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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11046/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione della sentenza di condanna (27/11/2018, irrevocabile 10/12/2019) basata su nuova prova: un certificato, con traduzione asseverata, attestante che la ricorrente sarebbe stata arrestata in Croazia lo stesso giorno del fatto; la ricorrente deduceva che tale documento, se attendibile, avrebbe dimostrato la sua estraneità e imposto il proscioglimento; censura della Corte territoriale per presunta valutazione sommaria e mancanza di contraddittorio nella verifica dell'autenticità e della provenienza dell'atto

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la nuova prova era insufficiente e non dotata dei necessari requisiti di attendibilità e novità tali da, se accertata, imporre il proscioglimento ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p. La Corte ha evidenziato dubbi circa l'autenticità del documento, l'effettiva corrispondenza della persona arrestata con la condannata (possibilità di false generalità) e il fatto che, se vera e facilmente documentabile, la circostanza avrebbe potuto essere prodotta nei precedenti gradi di giudizio. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen. (lett. c))

    Individua il tipo di 'nuova prova' deducibile in sede di revisione; la Corte ha ritenuto che il certificato prodotto rientrasse nella categoria ma dovesse soddisfare i requisiti di idoneità previsti dall'art. 631

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Fissa la condizione fondamentale per l'ammissibilità della revisione: gli elementi nuovi devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 o 531; la Corte ha applicato questo criterio per escludere l'ammissibilità

  • art. 529, art. 530, art. 531 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i casi di proscioglimento; la revisione è ammissibile solo se la nuova prova, se confermata, conduce ad un proscioglimento fondato su queste norme

  • art. 24 Cost.

    Riferimento costituzionale al 'favor innocentiae' e alla tutela dell'innocente; la Corte richiama il valore costituzionale che giustifica l'istituto della revisione, pur entro limiti rigorosi

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla possibilità (o meno) di esonero dal pagamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende; qui la Corte ha escluso ragioni di esonero

Massime di principio

  • La revisione è uno strumento straordinario: la nuova prova deve essere realmente nuova, estranea al processo originario e, se accertata, capace di determinare il proscioglimento secondo gli artt. 529/530/531 c.p.p.
  • Non è sufficiente la mera allegazione di un fatto favorevole; il documento prodotto deve avere adeguata attendibilità e autenticità verificabile (specialmente se emesso da autorità estere) e deve collegarsi chiaramente alla persona condannata
  • Se un fatto decisivo era facilmente documentabile già nei gradi precedenti, l'assenza di produzione in quelle fasi può giustificare il dubbio sulla novità o veridicità della prova
  • I documenti stranieri richiedono prove di autenticità, identificazione certa della persona coinvolta e, se necessario, ulteriori accertamenti o cooperazione internazionale per superare il dubbio sulla provenienza o sulle false generalità
  • La fase di ammissibilità della revisione non è un contraddittorio esteso sul merito: il giudice verifica l'idoneità intrinseca della nuova prova a determinare, se accertata, il proscioglimento; valutazioni più approfondite restano alla fase di merito qualora la domanda sia ammessa
  • Per massimizzare le possibilità di ammissione, la difesa dovrebbe produrre documentazione autenticata, spiegare perché la prova è nuova e non poteva essere acquisita prima, e fornire elementi che consentano di collegare inequivocabilmente il documento alla persona condannata

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