Cassazione Penale, Ordinanza n. 26094/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel procedimento esecutivo il Tribunale aveva respinto la richiesta di restituzione di alcuni beni sequestrati e, secondo la difesa, non ricompresi nel precedente provvedimento di dissequestro emesso nella sentenza di merito. I ricorrenti sostenevano che l'istanza era stata avanzata anche dalla terza interessata e non solo dall'imputato; che i soggetti terzi, estranei al giudizio di cognizione, non avrebbero potuto impugnare la sentenza di primo grado; che la questione della restituzione era stata già devoluta in appello, ove sarebbe stato indicato il giudice dell'esecuzione come sede corretta per la verifica; e che la motivazione dell'ordinanza era illogica e contraddittoria perché, da un lato, richiamava la residualità della competenza esecutiva e, dall'altro, negava la possibilità di agire in sede esecutiva anche nell'interesse dei terzi. Il Procuratore generale chiedeva l'inammissibilità, poi la Corte ha riqualificato il ricorso come opposizione.
La decisione
La Corte ha escluso che il ricorso per cassazione fosse il rimedio corretto contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione e lo ha riqualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Cuneo, quale giudice dell'esecuzione, per il prosieguo della procedura. La decisione non ha quindi esaminato nel merito le censure sulla restituzione dei beni, ritenendo che la questione rientrasse nelle competenze esecutive sulla destinazione di beni ancora vincolati e non implicasse una modifica del giudicato.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione va aggredito con opposizione; se è proposto ricorso per cassazione, questo deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente, in applicazione del principio di conservazione degli atti.
La competenza del giudice dell'esecuzione comprende anche le questioni sulla confisca e sulla restituzione delle cose sequestrate, estesa alla verifica della destinazione di beni ancora vincolati.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta si applica anche ai rimedi atipici, consentendo la conservazione dell'atto come opposizione.
Massime di principio
- Avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di confisca o restituzione di beni sequestrati, il rimedio corretto è l'opposizione prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p.; il ricorso per cassazione erroneamente proposto deve essere riqualificato e trasmesso al giudice competente.
- La competenza esecutiva può investire non solo l'adozione o meno della confisca/restituzione già decisa, ma anche la verifica se residuino beni ancora sottoposti a vincolo e quale ne sia la destinazione, quando la domanda non mira a modificare il giudicato ma a chiarire l'oggetto effettivo del vincolo.
- Il carattere residuale della competenza del giudice dell'esecuzione non esclude il suo intervento quando si tratta di questioni non definite specificamente nella sentenza irrevocabile, specialmente se concernono beni asseritamente non contemplati nel provvedimento restitutorio.
- Il principio di conservazione degli atti impone di evitare che l'erronea scelta del rimedio privi la parte del riesame pieno davanti al giudice dell'esecuzione, che è il giudice naturalmente deputato a valutare anche questioni istruttorie precluse in cassazione.
Come è indicizzato
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