Cassazione Penale, Ordinanza n. 26100/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
Nel procedimento a carico dell'imputato, la Corte di cassazione aveva pronunciato un dispositivo di condanna al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, oltre al rimborso delle spese da queste sostenute. Dopo il deposito del dispositivo, il difensore di parte civile ha chiesto la correzione di due profili: da un lato, l'errata indicazione del proprio cognome, riportato come "Panizza" invece di "Panizzo"; dall'altro, la misura della somma liquidata a titolo di rimborso spese, ritenuta inferiore rispetto a quella riconosciuta all'altro difensore di parte civile, pur assistendo ella più soggetti. La Corte ha ritenuto fondata solo la prima doglianza, qualificandola come mero errore materiale, mentre ha escluso che la seconda censura fosse emendabile con il procedimento di correzione, perché attiene alla valutazione dell'entità del rimborso e non a un errore materiale del dispositivo. Ha inoltre osservato che la somma liquidata corrispondeva a quella richiesta nella nota spese depositata, sicché il giudice di legittimità si era attenuto alla domanda, non potendo pronunciare ultra petita in ragione della natura civilistica della pretesa e del rispetto dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente l'istanza di correzione degli errori materiali: ha disposto la correzione del cognome del difensore di parte civile da "Panizza" a "Panizzo", ma ha escluso la correzione della somma liquidata a titolo di rimborso spese, ritenendo che su tale punto non vi fosse un mero errore materiale emendabile ex art. 130 c.p.p. bensì una questione di valutazione della liquidazione. Il dispositivo resta quindi corretto solo in relazione all'indicazione nominativa del difensore.
Norme richiamate
consente la correzione dei soli errori materiali del provvedimento, non la modifica di valutazioni o statuizioni che incidono sul contenuto decisorio.
richiamato per affermare il divieto di pronunciare oltre la domanda nella liquidazione delle spese avente natura civilistica.
Massime di principio
- La procedura di correzione dell'errore materiale è utilizzabile solo quando l'inesattezza sia meramente formale, senza incidere sul contenuto decisorio o sugli interessi sostanziali delle parti.
- L'errata indicazione del nominativo del difensore costituisce errore materiale emendabile quando non comporti alcuna alterazione essenziale dell'atto.
- Non è correggibile con il rimedio dell'errore materiale la contestazione della misura della liquidazione delle spese quando essa investe la valutazione del giudice e non una mera svista grafica o aritmetica.
- Nella liquidazione delle spese in favore della parte civile, il giudice deve attenersi alla domanda e alla nota spese, non potendo riconoscere somme ultra petita.
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