Cassazione Civile, Ordinanza n. 22965/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato nell'ambito della crisi di una società del settore aereo. Il Tribunale aveva accertato l'esistenza di un unico complesso aziendale tra due società del gruppo e aveva ritenuto illegittimo il recesso perché la scelta dei lavoratori da licenziare avrebbe dovuto essere effettuata considerando l'intero complesso aziendale, includendo anche personale formalmente dipendente dell'altra società del gruppo. La Corte d'appello aveva confermato tale impostazione. In cassazione la società ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione della disciplina speciale invocata per sostenere che la selezione dei licenziandi dovesse riguardare solo i dipendenti della società in crisi e non quelli dell'altra società del gruppo; (2) violazione delle norme sul rapporto di lavoro, sui criteri del licenziamento collettivo, sulla disciplina dei gruppi societari e dell'art. 115 c.p.c., contestando che la mera integrazione tra le attività di controllante e controllata bastasse a fondare una contitolarità del rapporto e, comunque, sostenendo che la valutazione degli esuberi dovesse restare confinata al perimetro della società in crisi; (3) violazione di norme del codice della navigazione e di regolamenti europei sul trasporto aereo, deducendo che nel settore aeronautico sarebbe impossibile una struttura aziendale unitaria con uso promiscuo dei naviganti tra società distinte e che i contratti di wet lease non avrebbero potuto giustificare la confusione delle strutture organizzative; (4) la parte dispositiva della sentenza non riporta ulteriori motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la società ricorrente ha però notificato rinuncia al ricorso, e la controricorrente ne ha preso atto senza accettarla, insistendo solo per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata dalla parte ricorrente e ha dichiarato estinto il processo. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l'estinzione del giudizio per rinuncia non integra l'ipotesi della parte impugnante non vittoriosa.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso produce effetti processuali anche senza accettazione della controparte, purché portata a conoscenza della parte controinteressata mediante notificazione o comunicazione ai difensori.
art. 391 c.p.c.
La regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può condannare la parte che ha dato causa alla rinuncia.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Le motivazioni di precedenti decisioni conformi possono essere richiamate per relationem.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia.
art. 1 bis L. 3/12/2004, n. 291
Norma invocata dalla ricorrente per sostenere i limiti alla platea dei lavoratori considerabili nella procedura di licenziamento collettivo.
art. 2 d.l. n. 134/2008 conv. in L. n. 166/2008
Norma richiamata in combinazione con la precedente per la disciplina della selezione dei lavoratori in esubero.
art. 2094 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di rapporto di lavoro subordinato e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale.
art. 5 L. n. 223/1991
Norma richiamata sulla procedura e sui criteri di scelta nei licenziamenti collettivi.
art. 2359 c.c.
Richiamato a sostegno dei rapporti tra società controllante e controllata.
art. 2497 c.c.
Richiamato per la disciplina dell'attività di direzione e coordinamento nei gruppi societari.
art. 115 c.p.c.
Invocato per censurare la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito.
artt. 776 e 779 cod. nav.
Richiamati in relazione alla disciplina aeronautica e alla possibilità di utilizzo promiscuo del personale.
Regolamento (CE) n. 859/2008
capo C, OPS 1.185 punto 5; Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)
Invocato come fonte tecnica del settore aeronautico per escludere l'unitarietà operativa tra società distinte.
Regolamento (CE) n. 1008/2008
art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)
Richiamato per la disciplina del trasporto aereo e dei profili autorizzatori/organizzativi delle imprese.
Regolamento (UE) n. 965/2012
Allegato 3, Capo CC, Sezione 1, ORO.CC.125
Richiamato quale normativa tecnica di settore per sostenere l'impossibilità di una gestione promisqua del personale navigante.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, purché sia portata a conoscenza di quest'ultima nelle forme previste.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese è affidata al potere discrezionale della Corte, che può porle a carico della parte che ha promosso e poi rinunciato all'impugnazione.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- Quando la causa di merito riguarda licenziamenti collettivi e gruppi societari, le censure sulla corretta individuazione del perimetro aziendale e dei lavoratori da considerare restano assorbite se il ricorso viene rinunciato prima della decisione nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22954/2022 del 22/07/2022
- ordinanza_civile · 22 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22955/2022 del 22/07/2022
- ordinanza_civile · 22 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22957/2022 del 22/07/2022
- ordinanza_civile · 22 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22959/2022 del 22/07/2022
- ordinanza_civile · 22 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22962/2022 del 22/07/2022
- ordinanza_civile · 22 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22964/2022 del 22/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →