Cassazione Penale, Sentenza n. 3524/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato per violazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite (Cremonini). Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Ha altresì demandato a quel giudice la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione del diritto al contraddittorio e della difesa: la sentenza d'appello ha riformato l'assoluzione pronunciata dal Giudice di pace (relativa a un sinistro del 14/01/2018 in cui, durante una manovra in retromarcia, l'auto dell'imputata avrebbe urtato la gamba destra della parte offesa cagionando lesioni guaribili in 5 giorni), condannando la ricorrente al risarcimento in favore della parte civile senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria sulle deposizioni testimoniali ritenute decisive, limitandosi a una loro valutazione 'cartolare'.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
comma 3-bis introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103
Nonostante l'introduzione del comma 3-bis, le Sezioni Unite hanno affermato il principio che il giudice d'appello che riformi, ai soli fini civili, una sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva è tenuto ad ordinare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (anche d'ufficio).
Sezioni Unite, sent. Cremonini (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021)
Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228
Principio operativo: se la sentenza d'appello annulla agli effetti civili una assoluzione di primo grado riformando il giudizio sulla base di prova dichiarativa senza rinnovazione, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello; il giudice civile sul rinvio regolerà anche le spese relative al giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Se l'appello civile contro un'assoluzione penale si fonda sul diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruttoria (anche d'ufficio) e non può limitarsi a una rivalutazione 'cartolare' delle dichiarazioni rese in primo grado.
- La tutela del diritto al contraddittorio e della difesa è primaria: la loro violazione, quando la rinnovazione probatoria era necessaria per decidere, comporta l'annullamento della sentenza impugnata.
- Se la Cassazione annulla per mancata rinnovazione della prova dichiarativa determinante, il rinvio per nuovo giudizio va al giudice civile competente per valore in grado d'appello; è quel giudice che curerà l'effettiva rinnovazione e la regolamentazione delle spese connesse al processo di legittimità.
- Per chi difende: quando l'esito dell'appello dipende da testimonianze decisive rese in primo grado, è opportuno chiedere esplicitamente la rinnovazione istruttoria in grado d'appello; per la parte che invoca l'appello, il mancato disposto di rinnovazione può essere motivo di annullamento in Cassazione.
- La modifica legislativa (comma 3-bis art. 603 c.p.p.) non ha eliminato l'obbligo di rinnovazione quando la decisione in appello si basa su diversa valutazione di prova dichiarativa decisiva.
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