Cassazione Penale, Sentenza n. 45593/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari: Gishti deduceva l'errata esclusione della diminuente speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, c.p. in quanto collaboratore (sostenendo che il suo apporto sarebbe stato decisivo); Lomolino chiedeva l'annullamento delle condanne in relazione agli episodi estorsivi del capo A per presunta carenza probatoria e vizi di motivazione (sosteneva che le richieste di denaro erano 'prestiti' o fondate su rapporti personali e non su intimidazione) e lamentava la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (metodo mafioso), nonché profili di violazione di legge e vizi motivazionali riferiti agli artt. 125 e 546 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di Gishti, rilevando che il suo apporto non è stato decisivo e concreto nella raccolta di elementi utili per la ricostruzione dei fatti, sicché l'esclusione della diminuente speciale era adeguatamente motivata (e comunque il collaboratore ha ottenuto il riconoscimento di attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio favorevole rispetto al coimputato). Ha altresì rigettato i motivi di Lomolino: le valutazioni di merito sulla sussistenza dell'estorsione (anche in forza delle intercettazioni e delle dichiarazioni del collaborante) e sull'aggravante del metodo mafioso sono risultate congrue e coerenti; la Corte ha confermato che il cd. messaggio intimidatorio 'silente' può integrare l'aggravante mafiosa quando la notorietà del clan rende superflue minacce esplicite. Conseguentemente sono confermate le statuizioni di condanna e modifiche sanzionatorie decise in appello. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
«dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti»
La Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo: la diminuente speciale richiede un apporto concreto e decisivo alla ricostruzione dei fatti; il semplice rendere dichiarazioni di riscontro non basta per ottenere la circostanza attenuante in forma speciale, sebbene possa essere valorizzato come attenuante generica.
artt. 110, 56, 629 cod. pen.
I reati contestati (concorso in estorsione tentata e consumata e, per Gishti, anche detenzione illegale di arma) sono stati ricostruiti alla luce di concorso materiale e tentativo/consumo; la Corte ha ritenuto fondate le valutazioni di merito che collegano le condotte alle figure di reato citate.
artt. 2, 4, 7 legge 895/1967
Norme sulla legge sulle armi richiamate per la contestazione della violazione della normativa in materia di armi nei confronti di Gishti; la Corte non ha rilevato vizio nella qualificazione normativa operata dai giudici di merito.
art. 71, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
La circostanza aggravante prevista per reati commessi durante misure di prevenzione è stata eccepita per Lomolino ma già esclusa in primo grado; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondata la censura avverso la sentenza di merito su tale punto.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Le censure in cassazione erano fondate su vizi di motivazione e violazione di legge: la Corte ha ritenuto che le contestazioni di merito (soprattutto valutazioni probatorie e di credibilità delle fonti) non fossero sindacabili in sede di legittimità perché adeguatamente motivate dai giudici di merito.
artt. 125 e 546 cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla valutazione probatoria e alle motivazioni della sentenza: la Cassazione ha confermato che le risultanze (intercettazioni e dichiarazioni) sono state valutate correttamente e con congrua motivazione.
d.l. 13/5/1991 n. 152, conv. L. 12/7/1991 n. 203 (art. 8) - richiamo storico dell'art. 416-bis.1
La Corte ha ricordato l'origine normativa dell'istituto attenuante e la sua interpretazione consolidata da giurisprudenza di legittimità, confermando che i criteri applicativi richiedono apporto concreto e decisivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna dei ricorrenti al versamento, ritenuto equo, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- La diminuente speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, c.p. richiede un contributo concreto e decisivo alla raccolta di elementi utili per l'indagine: dichiarazioni non decisive possono valere come attenuanti generiche ma non autorizzano automaticamente la speciale riduzione.
- Le valutazioni di merito circa la credibilità delle fonti e il valore probatorio delle intercettazioni sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.; motivazioni congrue e logiche dei giudici di merito chiudono il sindacato di legittimità.
- L'aggravante del metodo mafioso può essere integrata anche da un 'messaggio intimidatorio silente' quando la notorietà e la forza intimidatrice del clan rendono superflue minacce esplicite: il contesto e la riconducibilità al clan determinano la valutazione.
- La natura apparente della richiesta (es. qualificata come 'prestito') non esclude l'estorsione se il quadro fattuale dimostra una coercizione psicologica o una pressione derivante dalla fama criminale degli autori.
- Chi propone ricorso per cassazione deve porre rilievi configurabili secondo i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.; ricorsi manifestamente infondati o mal ricostruiti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e contributi alla Cassa delle Ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45588/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45589/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45591/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45592/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45594/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45596/2024 del 12/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →