Cassazione Penale, Ordinanza n. 26156/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a pena detentiva per la percezione indebita di un beneficio pubblico. Il ricorso articolava due censure: in primo luogo si invocava l'abolitio criminis del fatto contestato, sostenendo che l'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice avrebbe dovuto travolgere la condanna; in secondo luogo si lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui l'abrogazione del reato, disposta dal legislatore, ha espressamente mantenuto la rilevanza penale per i fatti commessi fino al termine finale di efficacia della disciplina previgente, con deroga non irragionevole alla retroattività della lex mitior. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti manifestamente infondato perché riproponeva censure già esaminate e respinte in appello sulla base dei precedenti penali dell'imputato e dell'abitualità della condotta, profili che la difesa cercava di sostituire con una diversa lettura del merito non scrutinabile in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sull'abolitio criminis, affermando che la soppressione della fattispecie non produce effetti favorevoli per i fatti commessi nel periodo ancora coperto dalla disciplina abrogata, in presenza di una specifica clausola di salvezza. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche e alla particolare tenuità del fatto, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo razionale il diniego valorizzando i precedenti penali e l'abitualità della condotta; le doglianze della difesa si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa nel giudizio di legittimità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stato disposto il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
La norma incriminatrice richiamata era ancora applicabile ai fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina, nonostante la successiva abrogazione.
legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 318
Ha abrogato, a decorrere dall'1 gennaio 2024, il delitto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, ma ha fatto salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi entro il periodo di vigenza della disciplina.
Il principio di retroattività della lex mitior è stato ritenuto derogato dalla disciplina abrogatrice, in ragione di una giustificazione ritenuta plausibile e non irragionevole.
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48
La nuova incriminazione per analoghi benefici sostitutivi del reddito di cittadinanza è stata richiamata come coordinata cronologicamente con la soppressione della precedente fattispecie.
Norma di conversione della disciplina che introduce la nuova fattispecie penale per i benefici sostitutivi del reddito di cittadinanza.
La declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'abrogazione di una fattispecie incriminatrice può essere accompagnata da una clausola transitoria che salvi la punibilità dei fatti commessi nel periodo di vigenza della norma, con deroga non irragionevole alla retroattività della lex mitior.
- Quando il legislatore collega la soppressione di una norma penale all'introduzione di una nuova incriminazione per condotte analoghe, la tutela penale può essere mantenuta senza soluzione di continuità per i fatti anteriori ancora coperti dalla disciplina previgente.
- Le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche o della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in cassazione se la sentenza di merito le ha respinte con motivazione razionale e non illogica.
- Il giudizio di legittimità non consente una semplice rivalutazione del merito probatorio o della congruità in fatto della pena quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente.
- La presenza di numerosi precedenti penali e l'abitualità della condotta possono costituire valido elemento ostativo al riconoscimento sia delle attenuanti generiche sia della particolare tenuità del fatto.
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