Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14205 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per il 2000, relativo all’omessa regolarizzazione di operazioni imponibili e all’omessa fatturazione di operazioni esenti, per imponibili indicati in euro 69.552.284,00. La società aveva contestato l’accertamento, sostenendo, tra l’altro, che i servizi di distacco del personale resi nell’ambito del gruppo bancario erano esenti dall’IVA ai sensi della L. n. 133/1999 e che l’avviso era stato notificato prima della scadenza dei sessanta giorni previsti dall’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000. L’Agenzia ha impugnato in Cassazione la decisione della CTR, contestando l’applicazione dell’esenzione e l’esclusione delle sanzioni. La società, con ricorso incidentale, ha chiesto l’annullamento dell’avviso e ha riproposto le proprie censure.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale dell’Agenzia: ha confermato che il distacco del personale funzionale ai servizi informatici e di CED costituisce prestazione ausiliaria esente da IVA, resa da una società del gruppo a un’altra società del medesimo gruppo; ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della CTR su tale punto. Ha invece accolto il terzo motivo dell’Agenzia sulle sanzioni: la sola convinzione della contribuente di aver adempiuto correttamente non dimostra obiettive condizioni di incertezza normativa, che devono essere specificamente allegate e accertate. Ha rigettato tutti i motivi incidentali: la notifica dell’avviso il 21 dicembre 2005, dopo che la società aveva presentato osservazioni il 6 dicembre (a seguito della consegna del PVC il 25 ottobre 2005), non determina automaticamente la nullità per mancato decorso integrale dei sessanta giorni; gli altri due motivi erano inammissibili perché l’eventuale omessa pronuncia della CTR doveva essere denunciata ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., e non come vizio motivazionale. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al capo sulle sanzioni, con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, cui spettano il riesame, la decisione nel merito e la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 6, comma 1

    Il Collegio, ciò stante, ritiene che, nel caso, sussistano sia il presupposto oggettivo, come pure quello soggettivo, per ricondurre la fattispecie nell'ambito del regime di esenzione di cui si è chiesta applicazione.

    L’esenzione IVA si applica quando la prestazione ha carattere ausiliario rispetto all’attività bancaria e ricorrono i requisiti soggettivi previsti dalla norma. Nel caso concreto, il personale distaccato concorreva alla fornitura in outsourcing dei servizi informatici e di CED a un’altra società del medesimo gruppo bancario.

  • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 59, comma 1, lett. c)

    Sotto il profilo oggettivo, ritiene, infatti, la Corte che la prestazione svolta dal personale conferito in favore delle consorziate, sia funzionale alla fornitura del servizio in outsourcing del sistema informatico e del CED; la gestione dei servizi, anche informatici, è d'altronde, inclusa tra le attività indicate dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 59, lett. c), espressamente richiamata dalla norma agevolatrice.

    La gestione di servizi informatici rientra tra le attività ausiliarie bancarie richiamate dalla disciplina di esenzione; il distacco del personale funzionale a tali servizi può quindi soddisfare il requisito oggettivo.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6

    In vero, il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, presuppone che la disciplina normativa contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento si riveli difficoltoso per equivocità del contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, che vanno tempestivamente allegati ad opera del contribuente (Cass. n. 440/2010).

    L’esclusione delle sanzioni per incertezza normativa richiede un’incertezza oggettiva, riconducibile a elementi positivi di confusione nella disciplina, che il contribuente deve allegare tempestivamente. Non è sufficiente affermare di aver ritenuto corretto il proprio comportamento.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    La disposizione è richiamata insieme all’art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997 nella censura dell’Agenzia relativa all’esclusione delle sanzioni. La Corte accoglie la censura perché la contribuente non aveva allegato circostanze idonee a dimostrare un’obiettiva incertezza normativa.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Ritiene il Collegio che, trattandosi di un termine interno al procedimento amministrativo, alla cui inosservanza non vengono, nè possono essere ricollegati sostanziali effetti pregiudizievoli del diritto di difesa del contribuente, il quale, peraltro, in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento potrà denunciare tutti i vizi dell'atto facendo in quella sede, valere le proprie ragioni, allo stesso non possano riconoscersi, in via automatica, effetti paralizzanti dell'attività impositiva.

    Secondo la decisione, il mancato decorso integrale dei sessanta giorni non comporta automaticamente l’invalidità dell’accertamento. Nel caso esaminato, la contribuente aveva già presentato osservazioni prima dell’emissione dell’avviso, realizzando la finalità partecipativa della norma; la Corte richiama inoltre l’assenza di un concreto pregiudizio difensivo.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura alla sentenza di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione "ob relationem" resa in modalità difforme da quella consentita, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame.

    La mancata decisione su un motivo d’appello configura omessa pronuncia, da denunciare in Cassazione in relazione all’art. 112 c.p.c. e con il corretto motivo processuale; non può essere dedotta come vizio di insufficiente motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    È il corretto parametro di ricorso per denunciare l’omessa pronuncia, in relazione all’art. 112 c.p.c.; la diversa formulazione dei motivi incidentali, presentati come vizi motivazionali, ne ha determinato l’inammissibilità.

Massime di principio

  • L’esenzione IVA per prestazioni ausiliarie infragruppo richiede sia un collegamento funzionale con attività ausiliarie bancarie, sia che la prestazione sia resa tra soggetti ricompresi nel gruppo indicato dalla norma. La gestione informatica e del CED può integrare il requisito oggettivo.
  • Per ottenere la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa non basta la buona fede soggettiva o la convinzione di aver agito correttamente: occorre allegare elementi oggettivi di ambiguità o confusione normativa e il giudice deve verificarli.
  • Il termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente tutela la partecipazione del contribuente dopo la chiusura della verifica. In questa decisione, la presentazione delle osservazioni prima dell’accertamento ha soddisfatto la finalità della norma e il mancato decorso dell’intero termine non ha prodotto invalidità automatica, in assenza di concreto pregiudizio difensivo.
  • Se il giudice d’appello omette di esaminare un motivo di gravame, il vizio va denunciato come omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c.; dedurlo soltanto come insufficienza o omissione della motivazione rende il motivo inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.