Cassazione Penale, Sentenza n. 47716/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la condanna emessa dal G.i.p. di Roma per i reati di estorsione e uso indebito di carta bancomat. Il ricorrente deduce: (1) errata qualificazione giuridica del fatto al capo A), che a suo avviso sarebbe truffa aggravata (c.d. truffa vessatoria) e non estorsione; (2) vizio nella negazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p., atteso che avrebbe offerto un risarcimento non accettato dalla parte offesa; (3) errata valutazione della recidiva e del trattamento sanzionatorio, contestando la rilevanza dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per mera reiterazione di questioni di merito già esaminate e correttamente risolte dalla Corte di Appello. In particolare: (a) ha confermato la qualificazione del reato come estorsione, ritenendo che il danno era prospettato come conseguenza della condotta degli agenti e quindi vi era una minaccia efficiente ad ottenere la condotta della vittima; (b) ha ritenuto corretta la negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p., perché l'offerta di risarcimento era generica e non aveva avuto la forma dell'offerta reale ai sensi degli artt. 1209 e ss. c.c. (nessun deposito o messa a disposizione di una somma determinata), quindi non idonea a consentire al giudice di valutare la congruità e la resipiscenza; (c) ha condiviso la valutazione della Corte d'appello sulla recidiva, fondata su plurimi precedenti per reati gravi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640, comma secondo, n. 2 c.p. (truffa aggravata)
La Corte richiama la distinzione tra truffa aggravata e estorsione: la truffa si ha quando il danno è prospettato come possibile/indiretto e induce in errore; l'estorsione quando la minaccia è attribuibile all'agente e coarta la volontà della vittima
art. 62, comma 1, n. 6 c.p. (attenuante per aver riparato il danno)
L'attenuante può essere riconosciuta solo se il risarcimento è stato offerto in forma reale e idonea (deposito o messa a disposizione) in modo che la vittima e il giudice possano valutarne adeguatezza; un'offerta generica è insufficiente
artt. 1209 e ss. c.c. (offerta reale del pagamento)
Perche l'offerta di risarcimento valga ai fini attenuanti occorre la modalità prevista per l'offerta reale: somma determinata consegnata o depositata e lasciata a disposizione del creditore
art. 616 c.p.p. (condanna per inammissibilità e spese)
In caso di ricorso dichiarato inammissibile con profili di colpa, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per distinguere estorsione da truffa occorre valutare se la minaccia o il pericolo è attribuibile direttamente o indirettamente all'agente: se la vittima è coartata da una minaccia riconducibile all'agente si configura estorsione; se è indotta in errore da una situazione fittizia senza costrizione diretta si può configurare truffa (anche vessatoria).
- L'attenuante per la riparazione del danno richiede un'offerta reale e dimostrabile (deposito o messa a disposizione di una somma determinata) secondo gli artt. 1209 e ss. c.c.; offerte generiche o lettere non bastano a far riconoscere l'attenuante.
- La valutazione della recidiva è ancorata alla gravità, al numero e alla rilevanza dei precedenti: anche se i precedenti sono anteriori, la loro natura può giustificare il riconoscimento della recidiva se dimostrano maggiore pericolosità sociale.
- In Cassazione non sono ammesse, salvo profili di diritto nuovi, mere riconsiderazioni di merito già valutate dalla Corte di Appello: i motivi reiterativi e manifestamente infondati sono causa di inammissibilità del ricorso.
- Chi intende ottenere benefici processuali per un presunto risarcimento deve provare la concreta messa a disposizione della somma, non solo la volontà di risarcire.
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