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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08534/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava un immobile composto da una casetta con terreno circostante in località Capitello di Ispani. Il proprietario agiva per ottenere il rilascio del bene; i convenuti resistevano e proponevano riconvenzionalmente domanda di usucapione, deducendo di avere posseduto il bene per il tempo utile. Il Tribunale accolse la domanda di rilascio e rigettò l'usucapione per difetto di prova del possesso utile. La Corte d'appello confermò la decisione, respingendo l'appello del solo convenuto soccombente. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e vizio motivazionale, assumendo che la Corte territoriale avesse omesso di rilevare un preteso contrasto irriducibile tra le dichiarazioni rese da un teste/interrogato circa la detenzione dell'immobile in comodato gratuito e altre dichiarazioni relative a trattative per la vendita, consegna delle chiavi e intenzione di acquistare il bene; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1158 c.c., sostenendo che le prove testimoniali, lette congiuntamente, avrebbero imposto il riconoscimento del possesso utile ad usucapionem per oltre vent'anni; 3) violazione degli artt. 1140, 1141, 1158 e 2697 c.c., lamentando il mancato riconoscimento della presunzione di possesso intermedio e l'erronea qualificazione della relazione con la cosa come originata da mera cortesia/comodato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non vi era alcun contrasto logico irriducibile nella motivazione della Corte d'appello: il giudice di merito si era limitato a riportare dichiarazioni istruttorie, e comunque le diverse affermazioni non erano tra loro incompatibili. Ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché censuravano la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, sollecitando una nuova lettura del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità; la Corte territoriale aveva infatti fondato il rigetto dell'usucapione sulla prova, o almeno sulla non smentita, dell'origine del rapporto come comodato gratuito e sulla conseguente mancanza di prova del possesso utile. Al ricorrente sono state poste le spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente o contraddittoria non può fondarsi su un preteso contrasto che non sia realmente irriducibile o che riguardi mere riproduzioni di dichiarazioni istruttorie.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale invocato per la dedotta nullità della sentenza, ma la Corte ne esclude la configurabilità nel caso concreto.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non può essere usata per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio riservata al merito.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione richiede la prova del possesso utile per il tempo previsto dalla legge, prova che nel caso concreto è stata ritenuta mancante.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può mascherare una censura di merito sulla valutazione delle prove.

  • art. 1140 c.c.

    La mera detenzione o una relazione iniziata come comodato non equivale automaticamente a possesso utile ad usucapionem.

  • art. 1141 c.c.

    La presunzione di possesso non opera in modo automatico quando il rapporto originario con la cosa risulti di detenzione qualificata o di comodato.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi dell'usucapione incombe su chi la invoca.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del fatto.
  • Il vizio di motivazione per contrasto irriducibile sussiste solo quando la sentenza contenga affermazioni logicamente incompatibili sulla medesima circostanza, non quando il giudice si limiti a riportare dichiarazioni istruttorie o a ritenerle non contraddittorie.
  • Chi invoca l'usucapione deve fornire prova rigorosa del possesso uti dominus per il tempo richiesto dalla legge; se il rapporto iniziale con il bene risulta come detenzione o comodato, occorre dimostrare l'interversione del possesso o comunque fatti univoci incompatibili con la mera detenzione.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testi e la scelta tra prove contrastanti spettano al giudice di merito, che non è tenuto a confutare singolarmente ogni deduzione difensiva quando la decisione renda implicitamente incompatibili le circostanze non accolte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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