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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7585/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Schintu ha impugnato la conferma in appello della condanna per detenzione e cessione di sostanza stupefacente (cannabis/marijuana), deducendo errore di applicazione della legge e vizio della motivazione. Ha contestato la qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che i dati ponderali e tecnici (peso lordo e principio attivo) indicati in sentenza non corrispondono all'indagine tecnica (difformità tra 72 g e 46,80 g; principio attivo 6,4319 g; numero di dosi ricavabili 257 anziché 1872), che la sostanza era destinata all'uso personale e non allo spaccio organizzato, e che pertanto i fatti avrebbero potuto rientrare nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (con conseguente diversa qualificazione e conseguenze processuali, es. sospensione con messa alla prova).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. La Corte ha rilevato che la motivazione di merito non ha dato conto in modo chiaro e adeguato dei dati tecnici rilevanti (peso, principio attivo, numero di dosi ricavabili) e non ha motivato correttamente l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità richiamando l'asserita organizzazione dell'attività di spaccio. La Cassazione ha richiamato il principio consolidato secondo cui il riconoscimento dell'art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità delle sostanze, e che l'attività non occasionale non è di per sé incompatibile con la lieve entità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    Riconosce la fattispecie di lieve entità per delitti relativi a sostanze stupefacenti se, nella valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze e quantità/qualità della sostanza, emerge una minima offensività della condotta; il giudice deve valutare tutti i parametri indicati e può escludere la lieve entità anche sulla base di un solo elemento idoneo a mostrare la non lieve entità.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1

    Normazione della più grave fattispecie commerciale/traffico; richiamata nella sentenza in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale che ha inciso sui parametri sanzionatori collegati alle diverse fattispecie.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74, comma 6

    Prevede il riferimento alle fattispecie di lieve entità anche in relazione ad ipotesi associative per delitti dello stesso art. 73, indicando che la continuità o non occasionalità dell'attività non esclude automaticamente la configurabilità della lieve entità di singoli episodi.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019

    Ha dichiarato l'illegittimità di parte della disciplina sanzionatoria dell'art. 73, rilevando la necessità di una valutazione conforme ai principi di offensività e proporzionalità e sottolineando che la lieve entità richiede minima offensività deducibile dal dato qualitativo e quantitativo e dagli altri parametri.

Massime di principio

  • Per valutare la riconducibilità alla fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5) il giudice deve valutare complessivamente mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità (grado di purezza/principio attivo) della sostanza; non è sufficiente considerare un singolo parametro isolato.
  • Il dato tecnico (peso lordo, principio attivo, numero di dosi teoriche) è centrale: eventuali discrepanze tra la quantificazione ritenuta dal giudice e la relazione tecnica devono essere esplicitamente affrontate e motivate in sentenza.
  • Lo svolgimento non occasionale o continuativo dell'attività di cessione non esclude di per sé il riconoscimento della lieve entità per singoli episodi; occorre valutare se ciascun episodio presenti comunque minima offensività.
  • Se il giudice esclude la lieve entità per ragioni organizzative o quantitative, la motivazione deve esplicitare come tali elementi, nella combinazione concreta, superino la soglia di "lieve entità"; la mancanza di questa motivazione può comportare annullamento e rinvio.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe sollevare e documentare le discrepanze tecniche (analisi di laboratorio, calcolo dosi) e chiedere che il giudice motivi specificamente sulla loro incidenza ai fini della qualificazione del reato; il pubblico ministero/giudice deve considerare tali elementi nella decisione.

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