Cassazione Penale, Sentenza n. 7763/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Casto era stato ritenuto responsabile del reato di danneggiamento seguito da incendio aggravato (anche per aver agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p.). La Corte d'appello di Catania aveva confermato la responsabilità limitando la riforma alla dimensione sanzionatoria, riducendo la pena a 1 anno e 6 mesi e condannando al risarcimento delle parti civili. Con ricorso per cassazione l'imputato deduceva: (1) carenza dell'elemento materiale del reato e inesistenza del pericolo d'incendio; (2) mancata prova della sua responsabilità e travisamento delle fonti di prova; (3) violazione del diritto alla prova per il mancato escussione del teste Gulizia (alibi); (4) errata valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto le censure infondate: la valutazione del pericolo d'incendio va fatta con una prognosi ex ante sulle circostanze presenti al momento dell'azione (l'automezzo conteneva materiale infiammabile e nel deposito erano presenti altri mezzi), e pertanto il reato era integrato; l'attribuzione dell'azione all'imputato è stata correttamente fondata su un insieme coordinato di elementi indiziari (conversazioni intercettate, tracciati GPS, tabulati telefonici) e non è materia sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione coerente; il mancato escussione del teste non appare idoneo a configurare un vizio decisivo né sono state prospettate lacune manifeste tali da far ritenere indispensabile l'assunzione della prova in appello; la commisurazione della pena e il confronto tra attenuanti e recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono adeguatamente motivate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese alle parti civili nella misura liquidata.
Norme richiamate
Norma citata nella sentenza di merito in riferimento all'aggravante o al tipo di danno seguito da incendio; la Corte ha ritenuto integrato il disvalore del reato nella sua configurazione aggravata
La condotta è stata considerata aggravata per essersi avvalsa delle condizioni previste da questa norma (condizioni riconducibili ad un contesto di tipo mafioso), circostanza valorizzata in sede di merito
Richiamato nel ricorso con riferimento alla disciplina dell'incendio/danneggiamento seguito da incendio; la Cassazione ha confermato che il giudice di merito ha correttamente valutato il pericolo d'incendio secondo la prognosi ex ante
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito sull'esercizio della discrezionalità nel calcolo del quantum sia sufficiente
art. 24 Cost.
Invocato dalla difesa in relazione al diritto di difesa e all'assunzione delle prove; la Corte ha ritenuto che non sussistano lacune decisive tali da violare il diritto
Richiamato dalla difesa in rapporto alla mancata escussione del teste in appello; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché non dimostrata la rilevanza decisiva della testimonianza omessa
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)
Norma emergenziale sul deposito perentorio delle conclusioni entro il quinto giorno antecedente l'udienza; la Corte ha ribadito il carattere perentorio del termine escludendo l'ammissibilità di conclusioni tardive
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione penale, non è consentito rivalutare i fatti: la Corte verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione dei giudici di merito, non la riconsiderazione delle risultanze probatorie quando queste siano sorrette da un quadro motivazionale coerente.
- Il pericolo d'incendio nel reato di danneggiamento seguito da incendio va valutato con una valutazione ex ante sulle circostanze esistenti al momento della condotta; l'intervento tempestivo che ha evitato un incendio non esclude automaticamente l'integrazione del reato.
- La responsabilità dell'imputato può essere ricavata da elementi indiziari coordinati (conversazioni intercettate, tracciati GPS, tabulati telefonici, incontri pianificati): se la motivazione dimostra il raccordo logico fra gli indizi, tale valutazione difficilmente è sindacabile in cassazione.
- La mancata escussione di un testimone in appello rileva in cassazione solo se si dimostra che l'omissione ha generato una lacuna decisiva nella motivazione e avrebbe verosimilmente mutato l'esito del giudizio.
- La commisurazione della pena e il confronto tra attenuanti e recidiva appartengono alla sfera discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se affette da illogicità manifesta o arbitrio.
- I termini processuali introdotti in regime emergenziale (es. deposito delle conclusioni entro il quinto giorno antecedente l'udienza) hanno natura perentoria: il deposito tardivo delle conclusioni può comportare l'esclusione della parte civile dal giudizio.
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