Cassazione Civile, Ordinanza n. 24087/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria che, assumendosi erede del precedente titolare, ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza dei diritti vantati da altri soggetti su un terreno sito in Mazara del Vallo, salvo una limitata servitù di passaggio, la cessazione dell’uso indebito della restante area, la declaratoria di nullità parziale di un atto di donazione e divisione dell’8.2.2010 e della successiva variazione catastale, la demolizione di un casotto realizzato sul fondo e il risarcimento del danno. Il convenuto ha resistito proponendo domande riconvenzionali: ha chiesto l’accertamento dell’usucapione del terreno, mentre altri convenuti hanno invocato l’esistenza di vincoli reali e di una servitù passiva non aedificandi derivanti da un contratto del 7.12.1978. Il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda attrice, dichiarando la nullità della donazione e divisione limitatamente al terreno controverso e ordinando la cessazione dell’uso del bene e la demolizione del manufatto. In appello il convenuto soccombente ha insistito per l’usucapione, deducendo violazione delle norme sul possesso e sull’usucapione, erronea valutazione delle prove testimoniali e dell’interrogatorio, omessa motivazione su fatti decisivi, nullità della sentenza per difetto di motivazione, erroneità della regolazione delle spese e omessa considerazione della domanda subordinata di validità dell’atto di donazione e divisione. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure si risolvessero in una rivalutazione del merito, ha ribadito che la coltivazione e la manutenzione del fondo non bastano, di per sé, a dimostrare il possesso utile ad usucapionem senza univoci indizi di esercizio uti dominus, e ha rilevato altresì la genericità e il difetto di specificità della censura relativa alla domanda subordinata sull’atto del 2010.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei due controricorrenti costituiti, ha escluso spese per le parti rimaste intimate e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. La decisione di merito impugnata è rimasta ferma: non è stata accolta la domanda di usucapione e resta confermato l’assetto proprietario e le statuizioni conseguenti già affermate nei gradi di merito.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla proprietà, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma; serve nel motivo per contrapporre proprietà e asserito possesso
la Corte ribadisce che il possesso utile all’usucapione richiede comportamenti univoci di esercizio del potere di fatto corrispondenti all’esercizio della proprietà
l’usucapione va provata da chi la invoca; la mera coltivazione o manutenzione del fondo non è sufficiente senza ulteriori indizi di possesso uti dominus
la censura sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per le doglianze di violazione di legge, ma le censure sono state ritenute in sostanza dirette al riesame del merito
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma la doglianza è stata giudicata generica e non confrontata con la ratio della decisione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte non ravvisa un vizio deducibile poiché la censura tende a sostituire una diversa lettura delle prove
richiamato nella proposta del relatore quale base della definizione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati per giustificare il principio della ragione più liquida, consentendo l’esame del motivo decisivo senza affrontare prima questioni pregiudiziali
Massime di principio
- In tema di usucapione, la parte che la invoca ha l’onere di provare un possesso continuato, pacifico e uti dominus; la sola coltivazione, manutenzione o cura del fondo non è di per sé sufficiente se non è accompagnata da elementi univoci di signoria sul bene.
- La valutazione delle prove testimoniali e documentali, così come la scelta degli elementi ritenuti decisivi, appartiene al giudice di merito; in cassazione non è consentita una mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che la motivazione esponga in modo coerente le ragioni della decisione e renda logicamente incompatibili le circostanze non espressamente esaminate.
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduca nullità o violazione di legge deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la genericità o la mancanza di specifica indicazione della norma violata comportano inammissibilità.
- Se la titolarità del bene è accertata in capo a un soggetto e la domanda di usucapione del terzo è rigettata, la nullità dell’atto dispositivo che abbia trasferito un bene non appartenente al disponente discende automaticamente da tale accertamento.
- Nel giudizio di cassazione, il principio della ragione più liquida consente di decidere la causa sulla questione che assicura la definizione del giudizio, senza esaminare previamente questioni pregiudiziali o processuali non decisive.
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