Cassazione Penale, Sentenza n. 10510/2026 del 19/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva applicato nei suoi confronti la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Roma con permanenza notturna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il primo motivo censura l'erronea applicazione della disciplina del concorso di persone (art. 110 c.p.) ritenendo che il Tribunale abbia esteso la punibilità sulla base della mera presenza del ricorrente come passeggero nell'autovettura coinvolta nella fuga, senza elementi idonei a dimostrare un apporto causale o un'effettiva adesione rafforzativa all'intento criminoso del conducente. Il secondo motivo contesta la motivazione sulle esigenze cautelari, ritenuta insufficiente e fondata su modalità di condotta non allarmanti e su un unico precedente specifico dell'agente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che per configurare il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale è necessario un contributo eziologicamente rilevante che rafforzi o concretizzi il proposito criminoso dell'autore diretto. La sentenza osserva che non sussistono elementi che colleghino il comportamento di Marku a un apporto causale o rafforzativo (es. assenza di coinvolgimento nella ricettazione dell'auto, nelle lesioni al militare o nel possesso di arnesi). La fuga immediata dal luogo dell'incidente e la successiva fuga a distanza di ore non sono state ritenute significativamente istigatrici o rafforzative. Perciò è stata dichiarata l'assenza di gravità indiziaria e, assorbito il secondo motivo, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, eliminando la misura cautelare applicata.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
Il reato di resistenza si configura quando si compiono manovre o condotte che ostacolano concretamente l'esercizio della funzione pubblica e creano percezione di pericolo; tuttavia, la responsabilità di terzi per concorso richiede un apporto attivo o rafforzativo del proposito criminoso, non la mera presenza
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
La Corte ricorda che il concorso morale presuppone un contributo causale significativo: il concorrente deve aver rafforzato o reso definitivo un proposito criminoso già presente, aumentando la probabilità di commissione del reato
Giurisprudenza di riferimento
Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019 (Besana); Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020 (Mirabile); Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023 (Bagarella)
La giurisprudenza preesistente chiarisce i confini della resistenza e del concorso morale: la semplice condivisione della 'possibilità di fuga' come passeggero non basta per la responsabilità concorsuale se non vi è prova di un apporto che abbia efficacemente rafforzato o reso possibile la condotta delittuosa
Massime di principio
- La presenza passiva come passeggero in un veicolo utilizzato per una fuga non è di per sé sufficiente a configurare il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale; deve emergere un contributo causale o rafforzativo della volontà criminosa
- Per configurare il concorso morale è necessario dimostrare che il comportamento del concorrente abbia aumentato concretamente la probabilità di realizzazione del reato (es. istigazione, aiuto operativo, aggravamento degli effetti)
- Fughe successive o comportamenti tenuti dopo il compimento del fatto (soprattutto se non pericolosi) hanno rilevanza limitata e non possono sostituirsi alla prova di un contributo antecedente o contestuale alla condotta principale
- L'applicazione di misure cautelari personali richiede la presenza di gravità indiziaria pienamente fondata; un'erronea interpretazione dei presupposti di concorso può comportare l'annullamento della misura
- In caso di dubbio sulla sussistenza di elementi che colleghino il sospettato al delitto principale, l'interpretazione deve essere restrittiva in favore dell'imputato: l'ampliamento della responsabilità sulla base di mere deduzioni non è conforme ai principi di tassatività e causalità richiesti dalla giurisprudenza
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