Cassazione Civile, Ordinanza n. 18672/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato chiedeva il pagamento di euro 2.417 a titolo di compensi per l'attività professionale svolta in favore della cliente nell'ambito di una controversia civile, specificamente una procedura di pignoramento presso terzi. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo prescritto il credito professionale. In cassazione il professionista articolava due censure: con la prima denunciava la violazione degli artt. 2935 e 2957 c.c., sostenendo che la prescrizione non dovesse decorrere dall'ordinanza di assegnazione del 27 settembre 2007, ma da una sua successiva comunicazione del 31 luglio 2017 al terzo pignorato, perché solo allora si sarebbe conclusa l'attività; con la seconda denunciava la violazione degli artt. 2937 e 2944 c.c., assumendo che due pagamenti spontanei di euro 50 ciascuno da parte della cliente integrassero rinuncia alla prescrizione o comunque riconoscimento del debito idoneo a impedirne l'operatività.
La decisione
La Corte ha condiviso la decisione del Tribunale e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che, per il compenso dell'avvocato, la prescrizione decorre dall'esaurimento dell'affare o dall'esecuzione dell'incarico; nel caso concreto l'attività difensiva si era conclusa con l'ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento esecutivo, che costituiva l'atto finale della procedura per cui il professionista era stato incaricato. Ha inoltre escluso che i pagamenti parziali potessero, da soli, dimostrare inequivocabilmente una rinuncia tacita alla prescrizione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso del compenso professionale ciò coincide con la conclusione dell'incarico.
Per il credito dell'avvocato al compenso il dies a quo va individuato nell'esaurimento della prestazione professionale, non in un momento successivo scelto dal creditore.
La rinuncia alla prescrizione non può essere desunta automaticamente da condotte equivoche o non univoche del debitore.
Il riconoscimento del debito deve risultare inequivoco; il mero pagamento parziale del debito prescritto non basta, di per sé, a integrare riconoscimento o rinuncia tacita.
La causa è stata definita in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel credito dell'avvocato per prestazioni giudiziali, il termine di prescrizione decorre dalla conclusione dell'incarico, individuata nell'esaurimento dell'affare o nell'atto processuale che chiude definitivamente l'attività affidata al professionista.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione non rilevano atti successivi privi di autonomia rispetto all'incarico ormai esaurito, se non sono parte necessaria dell'attività professionale affidata.
- Il pagamento parziale di un debito, anche se effettuato dopo la maturazione della prescrizione, non integra di per sé rinuncia tacita alla prescrizione né riconoscimento inequivoco del debito, occorrendo elementi chiari e univoci in tal senso.
- Quando le censure mirano solo a riconsiderare il momento di conclusione dell'incarico o a valorizzare fatti non decisivi per il riconoscimento della rinuncia alla prescrizione, il ricorso è inammissibile se non confronta in modo effettivo la ratio decidendi della decisione impugnata.
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