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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25249/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che, accogliendo l'appello del contribuente, aveva annullato la cartella di pagamento relativa a IRPEF 2005 ritenendo difettosa la notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'agente ha denunciato la violazione dell'art. 26, comma 1, ultima parte, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, oltre all'erronea applicazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse il regolare svolgimento della notificazione diretta a mezzo posta e che, in caso di temporanea assenza del destinatario, dovesse applicarsi la disciplina speciale della notifica postale e non quella dell'art. 140 c.p.c.; ha inoltre dedotto omesso esame di un fatto decisivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi a mezzo posta da parte dell'Amministrazione, quando il destinatario sia temporaneamente assente la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza e dal deposito presso l'ufficio postale, secondo il procedimento semplificato previsto dalla disciplina del servizio postale ordinario. Ha richiamato il principio per cui tale meccanismo speciale, posto a tutela delle esigenze del fisco, non richiede la comunicazione di avvenuta notifica e la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo l'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, restando salva la possibilità per il contribuente di chiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. se dimostri la mancata conoscenza senza colpa. Poiché il giudice di appello non si è attenuto a tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    in caso di notifica diretta degli atti impositivi a mezzo posta trova applicazione la disciplina speciale del servizio postale ordinario; la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dal deposito e dall'avviso di giacenza, senza necessità della comunicazione di avvenuta notifica.

  • art. 14 L. n. 890 del 1982

    richiamato dal ricorrente per sostenere la regolarità della notifica postale diretta dell'atto impositivo.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    invocato come norma erroneamente applicata dalla sentenza impugnata in tema di notificazione degli atti tributari.

  • art. 140 c.p.c.

    ritenuto non applicabile alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo in caso di temporanea assenza del destinatario.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata come vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel motivo di ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    norma processuale richiamata per l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso.

  • art. 153 c.p.c.

    indicato come rimedio per la rimessione in termini del contribuente che dimostri di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa non imputabile.

  • Corte cost. n. 175 del 2018

    richiamata per affermare la legittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in ragione del bilanciamento tra interessi pubblici e privati.

Massime di principio

  • Nella notificazione diretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione, la temporanea assenza del destinatario non comporta l'applicazione dell'art. 140 c.p.c., ma la disciplina speciale del servizio postale ordinario prevista dalla normativa tributaria.
  • La notificazione si considera perfezionata decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza e dal deposito presso l'ufficio postale, salvo che l'agente postale abbia spedito l'avviso di giacenza, nel qual caso rileva la data di spedizione.
  • La mancata comunicazione di avvenuta notifica non invalida la notifica diretta a mezzo posta secondo il procedimento speciale previsto per gli atti impositivi.
  • Il contribuente che deduca di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile può far valere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., eventualmente anche sulla base di elementi presuntivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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