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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 381/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza del 10/02/2022 della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la condanna per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) relativo al periodo d'imposta 2014. L'imputato era accusato di non aver indicato in dichiarazione elementi attivi per euro 1.825.231,00 con IVA evasa pari a euro 254.028,00 e IRPEF evasa pari a euro 165.675,25. Il ricorso deduceva: 1) irregolarità della notifica del decreto di citazione in appello; 2) vizio di motivazione e erronea valutazione degli elementi probatori, con richiamo alla comunicazione annuale dati IVA e alla cartella esattoriale che, a detta della difesa, avrebbero escluso la soglia di punibilità o reso applicabile il comma 1-bis dell'art. 4; 3) mancato accertamento del dolo specifico; 4) vizio relativo alla determinazione della pena e mancato riconoscimento massimo delle attenuanti generiche; 5) mancata e insufficiente motivazione sul diniego della conversione della pena ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo con riferimento all'ultimo motivo (conversione della pena ex art. 53 L. 689/1981) e lo ha rinviato alla Corte d'appello competente (Corte d'Appello di Napoli) per nuovo esame su quella specifica questione. Per il resto i motivi sono stati rigettati: la responsabilità penale e la condanna di primo e secondo grado sono state confermate; la notifica in appello è stata ritenuta regolare o comunque non invalida per omessa comunicazione di variazione di domicilio da parte dell'imputato; la comunicazione annuale dati IVA non ha fatto venir meno il reato, essendo il delitto di dichiarazione infedele reato istantaneo consumato con la presentazione della dichiarazione annuale e la causa di non punibilità del comma 1-bis non applicabile nel caso concreto; il dolo specifico è stato ritenuto desumibile dagli elementi probatori; la valutazione della pena e del riconoscimento delle attenuanti è stata ritenuta congrua. Pena irrogata in sede di merito: 1 anno e 6 mesi di reclusione, con sospensione e altre misure accessorie e confisca; la Cassazione ha però ritenuto necessario un nuovo giudizio di merito limitatamente alla valutazione della possibile sostituzione/conversione della pena ex art. 53 L. 689/1981.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74/2000

    art. 4, comma 1 e comma 1-bis

    Il reato di dichiarazione infedele è reato istantaneo che si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale; la comunicazione annuale dati IVA non sostituisce la dichiarazione e non esclude automaticamente il reato. Il comma 1-bis è interpretato in modo restrittivo: rileva per errori di classificazione e valutazioni documentate nel bilancio o in altra documentazione fiscale rilevante, non per una mera comunicazione IVA priva di criteri valutativi comprovati.

  • Legge n. 689/1981

    Consente la sostituzione della pena detentiva con misure alternative entro certi limiti edittali. Il giudice di merito deve motivare specificamente sulla sussistenza delle condizioni e sulle eventuali condizioni ostative; in mancanza di adeguata motivazione la Cassazione può disporre il rinvio per nuovo esame.

  • Codice di procedura penale

    art. 157, art. 161, art. 162, art. 420-bis, art. 606, art. 620 lett. l)

    Sulle notifiche: la mancanza di comunicazione del cambio di domicilio da parte dell'imputato giustifica la notifica all'indirizzo dichiarato o al difensore; l'ufficiale giudiziario non è obbligato a compiere indagini per rintracciare nuovo domicilio. In materia di cassazione, art. 606 indica le fattispecie di vizio deducibili; art. 620 lett. l) limita i poteri della Cassazione in ordine alla sostituzione diretta della pena quando sia necessario un nuovo esame di merito.

  • D.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione IVA insorge e si esercita nei termini e modi previsti dalla norma; l'esistenza di un credito IVA incide sulla determinazione dell'imposta solo se il relativo diritto alla detrazione sia stato esercitato correttamente nei termini di legge.

Massime di principio

  • Notifiche e domicilio: se l'imputato ha cambiato residenza ma non ha comunicato la variazione alle autorità procedenti, la notifica all'indirizzo precedentemente dichiarato o la notifica al difensore possono essere valide; l'ufficiale giudiziario non è tenuto a rintracciare autonomamente un nuovo domicilio.
  • Dichiarazione infedele e momento consumativo: il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale; documenti successivi o diversi (es. comunicazione annuale dati IVA) non cancellano il fatto consumatosi alla data di presentazione della dichiarazione.
  • Rilevanza della comunicazione IVA: la comunicazione annuale dati IVA ha finalità diverse dalla dichiarazione fiscale; può essere utile come elemento di prova, ma non equivale alla dichiarazione né garantisce l'applicabilità automatica del comma 1-bis salvo che vi siano criteri valutativi documentati e riferibili al bilancio o ad altra documentazione fiscale rilevante.
  • Applicazione del comma 1-bis: la causa di non punibilità per errori di classificazione opera principalmente per valutazioni e classificazioni documentate in bilancio o in altra documentazione fiscale dotata di criteri espliciti; eccezioni generiche o allegazioni vaghe di costi/crediti non sono sufficienti.
  • Quantificazione dell'imposta in sede penale: spetta al giudice penale determinare l'ammontare dell'imposta evasa; tuttavia devono esserci allegazioni fattuali e prove concrete per considerare credibili costi non contabilizzati o elementi passivi non rilevati dall'accertamento.
  • Dolo specifico: la sussistenza del fine di evadere può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti; la presentazione di una dichiarazione 'a zero' in presenza di altri atti da cui risultano ricavi è un forte indice del dolo di evasione, specie se non seguito da rimedi successivi.
  • Conversione della pena (art. 53 L. 689/1981): il giudice di merito deve esprimersi e motivare in modo specifico sulla sussistenza delle condizioni per le misure alternative e sulle eventuali cause ostative; in caso di mancanza di motivazione la Corte di Cassazione può rinviare per nuovo esame.

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