Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7588/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza d'appello che, pur avendo dichiarato inutilizzabile il verbale delle analisi qualitative della sostanza sequestrata, aveva confermato la responsabilità dell'imputato e riquali ficato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente denunciava: (1) errata applicazione dell'art. 73, comma 5, perché la Corte di appello aveva retto la condanna su deduzioni indiziarie in assenza di accertamento tecnico sulla natura e sull'efficacia drogante della sostanza; (2) mancata, insufficiente o omessa motivazione, poiché la Corte non aveva confrontato e valutato le argomentazioni difensive prospettate in appello (dichiarazione di uso personale, assenza di denaro provento, assenza di bilancini e contatti sospetti, attività lavorativa lecita) e aveva attribuito alla sostanza una suddivisione in dosi non riscontrata dal giudice di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano. I giudici di legittimità hanno rilevato che, una volta escluso l'accertamento tecnico, la sentenza d'appello non aveva spiegato quale fosse la prova residua sulla natura ed efficacia drogante della sostanza, non aveva dato risposta alle argomentazioni difensive e aveva contraddetto il primo grado nel qualificare la sostanza come già divisa in dosi; per questi motivi la motivazione è risultata insufficiente e la decisione è stata cassata con rinvio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    La norma è stata invocata per la riquali fica zione del reato in ipotesi di detenzione con finalità di cessione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sua applicazione richieda una motivazione adeguata e prove idonee a dimostrare la destinazione alla cessione, non potendo basarsi su mere deduzioni quando l'accertamento tecnico sulla natura della sostanza è inutilizzabile.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4

    Tali commi costituivano la base dell'imputazione iniziale; la Corte d'appello aveva in parte confermato la condanna riquali ficandola poi ai sensi del comma 5. La Cassazione ha comunque richiamato la necessità che la qualificazione e la determinazione della pena siano sorrette da motivazione e prove adeguate.

Massime di principio

  • Se gli accertamenti tecnici sulla natura ed efficacia di una sostanza sono ritenuti inutilizzabili, il giudice non può comunque affermare la responsabilità penale basandosi su affermazioni non motivate circa la natura drogante della sostanza: occorre indicare chiaramente quale prova alternativa giustifichi la conclusione.
  • La semplice quantità di sostanza, da sola, non è sufficiente a dimostrare la finalità di spaccio: è necessario valutare congiuntamente altri elementi quali suddivisione in dosi, confezionamento, strumenti specifici, contatti sospetti, somme di denaro e bilancini, e motivare il peso probatorio di ciascuno.
  • Il giudice d'appello è tenuto a confrontarsi esplicitamente con le argomentazioni svolte dalla difesa in appello; l'omessa valutazione degli elementi difensivi rilevanti può determinare l'annullamento per carenza di motivazione.
  • Non è ammissibile che la Corte d'appello modifichi la rappresentazione dei fatti (es. attribuire alla sostanza una suddivisione in dosi) senza spiegare perché ritenga superflua o errata la ricostruzione del primo grado: ogni variante fattuale deve essere adeguatamente motivata.
  • In caso di riforma o riquali fica zione del reato, la Corte deve indicare chiaramente le ragioni e le prove che giustificano la nuova qualificazione, specialmente quando essa comporta un significativo mutamento della posizione dell'imputato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.