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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7587/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su quattro doglianze: 1) carenza e illogicità della motivazione e travisamento dei fatti nella interpretazione delle intercettazioni (contestazione del significato attribuito a termini criptici come "frigoriferi" e incertezza se fosse cocaina o hashish); 2) violazione delle norme sul mezzo di prova e insufficienza della prova penale, sostenendo che la condanna si basa principalmente su un assegno da 5.500 euro rinvenuto nella disponibilità del presunto venditore e sulla mancata valutazione della versione difensiva (assegno emesso per un acquisto d'auto poi non avvenuto); 3) errata qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (si contestava l'applicazione del comma 1 anziché del comma 5, data l'incensuratezza dell'imputato e l'assenza di inserimento nella filiera del mercato illecito); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., nonostante l'imputato fosse incensurato, lavoratore e padre di famiglia e si sia sottoposto ad esame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, rigettando tutte le censure. Ha ritenuto logica e congrua la valutazione dei giudici di merito circa l'interpretazione delle intercettazioni (il riferimento a "100 frigoriferi tondi e duri" è stato ritenuto compatibile con linguaggio criptico per indicare 100 grammi di cocaina, non elettrodomestici), e ha affermato che l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto riservata al giudice di merito. Ha considerato decisivo il rinvenimento dell'assegno nella disponibilità del venditore per collegare l'imputato all'acquisto della sostanza. Ha confermato la qualificazione ai sensi del comma 1 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 in ragione della quantità (circa 100 g), della purezza e della pronta disponibilità, elementi indicativi di attività di spaccio/commercializzazione. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate per mancanza di elementi positivi emergenti; la semplice evocazione di qualità personali non è ritenuta sufficiente. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La prescrizione non maturerà prima dell'aprile 2038, come annotato in motivazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1 e comma 5

    Applicazione del comma 1 (traffico/detenzione a fine di spaccio) ritenuta corretta alla luce della quantità (circa 100 g), della purezza e della pronta disponibilità; il comma 5 (fattispecie meno grave) non è stato ritenuto adeguato data la rilevanza commerciale degli elementi fattuali.

  • Codice di procedura penale - art. 192

    La presunta violazione delle norme sulle intercettazioni non può di per sé costituire motivo di cassazione se la norma non è sanzionata espressamente con nullità; l'interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • Codice di procedura penale - art. 533, comma 1

    Rammentato il principio della prova al di là di ogni ragionevole dubbio invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito una valutazione razionale e sufficiente degli elementi probatori.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. c)

    Richiamato per spiegare che la mera violazione di una norma processuale (art. 192) non è automaticamente rilevante in cassazione se non collegata a sanzioni di nullità o inutilizzabilità previste dalla legge.

  • Codice penale - art. 62-bis

    Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute perché mancavano elementi positivi concreti emersi nel giudizio; la sola dichiarazione di qualità personali (incensuratezza, ruolo familiare, lavoro) non è sufficiente senza riscontri.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Richiamato in relazione alla decisione sulla condanna alle spese per inammissibilità del ricorso e all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistente assenza di colpa tale da esentare il ricorrente dalle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Citata a supporto del principio relativo all'art. 616 c.p.p. e alla valutazione della responsabilità/conseguenze per ricorsi manifestamente infondati.

Massime di principio

  • L'interpretazione di linguaggio criptico nelle intercettazioni è questione di fatto riservata ai giudici di merito; la Corte di Cassazione sindaca solo la logicità e la coerenza della valutazione, non la scelta ermeneutica purché fondata su massime di esperienza.
  • La mancata esistenza di "riscontri" diretti alle intercettazioni non implica automaticamente l'assenza di prova: conversazioni criptiche, contestualizzate e valutate complessivamente con altri elementi, possono essere sufficienti.
  • Il rinvenimento di strumenti di pagamento o titoli (es. assegni) nella disponibilità del presunto venditore può costituire elemento decisivo per collegare acquirente e venditore, se adeguatamente motivato dal giudice.
  • La qualificazione del fatto come detenzione ai fini di spaccio (art. 73 comma 1) può essere giustificata da circostanze quali quantità rilevante, purezza, prontezza di disponibilità e rapporti abituali, anche in assenza di altri indizi formali di 'organizzazione'.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi emergenti nel processo; le mere affermazioni di buona condotta, lavoro o ruolo familiare non sono sufficienti senza riscontro probatorio.
  • Le censure di carattere processuale (es. presunte violazioni dell'art. 192 c.p.p.) sono frequentemente inammissibili in cassazione a meno che non sia dimostrata la nullità o l'inutilizzabilità sancita dalla legge.
  • Ricorsi che ripropongono nei termini generici e già valutati in sede di merito le medesime doglianze hanno scarse possibilità di successo in Cassazione se non introducono nuovi profili di legittimità.

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