Cassazione Penale, Ordinanza n. 26106/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la decisione d'appello nella parte in cui aveva riqualificato il fatto come minaccia aggravata e aveva rideterminato la pena in giorni venti di reclusione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, previa riqualificazione del fatto originariamente contestato come resistenza a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p., lo aveva ritenuto responsabile di minaccia aggravata e aveva ridotto la pena a giorni venti di reclusione. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che le modalità della condotta e le circostanze del caso avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della tenuità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il diniego della causa di non punibilità, valorizzando il tenore della minaccia, le modalità della sua realizzazione e la tempistica prescelta, funzionale ad alimentare il malcontento della collettività, fino a indurre il sindaco a denunciare l'accaduto.
Norme richiamate
Norma richiamata solo per indicare la qualificazione originaria del fatto poi riqualificato in appello; la Corte non si sofferma sul suo contenuto, ma registra la riqualificazione operata dal giudice di merito.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del caso concreto, con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.
È il parametro normativo cui ancorare il giudizio sulla tenuità del fatto, in relazione alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. occorre una valutazione complessiva di tutte le circostanze concrete, non una considerazione atomistica di singoli elementi.
- Il giudizio di tenuità deve essere svolto alla luce dei criteri indicati dall'art. 133, primo comma, c.p., valorizzando modalità della condotta, intensità del dolo o del grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato quando il giudice individua elementi concreti della condotta, come il tenore della minaccia, le modalità esecutive e la finalità concreta dell'azione, idonei a escludere la minima offensività.
- In sede di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile quando si traduce in una diversa lettura del fatto a fronte di una motivazione di merito congrua e non illogica.
Come è indicizzato
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