Cassazione Civile, Ordinanza n. 17821/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una successione di contratti a tempo determinato stipulati tra un lavoratore e una società preposta alla gestione e manutenzione stradale, con assunzioni concentrate nel periodo invernale. In primo grado la domanda del lavoratore era stata respinta; in appello, invece, era stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 13 dicembre 2001, con condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 32 della legge n. 183 del 2010. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, che aveva portato a una precedente cassazione con rinvio perché la Corte di merito aveva escluso la legittimità del termine valorizzando la ciclicità stagionale delle esigenze aziendali in modo ritenuto non conforme ai precedenti di legittimità, secondo i quali era invece ammissibile il ricorso al termine per esigenze invernali di integrazione dell’organico connesse a neve, sale e intensificazione dell’attività. Riassunto il giudizio, il giudice di rinvio aveva rigettato la domanda del lavoratore. Contro tale decisione il lavoratore ha proposto nuovo ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa valutazione dell’eccezione di cessazione della materia del contendere, sostenendo che la società avrebbe dato spontanea esecuzione alla precedente sentenza e tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di coltivare l’impugnazione; 2) violazione della disciplina sul contratto a termine e della direttiva 1999/70/CE, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, assumendo che la causale fosse in realtà espressiva di esigenze strutturali e non temporanee, e che l’ordinamento interno consentisse un uso abusivo di contratti a termine in luogo di forme a tempo indeterminato come il part-time ciclico; 3) omesso esame e violazione delle norme processuali per avere la Corte d’appello ritenuto non specificamente censurata in appello la questione del mancato rispetto del limite percentuale di contingentamento; 4) omesso esame e violazione delle norme processuali per avere la Corte d’appello affermato che non fossero stati dedotti specifici motivi di illegittimità delle proroghe, nonostante esse fossero state contestate. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la cessazione della materia del contendere è questione riservata al giudice di merito se adeguatamente motivata; ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la questione sulla temporaneità/ciclicità delle esigenze era già coperta dal giudicato interno formatosi con la precedente cassazione con rinvio e che il tema dell’abuso e del part-time ciclico era nuovo e dunque non esaminabile; ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, rilevando che la Corte territoriale si era pronunciata su entrambe le questioni in termini processuali e che le censure in appello erano generiche o comunque non confrontate con la ratio decidendi del primo giudice. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del lavoratore alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha confermato la correttezza della decisione del giudice di rinvio che aveva escluso la cessazione della materia del contendere, aveva negato che fosse possibile rimettere in discussione la legittimità del termine alla luce del giudicato interno formatosi sulla precedente cassazione con rinvio, e aveva ritenuto inammissibili o infondate le doglianze relative al contingentamento e alle proroghe per genericità o difetto di specificità delle censure svolte nei gradi di merito. Il lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’interesse ad agire o a proseguire il giudizio va valutato dal giudice di merito; la sua esclusione in concreto, se motivata, non è censurabile in cassazione nei limiti dedotti.
È richiamato come vizio dedotto per violazione di legge sostanziale o processuale nei diversi motivi, ma la Corte esclude le violazioni prospettate.
Il vizio di omesso esame è scrutinabile nei limiti del nuovo testo e non consente una rivalutazione del merito se la motivazione del giudice di rinvio è esente da vizi rilevanti.
La legittimità della causale del termine va valutata secondo la disciplina interna applicabile e, nel caso concreto, la questione non poteva essere riaperta per effetto del giudicato interno.
Direttiva 1999/70/CE
La Corte esclude la necessità di esaminare una possibile incompatibilità con il diritto UE perché la questione non era rilevante nel thema decidendum del rinvio e perché non risultavano gli estremi per un contrasto decisivo da sottoporre alla Corte di giustizia.
Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato
Richiamato dal ricorrente per denunciare un possibile uso abusivo dei contratti a termine, ma la Corte non affronta il merito della doglianza per irrilevanza e novità della questione.
È citato dal ricorrente nella questione pregiudiziale UE quale base della disciplina interna dei contratti a termine.
È richiamato come fonte dell’indennità risarcitoria riconosciuta dalla Corte di merito nella fase precedente.
La Corte ritiene che la critica d’appello fosse generica e non specificamente diretta a censurare la statuizione sulla stagionalità.
Non vi è omessa pronuncia quando la Corte territoriale si pronuncia sulle questioni sollevate, anche solo sotto il profilo processuale.
È richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte reputa infondate le censure sul suo uso nel merito della valutazione delle doglianze.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
La partecipazione dei magistrati al precedente giudizio di cassazione non comporta obbligo di astensione nel giudizio sul ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato indirettamente nella tassonomia delle questioni probatorie, ma non costituisce centro della decisione.
art. 234 Trattato istitutivo della Comunità economica europea
La Corte ribadisce che il rinvio pregiudiziale serve all’interpretazione delle norme UE, non alla decisione del caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, le questioni già definite dalla precedente cassazione e coperte da giudicato interno non possono essere nuovamente rimesse in discussione, salvo che venga prospettata una reale violazione del diritto dell’Unione idonea a incidere sui limiti del giudicato stesso.
- La cessazione della materia del contendere richiede un fatto sopravvenuto che elimini integralmente il contrasto tra le parti; la relativa valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto per mera richiesta di parte: presuppone che la questione di diritto UE sia rilevante ai fini della decisione e non già coperta da precedente giurisprudenza o da interpretazione chiara.
- Le censure in appello devono essere specifiche e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza generica sulla qualificazione di una lavorazione come stagionale o sulla legittimità delle proroghe non consente di superare la statuizione di primo grado.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito sotto la veste del vizio di motivazione quando la sentenza impugnata abbia esaminato le questioni prospettate con motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta.
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