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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35456/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è quella pronunciata il 10 luglio 2025 dalla Corte d’appello di Palermo, che aveva parzialmente riformato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 9 maggio 2024, riducendo le pene per alcuni imputati, confermando le condanne di altri e assolvendo uno degli imputati da un capo perché il fatto non sussiste. Le condanne riguardavano un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e plurimi reati di detenzione e cessione, con pene comprese tra due anni e otto mesi e undici anni di reclusione, oltre a multe per alcuni imputati; per un ricorrente il concordato in appello aveva determinato la pena di tre anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 12.000 di multa. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: difetto o illogicità della motivazione sulla partecipazione all’associazione, sulla responsabilità per i singoli episodi di spaccio e sull’interpretazione delle intercettazioni; mancato riconoscimento delle ipotesi di lieve entità ex artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; mancata acquisizione di documenti in appello e incertezza circa il tipo di sostanza; pretesa identità tra alcuni episodi di spaccio; errori nel calcolo degli aumenti per continuazione e mancato riconoscimento della continuazione con una precedente condanna; diniego delle attenuanti generiche e dell’attenuante della minima partecipazione; disparità di trattamento; contestazioni sulla recidiva e sulle pene accessorie; infine, il ricorrente che aveva concordato la pena ha denunciato l’omessa motivazione sull’eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Un ricorrente ha inoltre contestato la valutazione della prova relativa alla propria partecipazione a un episodio di cessione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso di un imputato e dichiarato inammissibili quelli degli altri undici. Ha ritenuto che le doglianze sulla responsabilità e sulla lettura delle intercettazioni riproponessero questioni di fatto già motivate in appello, non sindacabili in cassazione in assenza di manifesta illogicità o travisamento decisivo. Ha confermato il diniego dell’attenuante di lieve entità per l’associazione e per i reati-fine, valorizzando complessivamente organizzazione, durata, pluralità delle cessioni, quantitativi e varietà delle sostanze. Ha reputato infondate le censure sulla prova della cocaina e sulla richiesta di rinnovazione istruttoria, nonché quella relativa all’identità di alcuni episodi; ha escluso un errore sostanziale nel calcolo della continuazione, benché la motivazione riportasse duplicazioni grafiche, e ha dichiarato tardiva la richiesta di continuazione con una condanna irrevocabile. Le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla minima partecipazione sono state respinte o dichiarate inammissibili, essendo congrua la motivazione di merito; sono state altresì disattese le censure sulle pene accessorie e sulla recidiva, anche per aspecificità o novità in cassazione. Quanto al ricorrente che aveva concordato la pena in appello rinunciando ai motivi, la censura sull’art. 129 c.p.p. è stata dichiarata inammissibile: il giudice d’appello non deve motivare sull’assenza di cause di proscioglimento dopo il concordato e la rinuncia, salvo i limiti riconosciuti per la pena illegale e per i vizi relativi alla formazione o al contenuto dell’accordo. Il ricorrente il cui appello era stato parzialmente accolto in relazione alla pena resta destinatario della condanna così rideterminata; uno degli imputati era già stato assolto in appello da uno specifico capo. Tutti i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali; gli undici ricorsi inammissibili comportano inoltre il pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito di questo Collegio non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

    Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti; il controllo riguarda completezza, correttezza logica e tenuta motivazionale della decisione, con rilievo per l’illogicità macroscopica.

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l'indicata ipotesi deve essere esclusa quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità.

    La fattispecie associativa di lieve entità è incompatibile con un’attività organizzata e stabile, con pluralità di episodi protratti nel tempo e approvvigionamento continuativo di quantitativi rilevanti.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    In definitiva, è necessario che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

    La lieve entità richiede una valutazione globale e motivata di mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché quantità e qualità delle sostanze. Gli indici non hanno gerarchia predeterminata e possono compensarsi, salvo che uno assuma, nel caso concreto, valore assorbente.

  • art. 603, comma 3, c.p.p.

    In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi decisiva, secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante.

    La richiesta di rinnovazione istruttoria è rilevante in cassazione quando la prova omessa sia decisiva, cioè idonea a determinare con certezza una diversa decisione o a incidere sulla struttura portante della sentenza; una mera prospettazione alternativa non basta.

  • art. 81 c.p.

    Il Collegio rileva, infatti, come, da un punto di vista esclusivamente grafico, la Corte territoriale abbia effettivamente indicato in modo reiterato i suddetti delitti, apparentemente calcolandoli per più di una volta, ma come, tuttavia, ciò non sia avvenuto nella reale determinazione della pena, considerato che, eliminando la duplicazione di tali diciture, residua comunque una pena del tutto corrispondente a quella calcolata dalla Corte di merito, che ha disposto un complessivo aumento ex art. 81 cod. pen. della pena nella misura di anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 14.700,00 di multa.

