Cassazione Civile, Ordinanza n. 06127/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite nasce dal recesso di una socia da uno studio commerciale associato. I titolari dello studio hanno agito sostenendo che il recesso fosse avvenuto con modalità illecite e dannose, in quanto la professionista avrebbe sottratto una parte consistente della clientela, organizzando uno sviamento dei clienti e violando l'art. 2598 c.c. Hanno chiesto il risarcimento dei danni, anche in via equitativa. La convenuta ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno asseritamente subito per comportamenti vessatori e denigratori tenuti dagli ex associati. In appello la domanda principale e quella riconvenzionale sono state respinte. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2598 c.c., sostenendo che parte dell'attività dello studio, in particolare la tenuta delle scritture contabili, fosse attività d'impresa e non prestazione professionale fondata sull'intuitus personae; 2) vizi motivazionali per avere la corte territoriale trascurato condotte asseritamente illecite della socia durante il preavviso lavorato; 3) omessa o erronea valutazione del vincolo contrattuale con i clienti e della durata annuale degli incarichi; 4) omessa pronuncia su un preteso obbligo risarcitorio per accaparramento di contratti e su un'asserita domanda di risarcimento per illecito arricchimento derivante dall'utilizzo di programmi asportati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva questioni di fatto non specificamente trattate nella sentenza impugnata e non autosufficientemente dedotte. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi di vizio motivazionale, sia perché la decisione di merito era sorretta da doppia conforme, sia perché le censure miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato nella parte relativa all'omessa pronuncia sull'obbligo risarcitorio, perché la corte d'appello aveva comunque escluso ogni condotta illecita, e inammissibile nella parte relativa alla domanda di illecito arricchimento, non risultando tale domanda dalla sentenza impugnata. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
l'illecito concorrenziale presuppone un rapporto di concorrenza tra imprenditori o l'esercizio di un'attività di impresa; non è automaticamente configurabile nello svolgimento di attività professionale fondata sull'intuitus personae
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il semplice dissenso sulla valutazione delle prove
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme non è proponibile il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni
artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti, oltre a precisare dove e quando sia stato dedotto
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
è sufficiente una motivazione che esponga le ragioni della decisione in modo comprensibile; non occorre confutare puntualmente ogni argomento delle parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- L'illecito di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. richiede, quale presupposto, un rapporto concorrenziale tra soggetti qualificabili come imprenditori o che esercitino attività d'impresa; le prestazioni professionali svolte in un'associazione tra professionisti, quando connotate da intuitus personae, non sono di per sé assimilabili ad attività imprenditoriale.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre per la prima volta questioni di fatto o di merito non trattate nella sentenza impugnata; la parte deve dimostrare che tali questioni siano state già devolute ai giudici di merito e indicare specificamente gli atti rilevanti.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per censurare la valutazione delle prove o per ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio.
- In presenza di 'doppia conforme', il ricorrente che invochi un vizio motivazionale deve indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado; in difetto, la censura è inammissibile.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur senza esaminare espressamente ogni singola domanda o argomentazione, sia logicamente incompatibile con essa e comporti il rigetto implicito della pretesa.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando rende percepibile la ratio decidendi; non è necessario che confuti analiticamente tutte le deduzioni difensive, purché esponga le ragioni del convincimento del giudice.
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