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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45593/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari: Gishti deduceva l'errata esclusione della diminuente speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, c.p. in quanto collaboratore (sostenendo che il suo apporto sarebbe stato decisivo); Lomolino chiedeva l'annullamento delle condanne in relazione agli episodi estorsivi del capo A per presunta carenza probatoria e vizi di motivazione (sosteneva che le richieste di denaro erano 'prestiti' o fondate su rapporti personali e non su intimidazione) e lamentava la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (metodo mafioso), nonché profili di violazione di legge e vizi motivazionali riferiti agli artt. 125 e 546 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di Gishti, rilevando che il suo apporto non è stato decisivo e concreto nella raccolta di elementi utili per la ricostruzione dei fatti, sicché l'esclusione della diminuente speciale era adeguatamente motivata (e comunque il collaboratore ha ottenuto il riconoscimento di attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio favorevole rispetto al coimputato). Ha altresì rigettato i motivi di Lomolino: le valutazioni di merito sulla sussistenza dell'estorsione (anche in forza delle intercettazioni e delle dichiarazioni del collaborante) e sull'aggravante del metodo mafioso sono risultate congrue e coerenti; la Corte ha confermato che il cd. messaggio intimidatorio 'silente' può integrare l'aggravante mafiosa quando la notorietà del clan rende superflue minacce esplicite. Conseguentemente sono confermate le statuizioni di condanna e modifiche sanzionatorie decise in appello. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    «dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti»

    La Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo: la diminuente speciale richiede un apporto concreto e decisivo alla ricostruzione dei fatti; il semplice rendere dichiarazioni di riscontro non basta per ottenere la circostanza attenuante in forma speciale, sebbene possa essere valorizzato come attenuante generica.

  • artt. 110, 56, 629 cod. pen.

    I reati contestati (concorso in estorsione tentata e consumata e, per Gishti, anche detenzione illegale di arma) sono stati ricostruiti alla luce di concorso materiale e tentativo/consumo; la Corte ha ritenuto fondate le valutazioni di merito che collegano le condotte alle figure di reato citate.

  • artt. 2, 4, 7 legge 895/1967

    Norme sulla legge sulle armi richiamate per la contestazione della violazione della normativa in materia di armi nei confronti di Gishti; la Corte non ha rilevato vizio nella qualificazione normativa operata dai giudici di merito.

  • art. 71, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    La circostanza aggravante prevista per reati commessi durante misure di prevenzione è stata eccepita per Lomolino ma già esclusa in primo grado; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondata la censura avverso la sentenza di merito su tale punto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Le censure in cassazione erano fondate su vizi di motivazione e violazione di legge: la Corte ha ritenuto che le contestazioni di merito (soprattutto valutazioni probatorie e di credibilità delle fonti) non fossero sindacabili in sede di legittimità perché adeguatamente motivate dai giudici di merito.

  • artt. 125 e 546 cod. proc. pen.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla valutazione probatoria e alle motivazioni della sentenza: la Cassazione ha confermato che le risultanze (intercettazioni e dichiarazioni) sono state valutate correttamente e con congrua motivazione.

  • d.l. 13/5/1991 n. 152, conv. L. 12/7/1991 n. 203 (art. 8) - richiamo storico dell'art. 416-bis.1

    La Corte ha ricordato l'origine normativa dell'istituto attenuante e la sua interpretazione consolidata da giurisprudenza di legittimità, confermando che i criteri applicativi richiedono apporto concreto e decisivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna dei ricorrenti al versamento, ritenuto equo, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • La diminuente speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, c.p. richiede un contributo concreto e decisivo alla raccolta di elementi utili per l'indagine: dichiarazioni non decisive possono valere come attenuanti generiche ma non autorizzano automaticamente la speciale riduzione.
  • Le valutazioni di merito circa la credibilità delle fonti e il valore probatorio delle intercettazioni sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.; motivazioni congrue e logiche dei giudici di merito chiudono il sindacato di legittimità.
  • L'aggravante del metodo mafioso può essere integrata anche da un 'messaggio intimidatorio silente' quando la notorietà e la forza intimidatrice del clan rendono superflue minacce esplicite: il contesto e la riconducibilità al clan determinano la valutazione.
  • La natura apparente della richiesta (es. qualificata come 'prestito') non esclude l'estorsione se il quadro fattuale dimostra una coercizione psicologica o una pressione derivante dalla fama criminale degli autori.
  • Chi propone ricorso per cassazione deve porre rilievi configurabili secondo i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.; ricorsi manifestamente infondati o mal ricostruiti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e contributi alla Cassa delle Ammende.

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