Cassazione Penale, Ordinanza n. 26113/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. I motivi dedotti erano due: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa traduzione della sentenza di primo grado, del decreto di citazione in appello e della sentenza di secondo grado, sostenendo che tali omissioni avessero leso le sue garanzie difensive; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, assumendo che il pregiudizio arrecato fosse di lieve entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché le doglianze relative all'omessa traduzione erano state dedotte tardivamente e riguardavano nullità a regime intermedio, non assolute: quanto alla sentenza di primo grado, la questione avrebbe dovuto essere sollevata con specifico motivo di appello; quanto al decreto di citazione in appello, la nullità andava eccepita in udienza prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente parlava e comprendeva la lingua italiana. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto manifestamente infondato, poiché l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio lievissimo e di valore pressoché irrisorio, da valutarsi non solo in relazione al valore del bene sottratto ma anche agli ulteriori effetti dannosi per la persona offesa; nel caso concreto, il valore della merce sottratta non era tenue. Ne è derivata la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto integra una nullità generale a regime intermedio.
La nullità a regime intermedio deve essere eccepita nei termini previsti, altrimenti resta preclusa.
art. 429, comma 1, lett. f), c.p.p.
L'omessa traduzione del decreto di citazione in appello può integrare nullità di ordine generale a regime intermedio se mancano o sono insufficienti gli avvertimenti richiesti, ma deve essere eccepita tempestivamente.
Massime di principio
- L'omessa traduzione di atti o provvedimenti destinati all'imputato alloglotto integra, di regola, una nullità generale a regime intermedio e non una nullità assoluta; di conseguenza, essa è soggetta alle ordinarie preclusioni processuali.
- La nullità derivante dall'omessa traduzione della sentenza di primo grado deve essere dedotta con specifico motivo di appello; se non dedotta tempestivamente, non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione.
- La nullità relativa al decreto di citazione in appello deve essere eccepita in udienza prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, altrimenti è sanata o comunque preclusa.
- La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo e di valore economico pressoché irrisorio, valutandosi anche gli ulteriori effetti lesivi per la persona offesa e non la mera capacità economica del soggetto passivo di sopportare il danno.
- Se il valore del bene sottratto non è tenue, l'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere riconosciuta.
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