Cassazione Penale, Sentenza n. 7586/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per più reati di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità (sostenendo che dalle cessioni emergeva guadagno minimo, 30 euro complessivi); (2) violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva (contestando la significatività e la continuità con precedenti risalenti e non pertinenti). In fatto: sequestri del 15-17 febbraio 2018, due cessioni da 15 euro ciascuna, e rinvenimento in casa di 170 g di hashish, 40 g di cocaina, bilancini e materiale per il confezionamento; giudizio abbreviato in primo grado e conferma in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale che, pur riconoscendo l'astratta compatibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. con i delitti in materia di stupefacenti, ha escluso la sua applicazione nel caso concreto perché la quantità di stupefacente e gli elementi probatori (scorta in casa, bilancini, ritagli per il confezionamento, qualità plurima della droga) indicano uno spaccio strutturato e non un episodio di scarsissima offensività; pertanto l'evento non era di speciale tenuità. Sulla recidiva la Corte ha ritenuto motivata la valutazione della Corte d'appello circa la continuità e la pericolosità deducibile dai precedenti e dal modo di agire, nonostante la distanza temporale. Di conseguenza è stata confermata la condanna pronunziata in sede di merito (pena base aumentata per continuazione, poi ridotta per il rito abbreviato come indicato in motivazione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria, e il ricorso è dichiarato inammissibile; la prescrizione non è maturata (indicata non prima del 15/08/2025).
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce i delitti in materia di stupefacenti; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che la fattispecie contestata rientri nella previsione punitiva generale per il traffico di droga. È stato riconosciuto che, pur essendo possibile applicare attenuanti anche a reati di stupefacenti, l'entità e le modalità della condotta possono escluderne l'applicazione concreta.
art. 62, n. 4, cod. pen.
La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è astrattamente compatibile anche con reati di stupefacenti (secondo le Sezioni Unite), ma la sua operatività richiede che l'evento abbia grado di offensività molto ridotto e che il profitto sia esiguo rispetto alla condotta; nel caso concreto è stata esclusa per la consistenza delle prove sulla destinazione alla cessione.
art. 99, cod. pen.
Prevede la recidiva e il suo effetto nel determinare la pena. La Corte ha chiarito che la recidiva richiede una valutazione della maggiore pericolosità concreta del soggetto; la sola esistenza di precedenti non è automaticamente insindacabile, ma la difesa deve apportare elementi idonei a escluderne la rilevanza. Nel caso, la Corte d'appello ha motivato la sussistenza di una propensione perdurante al reato.
Sez. U. n. 24990 del 30/01/2020 (Dabo Kabiru)
La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti; In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Le Sezioni Unite hanno affermato la compatibilità normativa dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 con i reati in materia di stupefacenti; tuttavia la sua applicazione dipende dall'esame concreto delle circostanze del caso, come confermato dalla sentenza in esame.
Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018 (ric. Schettino Francesco)
Richiamata come riferimento interpretativo in materia di valutazione della recidiva e del suo rilievo nella determinazione della pena: la Corte deve valutare la pericolosità concreta e la continuità criminosa, non limitandosi a un automatismo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per escludere che la dichiarazione di inammissibilità fosse viziata da 'colpa' tale da non comportare condanna alle spese; la Corte ha ritenuto non sussistente causa di inammissibilità per mancanza di colpa.
Massime di principio
- L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. (lucro/tenuità) è astrattamente applicabile anche ai delitti di stupefacenti, ma la sua operatività dipende da una valutazione concreta: quantità, modalità, materiali per il confezionamento e strutturazione dell'attività (bilancini, ritagli, più qualità di droga) indicano una destinazione alla cessione e quindi ostano all'applicazione dell'attenuante.
- Per ottenere il riconoscimento della tenuità lucrosa in materia di droga è cruciale dimostrare l'episodicità, quantità e profitto realmente esiguo, l'assenza di strumenti per lo spaccio e l'attitudine al consumo personale (es. testimonianze, accertamenti clinici, rapporti finanziari minimalI).
- Il riconoscimento della recidiva aggravante (art. 99 c.p.) richiede che i precedenti contribuiscano a comprovare una pericolosità concreta e una continuità criminosa; la sola distanza temporale o la diversa natura formale dei precedenti non basta automaticamente a escluderne la rilevanza: la difesa deve produrre elementi idonei a dimostrare la non significatività.
- In sede di Cassazione il sindacato sulla valutazione probatoria è limitato: le motivazioni valutative delle corti territoriali sono rispettate se non appaiono illogiche, contraddittorie o incongrue; il ricorso per cassazione deve quindi evidenziare errori di legge o palesi vizi logico-motivazionali.
- Quando si contesta in appello o in cassazione la mancata applicazione di attenuanti o il riconoscimento di aggravanti, è essenziale proporre elementi probatori nuovi o mostrare l'irrilevanza concreta dei precedenti, la proporzione effettiva del profitto e l'assenza di altri indici di spaccio.
- La riduzione di pena per il rito abbreviato opera sul giudizio di pena complessivo; tuttavia, equivalenze tra circostanze attenuanti e aggravanti possono neutralizzarsi: bisogna valutare l'effetto combinato di attenuanti generiche, recidiva e continuazione.
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