Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45591/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per truffa aggravata e aveva subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile. La difesa deduce che era stato ammesso al gratuito patrocinio e che l'assenza del relativo fascicolo nel processo era un vizio della cancelleria; chiede quindi la revoca della condizione della sospensione condizionale. Inoltre censura la motivazione che le avrebbe chiesto di dimostrare un fatto negativo (di non essere più in possesso delle somme indebitamente sottratte).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur riconoscendo un errore della Corte d'Appello circa la mancata risultanza dell'ammissione al gratuito patrocinio, la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante tale errore perché il ricorrente non aveva contestato l'ammontare della provvisionale e non aveva dimostrato che la percezione della provvisionale fosse incompatibile con la sospensione condizionale. La Corte ha inoltre osservato che la prova della perdita delle somme versate sarebbe stata agevole dato che i versamenti erano effettuati su due carte Postepay a lui intestate (quindi tracciabili). Il ricorso non ha superato la "prova di resistenza" (ossia non è stato illustrato come l'eventuale esclusione dell'elemento impugnato avrebbe cambiato l'esito del giudizio). Infine, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

    Consente alla Corte di condannare al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, di disporre una somma a favore della cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 6, n. 11142 del 07/02/2023 (Rv. 284609)

    In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è di per sé comprovante l'indigenza.

    La sola concessione del gratuito patrocinio non prova automaticamente l'impossibilità di adempiere all'obbligo risarcitorio; il giudice deve valutare elementi concreti sull'effettiva capacità di pagare.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 40480 del 24/06/2019 (Rv. 278381)

    Conferma il principio che il giudice può richiedere un apprezzamento motivato delle condizioni economiche dell'imputato quando emergono elementi di dubbio sulla capacità di soddisfare la condizione imposta.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014 (Rv. 259452)

    Richiama il principio della 'prova di resistenza': il ricorso per cassazione che censura l'utilizzabilità di una prova deve indicare come l'eliminazione di quella prova inciderebbe sul convincimento dei giudici di merito, a pena di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'ammissione al gratuito patrocinio non costituisce di per sé prova dell'impossibilità di adempiere a obbligazioni economiche imposte quale condizione per la sospensione condizionale della pena: occorre documentare lo stato economico effettivo.
  • In cassazione, chi contesta l'utilizzabilità di una prova deve dimostrare l'incidenza dell'eventuale esclusione di quell'elemento sul giudizio complessivo (prova di resistenza); altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Se somme sono versate su strumenti tracciabili (es. carte Postepay intestate), il giudicante può legittimamente richiedere che il ricorrente documenti la successiva destinazione delle somme per provare l'impossibilità di adempiere.
  • Il giudice di merito non è tenuto a un accertamento economico preventivo dettagliato salvo che dagli atti emergano elementi che mettano in dubbio la capacità di soddisfare la condizione; in tal caso è necessario un apprezzamento motivato.
  • Il ricorso infondato o mal fondato può comportare la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a una sanzione a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.