Cassazione Penale, Sentenza n. 10509/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza del Tribunale di Bergamo nella parte in cui l'aumento di pena per la recidiva specifica infraquinquennale era stato commisurato in un solo mese di reclusione, ritenendolo incompatibile con il disposto dell'art. 99, terzo comma, cod. pen., che prevede che, quando concorrano più circostanze indicate al secondo comma, l'aumento sia della metà. Il ricorso contesta dunque l'errata determinazione quantitativa dell'aumento per recidiva operata dal giudice di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il Tribunale di Bergamo aveva correttamente riconosciuto la recidiva specifica infraquinquennale, ma aveva erroneamente applicato un aumento pari a un solo mese. Applicando l'art. 99, terzo comma, e tenendo conto del limite previsto dall'art. 99, ultimo comma, alla luce del precedente irrevocabile che aveva comportato originariamente una pena di mesi tre (poi sostituita con pena pecuniaria), la Corte ha rideterminato l'aumento per recidiva nel limite di mesi tre. Rideterminata la pena come segue: pena base per resistenza a pubblico ufficiale = mesi 8; aumento per recidiva = mesi 3; aumento per continuazione interna al capo A = mesi 3; aumento per continuazione con il capo B = giorni 15. Pena complessiva rideterminata in anni 1, mesi 2 e giorni 15, quindi ridotta di un terzo per il rito abbreviato, con determinazione della pena finale in mesi 9 e giorni 20 di reclusione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione dell'aumento per la recidiva e la pena è stata rideterminata dalla Corte.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen., terzo comma
qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà
Quando al condannato concorrano più circostanze indicate dal secondo comma (es. recidiva e altre aggravanti patrimoniali o personali), l'incremento della pena complessiva risultante dall'attribuzione di tali circostanze deve essere calcolato nella misura della metà dell'aumento cumulato; nel caso concreto ciò imponeva un aumento maggiore rispetto al mese applicato dal Tribunale
art. 99 cod. pen., ultimo comma
Stabilisce un limite massimo all'aumento applicabile in presenza di precedenti: se il precedente ha comportato l'irrogazione di una pena lieve o sostituita (es. pena pecuniaria), l'aumento per recidiva non può eccedere la misura storicamente irrogata; nel caso specifico il precedente decreto penale aveva originariamente previsto mesi tre, da cui il limite massimo di aumento di mesi tre
art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
Consente alla Corte, nel giudizio di legittimità, di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito senza ulteriori accertamenti di fatto, quando la censura attiene alla concreta determinazione della pena; qui è stata utilizzata per rideterminare la pena complessiva dopo aver corretto l'aumento per recidiva
Massime di principio
- Se il giudice riconosce la recidiva e concorrono altre circostanze rilevanti ex art. 99, occorre applicare l'aumento nella misura prevista dal terzo comma (aumento della metà) salvo i limiti specifici previsti dal testo normativo.
- Quando il precedente penale ha comportato una pena poi sostituita con una sanzione pecuniaria, il limite massimo dell'aumento per recidiva può essere ancorato alla pena originariamente irrogata (art. 99, ultimo comma); pertanto l'effetto dell'aumento non può eccedere quel limite.
- La Corte di legittimità può annullare parzialmente la sentenza di merito e rideterminare la pena senza rinvio quando la correzione riguarda la determinazione della pena e non richiede nuovi accertamenti di fatto (art. 620 c.p.p.).
- In ricorsi del Pubblico Ministero volti a correggere errori nella quantificazione degli aumenti di pena per recidiva, è sufficiente provare l'erronea applicazione della norma e l'esistenza del precedente irrevocabile; la successiva rideterminazione deve rispettare sia la disciplina dell'aumento (terzo comma) sia i limiti imposti dall'ultimo comma di art. 99.
- La riduzione di pena connessa al rito abbreviato va calcolata dopo la rideterminazione della pena complessiva sostanziale e si applica anche alla pena rideterminata in sede di legittimità.
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