Cassazione Penale, Ordinanza n. 26108/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna di due imputati per tentato furto aggravato. Nel ricorso per cassazione essi deducevano: 1) vizio di motivazione sulla ricostruzione del fatto e sul riconoscimento degli autori, sostenendo che non fosse dimostrata la loro responsabilità né la stessa qualificazione del fatto come furto, anche solo tentato; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p. e correlato vizio motivazionale, lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 3) erroneità della decisione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. in prevalenza rispetto all'aggravante; 4) eccessività del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto generico il primo motivo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, fondata sulle deposizioni della dipendente del supermercato e dell'agente di polizia giudiziaria, nonché sulle immagini di videosorveglianza, da cui risultavano sia l'identificazione degli imputati sia l'avvenuto tentativo di sottrazione della merce. Ha giudicato inammissibile il secondo motivo sulla particolare tenuità del fatto, perché meramente contestativo a fronte della motivazione della Corte territoriale che aveva valorizzato il valore della merce, circa 500 euro, e l'articolata organizzazione del reato. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo sul diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., evidenziando l'organizzazione del fatto, la spregiudicatezza dei correi, i precedenti specifici e l'elevato valore della merce. Ha infine qualificato come assolutamente generico il motivo relativo alla pena. Conseguentemente, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito motivi sulla gravità concreta della condotta, valorizzando il valore dei beni e l'organizzazione del reato.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il valore della cosa oggetto del reato è elevato; il diniego può fondarsi anche sull'organizzazione del fatto e sulla spregiudicatezza degli autori.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che contesta la ricostruzione del fatto è inammissibile se non si confronta specificamente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure generiche.
- La configurabilità del tentativo di furto può essere desunta da elementi probatori convergenti, come testimonianze, intervento della polizia giudiziaria e immagini di videosorveglianza, se dai quali emerga univocamente l'inizio dell'esecuzione del reato e la mancata consumazione per cause indipendenti dalla volontà degli agenti.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la gravità concreta risulti dal valore non modesto del bene e da una condotta organizzata e non occasionale.
- Il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è legittimo se sorretto da motivazione coerente che valorizzi precedenti specifici, organizzazione del reato e valore della cosa sottratta o tentata di sottrarre.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando siano formulate in modo del tutto generico, senza indicare specifici vizi della quantificazione della pena.
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