Cassazione Penale, Sentenza n. 45588/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per truffa (artt. 110, 640 c.p.) con due censure: (1) carenza di legittimazione di Generali Italia S.p.A. a proporre querela (difetto della condizione di procedibilità), sostenendo che la compagnia non sarebbe stata destinataria degli artifici e raggiri e non avrebbe subito un danno tale da renderla "persona offesa"; (2) erronea conservazione e motivazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p., nonché profili di irretroattività/contestazione della riforma (d.lgs. n. 150/2022) e carenza di prova della rilevanza patrimoniale del danno e della sua congruità rispetto alla capacità economica della parte offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la qualificazione di Generali Italia S.p.A. quale persona offesa e legittimata a proporre querela, avendo subito una deminutio patrimonii immediata (€ 375.000) in conseguenza degli artifici e raggiri e della contraffazione delle quietanze. Ha inoltre confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p.: il danno va valutato al momento della consumazione del reato e l'importo accertato integra indubbiamente rilevanza patrimoniale. Quanto alla questione transitoria, la Corte ha applicato l'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022: per reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, il termine per la querela decorre dall'entrata in vigore del decreto se la persona offesa era a conoscenza del fatto; la costituzione di parte civile non revocata equivale a manifestazione di volontà punitiva (e, quindi, a querela). I ricorrenti sono stati condannati alle spese, al pagamento di € 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
Codice penale, art. 640
Truffa: reato istantaneo di danno; la consumazione produce la deminutio patrimonii della persona offesa, momento cui riferire la valutazione del danno
Codice penale, art. 61, n. 7
Circostanza aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità; si valuta con riferimento al momento della consumazione del reato
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. o)
col sopprimere, nel terzo comma dell'art. 640 cod. pen., le parole "o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, numero 7"
Ha trasformato la procedibilità dell'aggravante da d'ufficio a perseguibile a querela della persona offesa; la disposizione è applicabile retroattivamente se favorevole all'imputato
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85 (disposizione transitoria)
Per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore del decreto quando la persona offesa aveva già notizia del fatto; pertanto le valutazioni sulla procedibilità vanno riferite a tale momento
Codice di procedura penale, art. 129
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla presunta tardività della querela; la Corte ha ritenuto irrilevante la tardività in presenza della disciplina transitoria e della costituzione di parte civile
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma che consente la condanna alle spese processuali per i ricorsi manifestamente infondati; applicata per condannare i ricorrenti
Massime di principio
- Una compagnia assicurativa che, in conseguenza di artifici e raggiri, abbia effettivamente subito una deminutio patrimonii è "persona offesa" e può proporre querela anche se la controversia sulla quantificazione del danno è rimessa al giudice civile
- Per la valutazione dell'aggravante del danno patrimoniale rilevante (art. 61, n. 7 c.p.) conta l'entità del danno al momento della consumazione del reato; eventi successivi attenuanti o restituzioni non cancellano l'aggravante
- Se una modifica legislativa trasforma un reato da perseguibile d'ufficio a perseguibile a querela, la disciplina transitoria può fissare il termine di procedibilità a decorrere dall'entrata in vigore della riforma (art. 85 d.lgs. 150/2022): atti compiuti dalla persona offesa (es. costituzione di parte civile non revocata) possono valere come manifestazione di volontà punitiva e sostituire/formare la querela
- La capacità economica della vittima rileva solo quando l'entità oggettiva del danno non è di per sé notevole; importi oggettivamente elevati (es. centinaia di migliaia di euro) integrano la rilevanza indipendentemente dalla capienza patrimoniale
- In processi penali, la mancata impugnazione o la mancanza di azioni risarcitorie da parte di altri aventi diritto non esclude che l'assicuratore che ha pagato possa aver subito un danno e dunque essere parte offesa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45589/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45591/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45592/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45593/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45594/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45596/2024 del 12/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →