Cassazione Penale, Sentenza n. 7590/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma d'appello denunciando la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza di appello e la mancata traduzione in udienza. Sostiene che, sebbene avesse eletto domicilio presso lo studio del difensore, dal 23/04/2021 era sottoposto a custodia cautelare in carcere e pertanto le notifiche dovevano essere eseguite nel luogo di detenzione e non presso il domicilio eletto; inoltre la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre la traduzione dell'imputato in udienza salvo rinuncia espressa
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il vizio di nullità relativo alla notifica tardivamente dedotto: trattandosi di nullità a regime intermedio, essa doveva essere eccepita tempestivamente in sede di appello (art. 182 c.p.p.), mentre il difensore non aveva sollevato nulla in quella sede. Quanto all'omessa traduzione, la Corte ha ricordato che, nel periodo emergenziale COVID-19, l'omessa traduzione del detenuto che abbia espresso la volontà di comparire esclusivamente tramite il difensore determina nullità assoluta e insanabile; tuttavia nel caso concreto non risulta né è allegato che il ricorrente avesse formulato tale istanza. Per questi motivi il ricorso è dichiarato infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. In sede di merito di primo grado (istruttoria abbreviata) l'imputato era stato dichiarato colpevole di cessione di stupefacenti, riqualificata ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, con condanna a 1 anno di reclusione e Euro 2.000 di multa oltre confisca e distruzione della sostanza
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, comma 5
Norma usata per la riqualificazione del reato di cessione di stupefacenti; la Corte di merito ha applicato tale disposizione per definire la fattispecie contestata
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Lettere del capo di impugnazione in Cassazione richiamate dal ricorrente (violazione di norme procedurali relative a notifiche e garanzie processuali); la Corte ha ritenuto i motivi infondati o tardivi
art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen.
Principio secondo cui le nullità intermedie vanno eccepite tempestivamente; la Corte ha richiamato questa norma per escludere la rilevabilità in Cassazione di una nullità non contestata in appello
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 12778 del 27/02/2020; Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019; Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021 dep. 2022)
Richiami giurisprudenziali usati per qualificare la nullità come "a regime intermedio" e per affermare il principio secondo cui, in periodo emergenziale COVID-19, l'omessa traduzione del detenuto che abbia chiesto di comparire tramite difensore determina nullità assoluta; la Corte ha applicato tali orientamenti al caso concreto
Massime di principio
- Le nullità a regime intermedio (es. vizi di notifica) devono essere eccepite tempestivamente nella fase processuale in cui la parte è presente; se non sollevate in quei termini, possono essere inammissibili in Cassazione
- Se l'imputato è in stato di detenzione, le notifiche successive all'arresto vanno eseguite nel luogo di detenzione salvo che non sia valida ed evidente una diversa e attuale elezione di domicilio; verificare sempre lo stato detentivo al momento delle notifiche
- Nel periodo emergenziale con regole COVID-19, l'omessa traduzione del detenuto che abbia richiesto di comparire tramite il difensore può comportare nullità assoluta e insanabile della sentenza; tuttavia questa nullità opera solo se è provato o allegato che il detenuto aveva formulato tale richiesta
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale dimostrare che i vizi denunciati sono stati tempestivamente dedotti o che si tratta di nullità rilevabili d'ufficio; altrimenti il ricorso rischia di essere rigettato per tardività o inammissibilità
- Prassi difensiva consigliata: documentare sempre l'elezione di domicilio aggiornata, notificare agli indirizzi corretti (compreso il luogo di detenzione quando pertinente), e, se il detenuto intende non essere tradotto e comparire tramite difensore, farne espressa e documentata richiesta in giudizio
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