Cassazione Penale, Sentenza n. 11046/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione della sentenza di condanna (27/11/2018, irrevocabile 10/12/2019) basata su nuova prova: un certificato, con traduzione asseverata, attestante che la ricorrente sarebbe stata arrestata in Croazia lo stesso giorno del fatto; la ricorrente deduceva che tale documento, se attendibile, avrebbe dimostrato la sua estraneità e imposto il proscioglimento; censura della Corte territoriale per presunta valutazione sommaria e mancanza di contraddittorio nella verifica dell'autenticità e della provenienza dell'atto
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la nuova prova era insufficiente e non dotata dei necessari requisiti di attendibilità e novità tali da, se accertata, imporre il proscioglimento ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p. La Corte ha evidenziato dubbi circa l'autenticità del documento, l'effettiva corrispondenza della persona arrestata con la condannata (possibilità di false generalità) e il fatto che, se vera e facilmente documentabile, la circostanza avrebbe potuto essere prodotta nei precedenti gradi di giudizio. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen. (lett. c))
Individua il tipo di 'nuova prova' deducibile in sede di revisione; la Corte ha ritenuto che il certificato prodotto rientrasse nella categoria ma dovesse soddisfare i requisiti di idoneità previsti dall'art. 631
Fissa la condizione fondamentale per l'ammissibilità della revisione: gli elementi nuovi devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 o 531; la Corte ha applicato questo criterio per escludere l'ammissibilità
art. 529, art. 530, art. 531 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i casi di proscioglimento; la revisione è ammissibile solo se la nuova prova, se confermata, conduce ad un proscioglimento fondato su queste norme
art. 24 Cost.
Riferimento costituzionale al 'favor innocentiae' e alla tutela dell'innocente; la Corte richiama il valore costituzionale che giustifica l'istituto della revisione, pur entro limiti rigorosi
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla possibilità (o meno) di esonero dal pagamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende; qui la Corte ha escluso ragioni di esonero
Massime di principio
- La revisione è uno strumento straordinario: la nuova prova deve essere realmente nuova, estranea al processo originario e, se accertata, capace di determinare il proscioglimento secondo gli artt. 529/530/531 c.p.p.
- Non è sufficiente la mera allegazione di un fatto favorevole; il documento prodotto deve avere adeguata attendibilità e autenticità verificabile (specialmente se emesso da autorità estere) e deve collegarsi chiaramente alla persona condannata
- Se un fatto decisivo era facilmente documentabile già nei gradi precedenti, l'assenza di produzione in quelle fasi può giustificare il dubbio sulla novità o veridicità della prova
- I documenti stranieri richiedono prove di autenticità, identificazione certa della persona coinvolta e, se necessario, ulteriori accertamenti o cooperazione internazionale per superare il dubbio sulla provenienza o sulle false generalità
- La fase di ammissibilità della revisione non è un contraddittorio esteso sul merito: il giudice verifica l'idoneità intrinseca della nuova prova a determinare, se accertata, il proscioglimento; valutazioni più approfondite restano alla fase di merito qualora la domanda sia ammessa
- Per massimizzare le possibilità di ammissione, la difesa dovrebbe produrre documentazione autenticata, spiegare perché la prova è nuova e non poteva essere acquisita prima, e fornire elementi che consentano di collegare inequivocabilmente il documento alla persona condannata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11031/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11032/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11038/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11040/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11042/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11044/2022 del 28/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →