Cassazione Penale, Sentenza n. 7584/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma d'appello della condanna per spaccio e detenzione ai fini di cessione di cocaina (art. 73, comma 5, d.P.R. 9/10/1990, n. 309). Sei motivi: 1) vizio di motivazione e insufficienza di prove sulla responsabilità (teste Bonetti potrebbe aver mentito; polizia distante; negazione della cessione); 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), per la modesta quantità e per l'estinzione del precedente patteggiamento; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) per comportamento collaborativo e cambiamento di vita; 4) mancato assorbimento del reato di cessione (capo A) in quello di detenzione a fini di spaccio (capo B) per essere la sostanza la stessa; 5) eccessività della pena e mancata considerazione del rito abbreviato, del comportamento processuale e del mutamento di vita; 6) illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, in ragione dell'estinzione del precedente patteggiamento ai sensi dell'art. 445 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la maggior parte dei motivi fosse mera reiterazione dell'appello già disatteso dalla Corte territoriale e pertanto non specifica. Nel merito: la motivazione delle corti di merito è adeguata in ordine alla responsabilità dell'imputato; l'art. 131-bis non è applicabile in presenza della gravità del fatto e dell'abitualità della condotta; le attenuanti generiche sono state correttamente escluse valutando la gravità, il precedente specifico e l'assenza di elementi positivi; non sussiste assorbimento dei reati per la mancanza dei presupposti di continuità, considerato anche l'intervallo temporale di cinque anni; la quantificazione della pena è adeguatamente giustificata tenuto conto della capacità di delinquere e della purezza della sostanza; la subordinazione della sospensione condizionale alla prestazione di lavori di pubblica utilità è legittima poiché il precedente patteggiamento aveva comportato pena detentiva e, secondo consolidata giurisprudenza, gli effetti dell'estinzione per patteggiamento non escludono la considerazione della precedente detenzione ai fini della reiterabilità della sospensione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento per legge (art. 616 c.p.p.). La sentenza di merito (condanna a un anno e due mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, sospesa condizionalmente) è stata confermata.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 9/10/1990, n. 309
Norma applicata per qualificare i reati di cessione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata la sussistenza dei reati contestati.
Codice penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile se ricorre la gravità del fatto o l'abitualità; la modesta quantità non è sufficiente a escludere la gravità ove emergano elementi di maggiore pericolosità (es. purezza sostanza, capacità a delinquere).
Codice penale, art. 62-bis
La valutazione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi; la gravità della condotta e la presenza di precedente specifico possono giustificare il disconoscimento delle attenuanti.
Codice di procedura penale, art. 445
L'estinzione degli effetti penali conseguente al patteggiamento non elimina la possibilità che la precedente pena detentiva sia tenuta in conto ai fini della concessione di un'ulteriore sospensione condizionale; gli effetti dell'estinzione sono limitati nei casi indicati dalla giurisprudenza.
Codice penale, artt. 163, 164, 165
Disciplina della sospensione condizionale della pena e degli obblighi; la giurisprudenza ammette che il giudice, nel concedere un secondo beneficio, possa subordinarlo all'adempimento di obblighi (es. lavori di pubblica utilità) quando vada valutata la reiterabilità alla luce di precedenti condanne con pena detentiva.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mera ripetizione in cassazione di motivi già dedotti e disattesi in appello è largamente inefficace: il ricorso deve contenere censure specifiche e una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- L'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) non si applica automaticamente per la scarsa quantità: il giudice valuta la gravità complessiva (es. purezza della droga, capacità a delinquere, abitualità) e può escludere la tenuità anche per quantità modeste se emergono elementi aggravanti.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi convincenti; la presenza di un precedente specifico e la gravità dell'illecito possono giustificare il rifiuto dell'attenuante.
- Per l'assorbimento di reati simili (es. cessione vs detenzione a fini di spaccio) è necessaria la verifica dei presupposti della continuazione: sono rilevanti il nesso temporale, la materiale coincidenza dell'azione e l'unicità della condotta; un intervallo di anni può far venir meno la continuità.
- Una precedente sentenza di patteggiamento che abbia comportato pena detentiva continua a rilevare ai fini della valutazione per una nuova sospensione condizionale: l'estinzione degli effetti non annulla sempre la rilevanza della precedente pena detentiva ai fini della reiterabilità del beneficio.
- Per contestare la quantificazione della pena occorre una critica circostanziata alla motivazione sulla gravità, sulle circostanze e sul calcolo delle aggravanti/attenuanti; argomentazioni generiche sulla 'eccessività' sono spesso inadeguate.
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