corpo si estende alla persona integrando rapina

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze; la Corte ha ricordato che la graduazione della pena e la valutazione delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivati

  • Legge 103/2017, art. 1 comma 8 lett. b)

    Richiamata nella discussione sul calcolo della pena e sul riferimento a parametri normativi antecedenti o successivi al fatto, con la Corte che ha escluso errore normativo nel calcolo della pena operato dal giudice di merito

Massime di principio

  • Se la vittima fornisce versioni discordanti, il giudice di merito può legittimamente privilegiare la dichiarazione resa in condizioni psicofisiche più affidabili (es. cessata agitazione), purché la motivazione sia congrua
  • La distinzione tra furto con strappo e rapina dipende dalla direzione della violenza: se la violenza è rivolta alla persona o necessaria per vincerne la resistenza si configura la rapina; se è diretta alla cosa e le ricadute sulla persona sono indirette, si configura il furto con strappo
  • La determinazione della pena tra soglie edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità o difetto di motivazione specifica
  • La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice di merito e può fondarsi anche su un singolo elemento ritenuto prevalente (es. pregressi penali); la parola della Cassazione è limitata se la motivazione non è manifestamente illogica
  • In sede di cassazione non sono ammesse critiche rivolte alla semplice persuasività della motivazione o a una diversa valutazione delle prove; sono sindacabili solo vizi gravi come mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
  • Una confessione parziale può legittimamente essere non valorizzata dal giudice se ritenuta incompleta rispetto alla dinamica del reato; ciò può influire sul riconoscimento delle attenuanti

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