    La ripetizione grafica dei riferimenti ai reati satellite non determina un errore di calcolo se la pena effettivamente risultante corrisponde all’aumento complessivo disposto per la continuazione.

  • art. 62-bis c.p.

    In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

    La concessione delle attenuanti generiche presuppone una valutazione positiva di meritevolezza; il diniego non richiede una confutazione analitica di ogni possibile elemento favorevole, purché la motivazione dia conto della valutazione dei criteri rilevanti.

  • art. 114 c.p.

    Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione, non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso, sì da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento.

    La minima partecipazione richiede un contributo causalmente trascurabile nell’economia complessiva del reato; non basta che il contributo sia meno efficace di quello degli altri concorrenti.

  • art. 133 c.p.

    La Corte di merito ha adeguatamente esplicato come risulti dimostrato da numerose intercettazioni captate come Beninati Giuseppe svolgesse, in maniera stabile e continuativa, oltre che il ruolo di spacciatore al dettaglio, il delicato compito di "braccio destro" del nipote Beninati Giuseppe Felice, collaborando con lui nell'organizzazione dei turni dei pusher, che pure approvvigionava di stupefacente da smerciare, nell'individuazione dei luoghi dove cedere la droga, anche partecipando a importanti riunioni operative, venendo remunerato con i soldi di una cassa comune, anche interessandosi della paga da conferire ai singoli spacciatori.

    La norma è richiamata nella decisione quale parametro di valutazione della personalità e della gravità del fatto, anche per motivare la recidiva e le scelte sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 599-bis c.p.p.

    A seguito della reintroduzione del concordato in appello disposta dall'art. 1, comma 56, della I. n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non debba motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

    Nel concordato in appello con rinuncia ai motivi, la cognizione del giudice resta circoscritta ai motivi non rinunciati e non sussiste un obbligo di motivare sull’assenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    A seguito della reintroduzione del concordato in appello disposta dall'art. 1, comma 56, della I. n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non debba motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

    Dopo l’accoglimento del concordato in appello e la rinuncia ai motivi, l’omessa motivazione sull’assenza di cause di proscioglimento non rende impugnabile la decisione; il ricorso resta circoscritto ai vizi concernenti l’accordo e alla pena illegale.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    E', manifestamente inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., il secondo motivo di ricorso eccepito da Gigante Vincenzo, Monaco Ottavio e Schifano Carmelo, avente ad oggetto la presunta disparità di trattamento subita rispetto ad altri coimputati assolti dal reato ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 rubricato sub 1), in quanto censura del tutto generica e aspecifica, nella quale non sono state puntualizzate le ragioni di doglianza in fatto e in diritto, con espressione di un confronto adeguato con le argomentazioni rese nella sentenza impugnata.

    La censura di cassazione è inammissibile quando sia generica e aspecifica e non si confronti puntualmente con la motivazione impugnata.

Massime di principio

  • Il giudizio di cassazione sul vizio di motivazione non consente di sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito con una ricostruzione alternativa dei fatti. La diversa interpretazione delle intercettazioni è sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o del travisamento decisivo.
  • La fattispecie associativa di lieve entità è incompatibile con un sodalizio caratterizzato da organizzazione stabile, pluralità di episodi protratti nel tempo e approvvigionamento continuativo di quantitativi rilevanti di stupefacente.
  • La lieve entità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli indici normativi, relativi sia all’azione sia a quantità e qualità della sostanza. Gli indici possono compensarsi, ma uno di essi può risultare concretamente assorbente.
  • La prova è decisiva ai fini della rinnovazione istruttoria quando, se acquisita o valutata, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia o avrebbe inciso sulla struttura portante della decisione; non è sufficiente prospettare un diverso percorso valutativo.
  • L’attenuante della minima partecipazione richiede che il contributo del concorrente sia del tutto marginale e trascurabile nell’economia complessiva del reato; la mera minore efficacia causale rispetto agli altri contributi non basta.
  • La concessione delle attenuanti generiche richiede una valutazione positiva di meritevolezza. Il giudice che le nega non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento prospettato, purché la decisione sia sorretta da una motivazione congrua sui criteri rilevanti.
  • Nel concordato in appello con rinuncia ai motivi, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non rinunciati e non è necessario motivare autonomamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; le impugnazioni restano circoscritte ai vizi dell’accordo e ai casi di pena illegale.
  • Una questione non dedotta con i motivi di appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, salvo le eccezioni previste dall’ordinamento; il difetto di devoluzione non può essere superato prospettando tardivamente la questione nelle conclusioni.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniElemento soggettivoCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiConcorso di personeContinuazioneRecidiva

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