Cassazione Penale, Sentenza n. 10621/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che la seconda ordinanza cautelare (emessa il 18/6/2025, eseguita il 27/6/2025) doveva farsi decorre dalla data della prima ordinanza (4/12/2023) perché i fatti sono tra loro connessi ai sensi dell'art. 12 lett. b) c.p.p. e gli elementi idonei a integrare la gravità indiziaria erano già nella disponibilità dell'accusa all'epoca della prima ordinanza. Denuncia inoltre violazione degli artt. 297, comma 3 e 303, comma 1 lett. a) c.p.p. e vizio di motivazione rispetto alla mancata desumibilità degli elementi al momento dell'emissione della seconda ordinanza. In sostanza chiede che la custodia cautelare sia retrodatata per effetto della 'contestazione a catena' e che, così retrodatata, la misura risulti inefficace per superamento dei termini.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato i rilievi del Tribunale del riesame: la condotta di partecipazione all'associazione di narcotraffico si è protratta fino al 17 gennaio 2024, quindi dopo la prima ordinanza del 4 dicembre 2023, e per questo capo non può operare la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. Quanto ai delitti di natura istantanea (alcuni reati previsti dall'art. 73 T.U. stupefacenti), il rigetto della retrodatazione si fonda sulla mancanza di prova che i gravi indizi fossero desumibili dagli atti acquisiti prima del rinvio a giudizio (11/1/2024) nel procedimento della prima ordinanza; in particolare strumenti decisivi come una comunicazione notizia di reato del secondo procedimento sono stati depositati successivamente (3/5/2024). La Corte ha inoltre osservato che il Tribunale ha correttamente distinto tra reati permanenti/di partecipazione e reati istantanei. Per questi motivi il ricorso è infondato e l'attore è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare in presenza di 'contestazione a catena'; la retrodatazione opera solo se i fatti del procedimento successivo sono anteriori e se i gravi indizi erano desumibili dagli atti acquisiti prima del rinvio a giudizio nel procedimento della prima ordinanza
Definisce la connessione qualificata fra procedimenti; la connessione consente di considerare i rapporti tra procedimenti ma non impone automaticamente la retrodatazione se mancano i requisiti temporali e probatori previsti dall'art. 297
Norma richiamata dal ricorrente: la Corte ha comunque ritenuto che non sussista violazione degli obblighi processuali denunciati, non avendo il difensore dimostrato la desumibilità degli elementi probatori nella finestra temporale rilevante
Il reato di associazione mafiosa è stato considerato nella valutazione della anteriorità: nella specie la partecipazione si è ritenuta cessata nel novembre 2022, ma la questione della retrodatazione è stata risolta sulla base della prosecuzione della condotta di narcotraffico oltre la prima ordinanza
art. 73 T.U. stupefacenti (D.P.R. 309/1990)
I delitti di spaccio sono in parte istantanei: per gli episodi anteriori alla prima ordinanza può valutarsi la retrodatazione, ma per quelli successivi non è possibile; la Corte sottolinea la necessità di distinguere fra reati permanenti/di partecipazione e reati istantanei
Rimando alla procedura di trattazione camerale del ricorso, esaminato in camera di consiglio ai sensi della normativa riformata; non incide sul merito della retrodatazione
Giurisprudenza: Sez. U. n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)
Principio consolidato sulla 'contestazione a catena': la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, opera solo per i fatti desumibili dagli atti anteriori al rinvio a giudizio del procedimento originario; non si applica se la condotta di partecipazione è proseguita oltre la data della prima ordinanza
Massime di principio
- La retrodatazione della custodia cautelare per 'contestazione a catena' (art. 297, comma 3, c.p.p.) richiede due condizioni cumulative: a) i fatti del procedimento successivo siano anteriori alla prima ordinanza cautelare; b) i gravi indizi relativi a tali fatti risultino chiaramente desumibili dagli atti acquisiti prima del rinvio a giudizio del procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza.
- Se il procedimento successivo riguarda una condotta di partecipazione ad un'associazione o altro reato permanente che si è protratto dopo la prima ordinanza, la retrodatazione non può operare per quella attività continuativa.
- Occorre distinguere tra reati 'permanenti/di partecipazione' (es. associazione, attività continuativa di narcotraffico) e reati 'istantanei' (es. singoli episodi di spaccio). Per i reati istantanei va verificato caso per caso se ciascun episodio anteriore alla prima ordinanza risulti già provvisto di gravi indizi nelle carte anteriori al rinvio a giudizio.
- Quando si invoca la retrodatazione, la difesa deve documentare con precisione quali atti (intercettazioni, comunicazioni di notizia di reato, dichiarazioni, ecc.) fossero già nella disponibilità dell'accusa entro la data rilevante e quali elementi probatori concreti essi contengano; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Per il pubblico ministero vale l'onere contrario: dimostrare che la prosecuzione della condotta è successiva alla prima ordinanza oppure che gli elementi decisivi sono stati acquisiti dopo la data-soglia, neutralizzando così la richiesta di retrodatazione.
- In presenza di più ordinanze cautelari in procedimenti connessi, il giudice deve analizzare distintamente per ciascun capo se ricorrono i presupposti temporali e probatori per la retrodatazione; la sola connessione non determina automaticamente effetti temporali sulle misure.
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