Cassazione Penale, Ordinanza n. 26109/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di un imputato per avere alterato la propria carta di identità, cancellando la dicitura che ne escludeva la validità per l'espatrio, e per averla poi esibita mentre stava per salire su un treno diretto in Germania. In Cassazione l'imputato ha proposto cinque motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 49, 477 e 482 c.p. e agli artt. 521 e 522 c.p.p., sostenendo che la decisione avesse ritenuto configurato il falso pur riconoscendo l'assenza di abrasione visibile e che vi fosse quindi difformità tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza; inoltre ha dedotto la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; (2) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, allegando di essersi recato in Germania per raggiungere la sorella in condizioni economiche precarie; (3) omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, invocando la propria giovane età e vulnerabilità; (4) applicazione della recidiva contestata senza adeguata motivazione; (5) illegalità della pena e violazione dei criteri di commisurazione, contestando l'entità della pena base e l'aumento per recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché la sentenza impugnata non aveva affermato la grossolanità del falso, ma aveva escluso che l'alterazione fosse percepibile ictu oculi, rilevando che il falso era stato scoperto solo a seguito di controlli. Ha altresì escluso la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., osservando che non vi era stato mutamento radicale del fatto, essendo rimasto invariato il nucleo essenziale della falsità documentale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con un'autonoma ratio decidendi: la Corte territoriale aveva negato il particolare tenuità anche in ragione della recidiva reiterata e dei numerosi precedenti dell'imputato, tra cui violazioni della sorveglianza speciale, furti e un reato in materia di stupefacenti. Il terzo motivo è stato ritenuto meramente assertivo e non idoneo a scalfire la motivazione sulle attenuanti generiche, fondata sui precedenti penali e sulle violazioni pregresse. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la recidiva era adeguatamente motivata in relazione alla maggiore pericolosità e riprovevolezza della condotta. L'ultimo motivo è stato respinto osservando che la pena era stata correttamente determinata: pena base prossima al minimo edittale, aumento per recidiva reiterata e riduzione per il rito abbreviato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 49 c.p.
richiamato dalla difesa nel tentativo di escludere la configurabilità del reato, senza accoglimento
art. 477 c.p.
norma incriminatrice per l'alterazione della carta di identità; la Corte conferma la sussistenza del falso documentale
art. 482 c.p.
richiamato per l'uso del documento alterato; la Corte ritiene integrata la falsità in parte qua
art. 521 c.p.p.
invocato per asserita difformità tra contestazione e sentenza; escluso perché il nucleo essenziale del fatto è rimasto invariato
art. 522 c.p.p.
invocato per la stessa dedotta difformità; la Corte ne esclude la violazione
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è esclusa per la complessiva valutazione della condotta e soprattutto per la recidiva e i precedenti
art. 133 c.p.
richiamato per la valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
art. 99 c.p.
applicato per l'aumento di pena conseguente alla recidiva reiterata
art. 9 della legge n. 1423 del 1956
citato per le violazioni degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e misure di prevenzione precedentemente violate
art. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
richiamato come principio in tema di valutazione complessa e congiunta della particolare tenuità del fatto
Massime di principio
- Ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve compiere una valutazione complessa e unitaria di tutte le circostanze concrete, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche in presenza di elementi soggettivi negativi come la recidiva reiterata e un significativo carico di precedenti specifici, che incidono sulla complessiva offensività e pericolosità del fatto.
- La dedotta violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. richiede un effettivo mutamento del nucleo essenziale del fatto contestato; non basta una diversa ricostruzione di dettagli fattuali se resta invariata la sostanza dell'addebito.
- La specificità del ricorso in cassazione esige il confronto con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; il motivo è inammissibile se omette di censurare una base argomentativa autonoma e decisiva.
- L'alterazione non percepibile ictu oculi di un documento identitario può integrare il falso documentale anche se il vizio materiale non risulta immediatamente evidente, ove sia comunque accertabile mediante controlli.
- La determinazione della pena è legittima quando il giudice indichi una pena base prossima al minimo edittale e motivi l'aumento per recidiva in relazione alla maggiore pericolosità e riprovevolezza della condotta, nonché la successiva riduzione per il rito.
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