Cassazione Penale, Ordinanza n. 35277/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è entrata nel merito della responsabilità, che resta ferma secondo la decisione di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 24 febbraio 2025, che aveva affermato la sua responsabilità per il reato contestato e aveva negato le circostanze attenuanti generiche. I motivi deducevano, da un lato, violazione di legge e, dall'altro, mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano generiche per indeterminatezza, perché non individuavano con precisione gli elementi della decisione censurati e non consentivano di comprendere i rilievi mossi alla sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che i motivi erano reiterativi e non specifici, in quanto riproponevano argomenti già esaminati e ritenuti infondati in appello. La sentenza impugnata era invece congruamente motivata sia sulla responsabilità, sia sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando la condotta criminosa, i precedenti penali e la mancata resipiscenza dell'imputato.
Norme richiamate
richiamato come norma concorsuale nell'imputazione del reato contestato; la decisione non ne affronta il contenuto sostanziale
art. 55, comma 9, D.lgs. 231/2007
indicato come disposizione incriminatrice contestata; la Corte non esamina il merito della fattispecie
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
il motivo di ricorso deve contenere specificità e indicare con precisione le ragioni della censura; la genericità comporta inammissibilità
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso
base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, richiamata nella statuizione finale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, indeterminati o meramente reiterativi, perché non consentono di individuare in modo preciso le ragioni della doglianza né di esercitare il controllo di legittimità.
- La specificità del motivo richiede una correlazione effettiva tra la critica e la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomenti già disattesi in appello non è sufficiente.
- Quando la sentenza di merito ha dato conto in modo logico e non contraddittorio della responsabilità e del diniego delle attenuanti, il ricorso che non confronti puntualmente tale motivazione è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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