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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35277/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è entrata nel merito della responsabilità, che resta ferma secondo la decisione di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 24 febbraio 2025, che aveva affermato la sua responsabilità per il reato contestato e aveva negato le circostanze attenuanti generiche. I motivi deducevano, da un lato, violazione di legge e, dall'altro, mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano generiche per indeterminatezza, perché non individuavano con precisione gli elementi della decisione censurati e non consentivano di comprendere i rilievi mossi alla sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che i motivi erano reiterativi e non specifici, in quanto riproponevano argomenti già esaminati e ritenuti infondati in appello. La sentenza impugnata era invece congruamente motivata sia sulla responsabilità, sia sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando la condotta criminosa, i precedenti penali e la mancata resipiscenza dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma concorsuale nell'imputazione del reato contestato; la decisione non ne affronta il contenuto sostanziale

  • art. 55, comma 9, D.lgs. 231/2007

    indicato come disposizione incriminatrice contestata; la Corte non esamina il merito della fattispecie

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    il motivo di ricorso deve contenere specificità e indicare con precisione le ragioni della censura; la genericità comporta inammissibilità

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, richiamata nella statuizione finale

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, indeterminati o meramente reiterativi, perché non consentono di individuare in modo preciso le ragioni della doglianza né di esercitare il controllo di legittimità.
  • La specificità del motivo richiede una correlazione effettiva tra la critica e la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomenti già disattesi in appello non è sufficiente.
  • Quando la sentenza di merito ha dato conto in modo logico e non contraddittorio della responsabilità e del diniego delle attenuanti, il ricorso che non confronti puntualmente tale motivazione è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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